XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4390




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A tutti i medici che ne fanno richiesta è conferita la facoltà di utilizzare, entro i limiti stabiliti dalla presente legge, il ricettario "prescrizione e proposta" del Servizio sanitario nazionale (SSN).
        2. Presso ogni azienda sanitaria locale (ASL) è istituito un elenco speciale nel quale sono iscritti i medici residenti nel territorio della medesima ASL che fanno richiesta di utilizzare il ricettario di cui al comma 1.


Art. 2.

        1. I soggetti laureati in medicina e chirurgia, regolarmente iscritti all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di residenza possono chiedere di essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 1, comma 2.
        2. All'atto dell'iscrizione nell'elenco speciale viene consegnato, oltre al ricettario, un timbro recante il codice identificativo del medico medesimo, attribuito all'atto dell'iscrizione nell'elenco speciale.
        3. L'iscrizione nell'elenco speciale non comporta l'attribuzione di alcuna forma di compenso da parte del SSN.


Art. 3.

        1. L'utilizzo del ricettario "prescrizione e proposta" da parte dei medici iscritti nell'elenco speciale, è limitato:

                a) alle prescrizioni personali e per i familiari a carico, in relazione a patologie acute o ricorrenti, nonché alla cura di patologie croniche da dimostrare con idonea documentazione;

                b) ai casi di necessità e urgenza;
                c) al servizio di volontariato di pronto soccorso con ambulanza organizzato in collaborazione con il servizio pubblico;

                d) ai casi di viaggi organizzati a scopi sociali con rilevante presenza di anziani e di malati.

        2. La copia delle ricette emesse ai sensi del comma 1 deve essere mensilmente trasmessa alla ASL competente paziente e, in sede di eventuale controllo disposto ai sensi delle norme vigenti, deve altresì essere allegata la documentazione comprovante la idoneità della prescrizione.
        3. La ASL competente provvede ad inviare copia delle ricette emesse ai medici convenzionati che hanno in carico ciascun paziente al quale è stata erogata la prestazione straordinaria.
        4. L'abuso nell'utilizzo del ricettario o la mancata trasmissione dei dati alla ASL competente, comporta la cancellazione del medico dall'elenco speciale di cui all'articolo 1, comma 2, fatta comunque salva ogni personale responsabilità penale e civile.


Art. 4.

        1. I medici iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 1, comma 2, sono comunque soggetti ai controlli delle ASL e nei loro confronti operano, in quanto applicabili, le norme vigenti per i medici di base.



Frontespizio Relazione