XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4379
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La notificazione degli atti giudiziari ed
extragiudiziari, in via alternativa a quanto previsto dal
primo e dal secondo comma, può essere effettuata a mezzo del
servizio postale mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. In tale ipotesi, l'ufficio accettante deve
attestare sull'originale che la copia dell'atto da notificare
è stata inserita nell'apposito plico raccomandato".