XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4390
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A tutti i medici che ne fanno richiesta è conferita la
facoltà di utilizzare, entro i limiti stabiliti dalla presente
legge, il ricettario "prescrizione e proposta" del Servizio
sanitario nazionale (SSN).
2. Presso ogni azienda sanitaria locale (ASL) è istituito
un elenco speciale nel quale sono iscritti i medici residenti
nel territorio della medesima ASL che fanno richiesta di
utilizzare il ricettario di cui al comma 1.
Art. 2.
1. I soggetti laureati in medicina e chirurgia,
regolarmente iscritti all'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della provincia di residenza possono chiedere di
essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 1,
comma 2.
2. All'atto dell'iscrizione nell'elenco speciale viene
consegnato, oltre al ricettario, un timbro recante il codice
identificativo del medico medesimo, attribuito all'atto
dell'iscrizione nell'elenco speciale.
3. L'iscrizione nell'elenco speciale non comporta
l'attribuzione di alcuna forma di compenso da parte del
SSN.
Art. 3.
1. L'utilizzo del ricettario "prescrizione e proposta" da
parte dei medici iscritti nell'elenco speciale, è limitato:
a) alle prescrizioni personali e per i familiari a
carico, in relazione a patologie acute o ricorrenti, nonché
alla cura di patologie croniche da dimostrare con idonea
documentazione;
b) ai casi di necessità e urgenza;
c) al servizio di volontariato di pronto soccorso
con ambulanza organizzato in collaborazione con il servizio
pubblico;
d) ai casi di viaggi organizzati a scopi sociali
con rilevante presenza di anziani e di malati.
2. La copia delle ricette emesse ai sensi del comma 1 deve
essere mensilmente trasmessa alla ASL competente paziente e,
in sede di eventuale controllo disposto ai sensi delle norme
vigenti, deve altresì essere allegata la documentazione
comprovante la idoneità della prescrizione.
3. La ASL competente provvede ad inviare copia delle
ricette emesse ai medici convenzionati che hanno in carico
ciascun paziente al quale è stata erogata la prestazione
straordinaria.
4. L'abuso nell'utilizzo del ricettario o la mancata
trasmissione dei dati alla ASL competente, comporta la
cancellazione del medico dall'elenco speciale di cui
all'articolo 1, comma 2, fatta comunque salva ogni personale
responsabilità penale e civile.
Art. 4.
1. I medici iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 1, comma 2, sono comunque soggetti ai controlli
delle ASL e nei loro confronti operano, in quanto applicabili,
le norme vigenti per i medici di base.