XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4380
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 28 - (Interdizione dai pubblici uffici).
L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o
temporanea.
L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che
dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1) del diritto di elettorato passivo o di eleggibilità
in qualsiasi comizio elettorale;
2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non
obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi
inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico
servizio;
3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche
provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o
alla cura;
4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli,
delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che
siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque
ufficio, servizio, grado, o titolo e delle qualità, dignità e
decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi
diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità,
decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri
precedenti.
L'interdizione temporanea priva il condannato della
capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante
l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità,
gradi, titoli e onorificenze.
Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né
superiore a cinque.
La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai
pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi".