XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4384
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque interferisca indebitamente o accetti, quale pubblico
ufficiale, di alterare l'attivitā della pubblica
amministrazione.
2. La pena di cui al comma 1 č applicata a tutti i
soggetti che concorrono alla commissione del reato.