XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4384




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque interferisca indebitamente o accetti, quale pubblico ufficiale, di alterare l'attivitā della pubblica amministrazione.
        2. La pena di cui al comma 1 č applicata a tutti i soggetti che concorrono alla commissione del reato.



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