XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4380




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 28 - (Interdizione dai pubblici uffici). L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

        L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

            1) del diritto di elettorato passivo o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale;

            2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

            3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

            4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

            5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

            6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque ufficio, servizio, grado, o titolo e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

            7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

        L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.
        Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.
        La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi".



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