XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4393
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 138 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di sei mesi,
e sono approvate con una maggioranza non inferiore ai tre
quinti dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione".