XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4389
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, le parole: "disponendo le misure
necessarie affinché tali fattori non siano causa di
discriminazione" sono sostituite dalle seguenti: "disponendo
le misure necessarie per la lotta alla discriminazione fondata
sui citati fattori".
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. All'articolo 3 comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "indipendentemente dal ramo di attività e a
tutti i livelli della gerarchia professionale".
2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, è sostituito dal seguente:
"3. Nell'ambito del rapporto di lavoro o
dell'esercizio dell'attività d'impresa, non costituiscono atti
di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze
di trattamento basate su caratteristiche connesse alla
religione, alle convinzioni personali, all'handicap,
all'età o all'orientamento sessuale di una persona,
qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il
contesto in cui essa viene espletata, si tratti di
caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e
determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima,
purché la finalità sia legittima e il requisito
proporzionato".
3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, è sostituito dal seguente:
"4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che
prevedono la possibilità di trattamenti differenziati in
relazione all'età, riguardanti gli adolescenti, i giovani, i
lavoratori anziani, e i lavoratori con persone a carico,
dettati dalla particolare natura del rapporto di lavoro e
dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato
del lavoro e di formazione professionale".
4. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, è sostituito dal seguente:
"5. Non costituiscono atti di discriminazione ai
sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate
sulla professione di una determinata religione o di
determinate convinzioni personali che siano praticate
nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche
o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle
convinzioni personali, qualora tale religione o tali
convinzioni personali, per la natura delle attività
professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il
contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito
essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento
delle medesime attività. Le differenze di trattamento di cui
al presente comma non possono comunque giustificare una
discriminazione basata su altri motivi".
5. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, è sostituito dal seguente:
"6. Non costituiscono, comunque, atti di
discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di
trattamento che, pur risultando indirettamente
discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità
legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e
necessari".
Art. 3.
(Tutela giurisdizionale dei diritti).
1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, è sostituito dal seguente:
"4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto,
desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle
assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di
mansioni e di qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione
in carriera e ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini
precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o
di comportamenti discriminatori in base alle caratteristiche
di cui all'articolo 1, spetta al convenuto l'onere della prova
sulla insussistenza della discriminazione".
Art. 4.
(Legittimazione ad agire).
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
216, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Legittimazione ad agire) - 1. Le
rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le
organizzazioni e le associazioni che hanno un interesse
specifico ad intervenire in giudizio in ragione degli
interessi che rappresentano sono legittimate ad agire ai sensi
dell'articolo 4, in nome e per conto del soggetto passivo
della discriminazione, in forza di delega rilasciata per
iscritto, a pena di nullità, o a suo sostegno, contro la
persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o
l'atto discriminatorio.
2. Le rappresentanze sociali, le organizzazioni e le
associazioni di cui al comma 1 sono, altresì, legittimate ad
agire nei casi di discriminazione collettiva, anche nei casi
in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto le
persone lese dalla discriminazione".
Art. 5.
(Dialogo sociale e con le organizzazioni non
governative).
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, come sostituito dall'articolo 4 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. (Dialogo sociale e con le organizzazioni
non governative). - 1. Allo scopo di sostenere il principio
di parità di trattamento, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali promuove la consultazione delle parti
sociali nonché delle organizzazioni e delle associazioni di
cui all'articolo 5.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le parti sociali nonché le organizzazioni e le
associazioni di cui al comma 1, e di intesa con esse, promuove
altresì il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro,
delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, nei
codici di comportamento nonché ricerche o scambi di esperienze
e di buone pratiche e adotta le misure necessarie per
assicurare in tali ambiti il rispetto dei requisiti minimi
previsti dal presente decreto".
Art. 6.
(Diffusione delle informazioni).
1. Dopo l'articolo 5-bis del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo 5 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 5-ter. (Diffusione delle informazioni). - 1.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite
le parti sociali e le organizzazioni e le associazioni di cui
all'articolo 5, e di intesa con esse, adotta le iniziative
necessarie alla diffusione delle informazioni sui luoghi di
lavoro, anche mediante campagne informative sul territorio
nazionale, allo scopo di assicurare che le disposizioni di cui
al presente decreto siano portate all'attenzione dei soggetti
interessati".
Art. 7.
(Disposizioni finali).
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 7-bis. (Disposizioni finali). - 1. Sono nulle
tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di
trattamento di cui al presente decreto contenute nei contratti
collettivi di lavoro, nei regolamenti aziendali, nei codici di
comportamento e nei codici deontologici.
2. Sono altresì nulle, ai sensi dell'articolo 1418
del codice civile, le clausole contrattuali contrarie alle
disposizioni del presente decreto".