XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4376




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

RIORDINO DEI RUOLI DELLE FORZE
ARMATE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. Le disposizioni del presente capo disciplinano le funzioni attribuite, le modalità e i requisiti per l'avanzamento di talune categorie di personale delle Forze armate, con esclusione del personale dirigente e del personale di leva.


Art. 2.

(Ruoli del personale non dirigente e non direttivo delle
Forze armate).

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 2 è abrogato;

                b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

                "3. La dotazione organica del ruolo dei sergenti è così costituita:

                a) Esercito: 10.700;

                b) Marina: 7.875;

                c) Aeronautica: 10.044";

                c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ruolo dei sergenti".

Art. 3.

(Ruolo dei marescialli).

        1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 3-bis. - (Ruolo dei marescialli). - 1. Il ruolo dei marescialli è articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:

                a) Esercito:

                1) maresciallo;

                2) maresciallo ordinario;

                3) maresciallo capo;

                4) luogotenente;

                b) Marina:

                1) capo di 3^ classe;

                2) capo di 2^ classe;

                3) capo di 1^ classe;

                4) luogotenente;

                c) Aeronautica:

                1) maresciallo di 3^ classe;

                2) maresciallo di 2^ classe;

                3) maresciallo di 1^ classe;

                4) luogotenente".


Art. 4.

(Funzioni del personale appartenente
al ruolo dei marescialli).

        1. L'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 6. - (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli). - 1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una elevata preparazione professionale. In tale ambito essi sono di norma preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici; svolgono particolari interventi di natura tecnico-operativa per i quali è necessaria una elevata specializzazione, utilizzando mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzati, nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento ed essere preposti al comando di unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché assumere la direzione di sezioni o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.
            2. Al personale che riveste il grado di luogotenente sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni stabilite dal presente articolo, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati nell'ordinamento di ciascuna Forza armata. In tale contesto i luogotenenti sono diretti collaboratori degli ufficiali delle Forze armate, coordinano l'attività del personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici o di reparti, rispondono direttamente per le attività svolte e per i risultati conseguiti.
            3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria "nocchieri di porto" del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono".


Art. 5.

(Modifica alla denominazione del grado apicale del ruolo
di marescialli e soppressione della qualifica di
luogotenente).

        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi delle disposizioni dalla stessa introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che fanno riferimento al personale che riveste il grado di primo maresciallo si applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con la medesima legge e con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come da ultimo modificato dalla presente legge, al personale che riveste il grado di luogotenente; la qualifica di luogotenente conferita al personale che riveste il grado di primo maresciallo ai sensi dell'articolo 6-bis del citato decreto legislativo n. 196 del 1995 è soppressa.
        2. Gli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono abrogati. Conseguentemente, all'articolo 6-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 196 del 1995, le parole: ", 6-bis" sono soppresse.


Art. 6.

(Avanzamento. Norme transitorie).

        1. L'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 34. - (Inquadramento nel ruolo dei marescialli). - 1. Il personale del ruolo dei marescialli in servizio inquadrato nel ruolo a decorrere dal 1^ gennaio 2003, è inquadrato, ad ogni effetto giuridico ed economico, in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:

                a) nel grado di luogotenente il personale che riveste il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, nonché il personale che riveste il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, inserito nei quadri di avanzamento formati alla data del 31 dicembre 2002;

                b) nel grado di maresciallo capo, i marescialli ordinari e gradi corrispondenti, nonché i marescialli e gradi corrispondenti inseriti nei quadri di avanzamento formati entro la data del 31 dicembre 2002;
                c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli e gradi corrispondenti.

            2. Il personale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è inquadrato, a tutti gli effetti giuridico-economici, nei nuovi gradi, con una anzianità assoluta di grado pari a quella a suo tempo maturata nel grado di provenienza e ridotta comunque nella misura necessaria affinché non sia scavalcato nel ruolo il personale che lo precedeva ai sensi della normativa previgente.
            3. Il personale del ruolo dei marescialli, in servizio, già inquadrato nel grado apicale del ruolo, e coloro ai quali, inquadrati nel medesimo grado, è stata conferita la qualifica di luogotenente a decorrere dal 1^ gennaio 2003, sono inquadrati, ad ogni effetto di legge, in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo speciale degli ufficiali:

                a) nel grado di tenente, il personale che riveste il grado di primo maresciallo in possesso della qualifica di luogotenente, nonché il personale che riveste il grado di primo maresciallo, inserito nei quadri di avanzamento formati entro la data del 31 dicembre 2002;

                b) nel grado di sottotenente, il personale che riveste il grado di primo maresciallo.

            4. Il personale di cui al comma 3, lettere a) e b), è inquadrato, a tutti gli effetti giuridico-economici, nei nuovi gradi, con una anzianità assoluta di grado pari a quella a suo tempo maturata nel grado di provenienza e ridotta comunque nella misura necessaria affinché non sia scavalcato nel ruolo di inquadramento il personale che lo precedeva ai sensi della normativa previgente".

        2. Gli articoli 34-bis, 34-ter e 34-quinquies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono abrogati.

Art. 7.

(Alimentazione dei ruoli speciali
degli ufficiali).

        1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 5-bis. - (Alimentazione dei ruoli speciali degli ufficiali). - 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate di cui all'articolo 5 sono altresì tratti dal personale che riveste il grado di luogotenente delle Forze armate che ha maturato la necessaria anzianità nel grado previsto dalla tabella 1 allegata al presente decreto".

        2. La tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
        3. Le tabelle 2 e 3 allegate al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono abrogate.


Art. 8.

(Norme particolari per l'avanzamento degli ufficiali dei
ruoli normali e speciali).

        1. Dopo l'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:

        "Art. 30-ter. - (Avanzamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali). - 1. Per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali provenienti dai ruoli dei marescialli e gradi corrispondenti, ai fini dell'espletamento dei periodi minimi richiesti per la valutazione relativi al comando o alle attribuzioni specifiche, sono conteggiati i periodi effettuati nel ruolo di provenienza.
            2. Il grado apicale raggiungibile dal personale proveniente dal ruolo dei marescialli è quello di capitano e gradi corrispondenti; in tale grado il personale permane fino al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in quiescenza.
            3. Al fine di evitare disparità di trattamento del personale appartenente ai ruoli normali degli ufficiali delle Forze armate rispetto al personale appartenente ai ruoli speciali, allo stesso personale dei ruoli normali, al termine dei previsti corsi di formazione e al conseguimento della laurea specialistica, è attribuito il grado di capitano. Il personale che riveste il grado di sottotenente in servizio permanente, inquadrato nel ruolo speciale, è promosso tenente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli anni di anzianità minima di grado richiesti per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale sono rideterminati nella tabella 1 allegata al presente decreto".


Art. 9.

(Disposizioni varie).

        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi delle disposizioni dalla stessa introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che fanno riferimento al personale dei sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con la presente legge, al personale dei ruoli dei marescialli e dei ruoli dei sergenti.
        2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora nelle norme di legge e regolamentari di cui al comma 1 si faccia espresso riferimento ai singoli gradi o qualifiche della carriera dei sottufficiali, tali riferimenti devono intendersi rivolti ai gradi o qualifiche stabiliti dalla tabella 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come da ultimo sostituita dalla tabella 1 di cui allegato A annesso alla presente legge.
        3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle rappresentanze militari, stabilisce, con proprio decreto, le caratteristiche dei distintivi e delle insegne di grado degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, facenti parte dei ruoli non dirigenti e non direttivi, di cui alla medesima legge.

Art. 10.

(Norma finale).

        1. Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni della medesima legge ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
        2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme previgenti in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.


Art. 11.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Capo II

RIORDINO DEI RUOLI DELL'ARMA
DEI CARABINIERI


Art. 12.

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).

        1. L'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 11. - (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). 1. Al grado iniziale del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e superamento di un successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata, stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo degli appuntati e dei carabinieri, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle relative domande:

                a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nel grado di appuntato scelto;

                b) ha riportato, negli ultimi cinque anni, un giudizio complessivo non inferiore a "superiore alla media";

                c) non ha riportato, nell'ultimo quadriennio, sanzioni disciplinari.

            2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di servizio e l'età. Le anzianità computate ai fini delle promozioni ai vari gradi del ruolo degli appuntati e dei carabinieri, sono ridotte di un anno".


Art. 13.

(Avanzamento degli ispettori e
dei sovrintendenti).

        1. All'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

                b) al comma 3, le parole: "di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a) e b) del comma 2".


Art. 14.

(Immissione nel ruolo degli ispettori).

        1. All'articolo 16, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, le parole: "7 anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".


Art. 15.

(Promozione al grado di maresciallo
ordinario).

        1. Alla tabella C1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, le parole: "2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "5 anni".
        2. Ai fini del computo dell'anzianità per la promozione al grado di maresciallo ordinario è compreso il periodo di corso alla scuola per marescialli.


Art. 16.

(Promozione al grado di maresciallo
aiutante).

        1. All'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, le parole: ", sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza" e le parole: ", sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza, di seguito definiti marescialli aiutanti," sono soppresse.


Art. 17.

(Immissione nel ruolo dei direttivi).

        1. L'immissione nel ruolo dei direttivi dell'Arma dei carabinieri avviene:

                a) previa frequenza dell'accademia degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

                b) previo superamento di un concorso interno, per titoli ed esami, e frequenza di un corso di formazione di un anno, per i soggetti provenienti dal ruolo di maresciallo con qualifica non inferiore a maresciallo capo, in possesso di diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi cinque anni il giudizio di "eccellente"; per la nomina a sottotenente e il successivo avanzamento fino al ruolo di capitano secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.
        2. Gli allievi dell'accademia degli ufficiali al termine della frequentazione del corso di cui al comma 1, lettera b), acquisiscono il grado di capitano e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.
        3. I marescialli aiutanti che hanno compiuto nove anni di anzianità nel grado e che negli ultimi cinque anni hanno riportato il giudizio di "eccellente", attraverso concorso interno per titoli ed esami effettuato con cadenza annuale e previa frequenza di un corso di formazione di un anno accedono al grado di sottotenente. Per l'ulteriore progressione in carriera sino al grado di capitano, consentita solo a coloro in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.


Art. 18.

(Equiparazione degli ufficiali superiori e generali
dell'Arma dei carabinieri alle carriere diplomatica e
prefettizia).

        1. Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri all'atto del conseguimento del grado da maggiore a generale di Corpo d'armata sono equiparati, ai fini economici e giuridici, agli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.
        2. I generali di Corpo d'armata, per un quinto della relativa dotazione organica, sono nominati prefetti con deliberazione del Consiglio dei ministri.


Art. 19.

(Inquadramento degli appuntati scelti).

        1. Gli appuntati scelti in possesso di un'anzianità nel grado di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, e, al termine dello stesso e previo esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice brigadiere.
        2. L'inquadramento di cui al comma 1 è effettuato anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie.
        3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.


Art. 20.

(Inquadramento dei sovrintendenti).

        1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei mesi previo superamento di un esame finale di idoneità, per accedere al ruolo di maresciallo.
        2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati prevedendo un numero massimo di mille allievi all'anno per cinque anni, e l'accesso è regolato per titoli ed in base all'anzianità di servizio. Al termine del corso, il personale risultato idoneo è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze di organico, nel grado di maresciallo del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.
        3. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di maresciallo ordinario, il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti.


Art. 21.

(Inquadramento dei luogotenenti e
dei marescialli aiutanti).

        1. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo maggiore carica speciale, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo con il grado di capitano alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo maggiore, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo di tenente, con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza. Per l'avanzamento al grado di capitano si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di tenente.
        3. Il restante personale del ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di maresciallo aiutante, con almeno cinque anni di permanenza nel grado, è inquadrato nel ruolo di sottotenente previo concorso interno per titoli ed esami, per coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato negli ultimi anni la qualifica di "eccellente". Per l'avanzamento al grado di tenente ed al grado di capitano si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 17.
        4. Il restante personale del ruolo degli ispettori, che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di maresciallo capo, con almeno cinque anni di permanenza nel grado, e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", acquisisce il grado di maresciallo aiutante in relazione all'anzianità di servizio posseduta, nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo sottotenenti e i requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al grado di capitano sono gli stessi previsti al comma 3.


Art. 22.

(Inquadramento dei luogotenenti e dei marescialli aiutanti
nella posizione di ausiliaria o trattenuti).

        1. I luogotenenti e i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio nella posizione di ausiliaria o trattenuti, sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo speciale con il grado di capitano e di tenente. Tale ruolo è soppresso con il collocamento in quiescenza, per raggiunti limiti di età, degli interessati.


Art. 23.

(Inquadramento dei maggiori dei ruoli
normale e speciale).

        1. I maggiori dei ruoli normali e speciale sono inquadrati nel grado di tenente colonnello con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 24.

(Inquadramento dei sottotenenti, dei tenenti e dei
capitani dei ruoli normale e speciale).

        1. I capitani dei ruoli normale e speciale, con anzianità nel grado di almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel grado di maggiore, con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
        2. I tenenti con anzianità nel grado di almeno due anni, sono inquadrati nel grado di capitano, con anzianità, nel ruolo, al 30 dicembre dell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
        3. I sottotenenti sono inquadrati nel grado di tenente, con anzianità nel ruolo di quindici giorni precedente a quella dei luogotenenti, di cui all'articolo 21, comma 2, e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.


Art. 25.

(Soppressione del ruolo speciale).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo speciale non è più alimentato e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.


Art. 26.

(Soppressione dei concorsi).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i concorsi per l'accesso al ruolo speciale.


Capo III

RIORDINO DEI RUOLI DELLA
POLIZIA DI STATO


Art. 27.

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).

        1. L'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 24-quater. - (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e superamento di un successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata, stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle relative domande:

                a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica di assistente capo;

                b) ha riportato, negli ultimi cinque anni, un giudizio complessivo non inferiore a "buono";

                c) non ha riportato, nell'ultimo quadriennio sanzioni disciplinari.

            2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di servizio e l'età. Le anzianità computate ai fini delle promozioni alle varie qualifiche del ruolo degli agenti e degli assistenti sono ridotte di un anno".


Art. 28.

(Immissione nel ruolo degli ispettori).

        1. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, le parole: "a sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni".


Art. 29.

(Promozione alla qualifica di ispettore)

        1. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".


Art. 30.

(Promozione alla qualifica di ispettore
superiore)

        1. All'articolo 25, comma 1, quarto capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, le parole: " - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza" sono soppresse.


Art. 31.

(Istituzione del ruolo direttivo
dei funzionari)

        1. E' istituito il ruolo direttivo dei funzionari della Polizia di Stato.
        2. L'immissione nel ruolo direttivo avviene:

                a) previa frequenza della scuola funzionari della Polizia di Stato;

                b) previo superamento di un concorso interno per titoli ed esami e frequenza di un corso di formazione di un anno per i soggetti provenienti dal ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore a vice ispettore, in possesso di diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi due anni il giudizio di "ottimo"; per la nomina a vice commissario e il successivo avanzamento fino alla qualifica di commissario capo, secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.

        3. Gli allievi della scuola funzionari della Polizia di Stato al termine della frequentazione del corso di cui al comma 2, lettera b), acquisiscono la qualifica di commissario capo e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.
        4. Gli ispettori superiori che hanno compiuto nove anni nel grado e che negli ultimi cinque anni non hanno riportato un giudizio inferiore a "eccellente", attraverso concorso interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale, e previa frequenza di un corso di formazione di un anno, accedono alla qualifica di vice commissario. Per l'ulteriore progressione in carriera nella qualifica di commissario e nella qualifica di commissario capo si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono, solo per coloro in possesso di diploma di laurea, due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.


Art. 32.

(Equiparazione dei funzionari e dei dirigenti della
Polizia di Stato alle carriere diplomatica e
prefettizia)

        1. I funzionari della Polizia di Stato dall'atto del conseguimento del grado di vice questore sono equiparati, ai fini economici e giuridici, unitamente ai dirigenti e ai dirigenti generali, agli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.
        2. I dirigenti generali, per un quinto della relativa dotazione organica, sono nominati prefetti con deliberazione del Consiglio dei ministri.


Art. 33.

(Inquadramento degli assistenti nel ruolo
dei sovrintendenti)

        1. Gli assistenti capo in possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel grado alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dall'articolo 27 della presente legge, e al termine dello stesso, previo superamento di un esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo della Polizia di Stato.
        2. L'inquadramento di cui al comma 1 è effettuato anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie.
        3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione della qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

Art. 34.

(Inquadramento dei sovrintendenti)

        1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei mesi, previo superamento di un esame finale di idoneità per l'accesso al ruolo degli ispettori.
        2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati prevedendo un numero massimo di mille allievi all'anno per cinque anni e l'accesso è regolato per titoli ed in base all'anzianità di servizio. Al termine del corso il personale risultato idoneo è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze di organico, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
        3. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio nella promozione alla qualifica di ispettore il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti.


Art. 35.

(Inquadramento dei sostituti commissari e degli ispettori
superiori)

        1. Il personale del ruolo degli ispettori con qualifica di sostituto commissario che rivestiva alla data del 1^ settembre 1995 il grado di ispettore superiore in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario capo alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Il personale del ruolo degli ispettori con qualifica di sostituto commissario in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nella qualifica di commissario alla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dell'anzianità nel ruolo in pari data. Tale personale mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza. Per l'avanzamento al ruolo di commissario capo, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di commissario.
        3. Il restante personale del ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di ispettore superiore con almeno cinque anni di permanenza nel grado è inquadrato nel ruolo di vice commissario previo concorso interno per titoli ed esami, per coloro in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo". Per l'avanzamento al grado di commissario e di commissario capo, si applicano le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 31.
        4. Il restante personale del ruolo degli ispettori, che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di vice ispettore con almeno cinque anni di permanenza nel grado e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", acquisisce il grado di ispettore superiore in relazione all'anzianità posseduta nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo dei vice commissari e i requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al ruolo di commissario capo, sono gli stessi previsti dal comma 3.
        5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale della Polizia di Stato dei ruoli tecnico-scientifici, secondo modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'interno.


Art. 36.

(Inquadramento dei vice commissari e
dei commissari capo)

        1. I commissari capo con anzianità nel grado di almeno sei anni sono inquadrati nella qualifica di vice questore con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza.
        2. I commissari con anzianità nel grado di almeno due anni sono inquadrati nella qualifica di commissario capo con anzianità nel ruolo al 30 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
        3. I vice commissari sono inquadrati nel ruolo dei commissari, con anzianità nel ruolo di quindici giorni precedente a quella dei sostituti commissari di cui all'articolo 35, comma 2, e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.


Art. 37.

(Soppressione del ruolo speciale)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo speciale non è più alimentato e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.


Art. 38.

(Soppressione dei concorsi)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i concorsi per l'accesso al ruolo speciale.


Capo IV

RIORDINO DEI RUOLI DEL CORPO
DELLA GUARDIA DI FINANZA


Art. 39.

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti)

        1. L'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 20. - (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e superamento di un successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo degli appuntati e dei finanzieri che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative:

                a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nel grado di appuntato scelto;

                b) ha riportato negli ultimi cinque anni un giudizio complessivo non inferiore a "superiore alla media";

                c) non ha riportato nell'ultimo quadriennio sanzioni disciplinari.

            2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di servizio e l'età. L'anzianità computata ai fini delle promozioni ai vari gradi del ruolo degli appuntati e dei finanzieri è ridotta di un anno".


Art. 40.

(Avanzamento degli ispettori e
dei sovrintendenti)

        1. All'articolo 52 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;

                b) al comma 2, le parole: "di cui alle lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a) e b)".


Art. 41.

(Immissione nel ruolo degli ispettori)

        1. All'articolo 36, comma 5, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: "7
anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".


Art. 42.

(Promozione al grado di maresciallo
ordinario)

        1. Alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, le parole: "2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "5 anni".
        2. Ai fini del computo dell'anzianità per la promozione al grado di maresciallo ordinario è compreso il periodo di corso alla scuola per marescialli.


Art. 43.

(Immissione nel ruolo dei direttivi)

        1. L'immissione nel ruolo dei direttivi della Guardia di finanza avviene:

                a) previa frequenza dell'accademia degli ufficiali della Guardia di finanza;

                b) previo superamento di un concorso interno, per titoli ed esami, e frequenza di un corso di formazione di un anno per i soggetti provenienti dal ruolo di maresciallo con qualifica non inferiore a maresciallo capo, in possesso di diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi due anni il giudizio di "eccellente"; per la nomina a sottotenente e il successivo avanzamento fino al ruolo di capitano secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.
        2. Gli allievi dell'accademia degli ufficiali della Guardia di finanza al termine della frequentazione del corso di cui al comma 1, lettera b), acquisiscono il grado di capitano e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.
        3. I marescialli aiutanti che hanno compiuto nove anni di anzianità nel grado e che negli ultimi cinque anni hanno riportato il giudizio di "eccellente" attraverso concorso interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale e previa frequenza di un corso di formazione di un anno, accedono al grado di sottotenente. Per l'ulteriore progressione in carriera nel ruolo di tenente e nel ruolo di capitano consentito solo a coloro in possesso di diploma di laurea, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel molo di tenente.


Art. 44.

(Equiparazione degli ufficiali superiori e generali della
Guardia di finanza alle carriere diplomatica e
prefettizia)

        1. Gli ufficiali della Guardia di finanza all'atto del conseguimento dei gradi da maggiore a generale di Corpo d'armata sono equiparati, ai fini economici e giuridici, agli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.
        2. I generali di Corpo d'armata della Guardia di finanza per un quinto della relativa dotazione organica, sono nominati prefetti con deliberazione del Consiglio dei ministri.


Art. 45.

(Inquadramento degli appuntati scelti)

        1. Gli appuntati scelti in possesso di un'anzianità nel grado di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come sostituito dall'articolo 39 della presente legge, e, al termine dello stesso e previo superamento di un esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice brigadiere.
        2. L'inquadramento di cui al comma 1 è effettuato anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie.
        3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.


Art. 46.

(Inquadramento dei sovrintendenti)

        1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei mesi previo superamento di un esame finale di idoneità, per accedere al ruolo di maresciallo.
        2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati prevedendo un numero massimo di mille allievi all'anno per cinque anni e l'accesso è regolato per titolo ed in base all'anzianità di servizio. Al termine del corso, il personale risultato idoneo è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze di organico, nel grado di maresciallo del ruolo degli ispettori della Guardia di finanza.
        3. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di maresciallo ordinario il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti.


Art. 47.

(Inquadramento dei luogotenenti)

        1. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo maggiore "carica speciale", che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo con il grado di capitano alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo maggiore, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo di tenente con anzianità nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza. Per l'avanzamento al ruolo di capitano, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di tenente.
        3. Il restante personale del ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di maresciallo aiutante con almeno cinque anni di permanenza nel grado è inquadrato nel grado di sottotenente previo concorso interno, per titoli ed esami, per coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente". Per l'avanzamento al grado di tenente ed al grado di capitano si applicano le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 43.
        4. Il restante personale del ruolo degli ispettori, che dalla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di maresciallo capo con almeno cinque anni di permanenza nel grado, e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", acquisisce il grado di maresciallo aiutante in relazione all'anzianità posseduta nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo di sottotenente e i requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al ruolo di capitano sono gli stessi di cui al comma 3.


Art. 48.

(Inquadramento dei sottotenenti, dei tenenti e dei
capitani dei ruoli normale e speciale)

        1. I capitani dei ruoli normale e speciale con anzianità nel grado di almeno sei anni, sono inquadrati nel grado di maggiore con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
        2. I tenenti con anzianità nel grado di almeno due anni, sono inquadrati nel grado di capitano con anzianità, nel ruolo, al 30 dicembre dell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
        3. I sottotenenti sono inquadrati nel ruolo di tenente con anzianità nel ruolo di quindici giorni precedente a quella dei luogotenenti, di cui all'articolo 47, comma 2, e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.


Art. 49.

(Inquadramento dei maggiori dei ruoli
normale e speciale)

        1. I maggiori dei ruoli normale e speciale sono inquadrati nel ruolo di tenente colonnello, con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 50.

(Soppressione del ruolo speciale)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo speciale non è più alimentato e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.


Art. 51.

(Soppressione dei concorsi)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i concorsi per l'accesso al ruolo speciale.

Capo V

RIORDINO DEI RUOLI DELLA POLIZIA
PENITENZIARIA


Art. 52.

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti)

        1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 16. - (Nomina a vice sovrintendente). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è ammesso il personale degli agenti e degli assistenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

                a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica di assistente capo;

            b) ha riportato negli ultimi cinque anni un giudizio complessivo non inferiore a "buono";

            c) non ha riportato nell'ultimo quadriennio sanzioni disciplinari.

            2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.
            3. Le promozioni alle varie qualifiche del ruolo degli agenti e degli assistenti sono ridotte di un anno".


Art. 53.

(Immissione nel ruolo degli ispettori).

        1. All'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, le parole: "a sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni".


Art. 54.

(Promozione alla qualifica di ispettore).

        1. All'articolo 29 , comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".


Art. 55.

(Promozione alla qualifica di
ispettore superiore).

        1. All'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: "e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario"" sono soppresse;

            b) al comma 3, le parole: "e per l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1," sono soppresse;

            c) al comma 4, le parole: "e l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" decorrono" sono sostituite dalla seguente: "decorre";

            d) al comma 5, le parole: "sostituti commissari" ovunque ricorrono, sono soppresse;

            e) alla rubrica, le parole: "sostituto commissario" sono soppresse.


Art. 56.

(Immissione nel ruolo direttivo
dei funzionari).

        1. E' istituito il ruolo direttivo dei funzionari della Polizia penitenziaria.
        2. L'accesso al ruolo direttivo dei funzionari avviene:

            a) per il 70 per cento dei posti mediante concorso pubblico, con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

            b) per il restante 30 per cento dei posti previo superamento di un concorso interno, per titoli ed esami, e frequenza di un corso di formazione della durata di un anno, cui sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a vice ispettore, in possesso almeno del diploma di laurea, e che hanno riportato negli ultimi due anni il giudizio di "ottimo" e per la nomina a vice commissario ed il successivo avanzamento fino alla qualifica di commissario capo, secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.

        3. Gli allievi di cui alla lettera a) del comma 2 al termine della frequentazione del corso presso l'istituto superiore di studi penitenziari acquisiscono la qualifica di commissario capo e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.
        4. Gli ispettori superiori che hanno compiuto nove anni nel grado e che negli ultimi cinque anni hanno riportato un giudizio non inferiore a "ottimo", attraverso concorso interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale, e previa frequenza di un corso di formazione di un anno, accedono alla qualifica di vice commissario. Per l'ulteriore progressione in carriera nella qualifica di commissario e di commissario capo si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono, solo per coloro in possesso di diploma di laurea, due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.


Art. 57.

(Equiparazione dei funzionari e dirigenti della Polizia
penitenziaria alle carriere diplomatica e prefettizia).

        1. I funzionari della Polizia penitenziaria dal conseguimento della qualifica di commissario coordinatore sono equiparati, ai fini economici e giuridici, unitamente ai dirigenti e ai dirigenti generali, alle carriere diplomatica e prefettizia.


Art. 58.

(Inquadramento dei sovrintendenti -
Disposizioni transitorie).

        1. Gli assistenti capo in possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel grado alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituito dall'articolo 52 della presente legge, e al termine dello stesso, previo esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo della Polizia penitenziaria.
        2. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie.
        3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.


Art. 59.

(Corso straordinario).

        1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei mesi previo superamento di un esame finale di idoneità, per l'accesso al ruolo degli ispettori. I corsi sono organizzati, su base annuale, per cinquecento partecipanti e per cinque anni.
        2. I sovrintendenti accedono al corso straordinario, per titoli ed in base all'anzianità di ruolo. Gli stessi, al termine del corso, sono inquadrati se risultati idonei, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria.
        3. Il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore.


Art. 60.

(Inquadramento dei sostituti commissari e degli ispettori
superiori).

        1. Il personale del ruolo degli ispettori con qualifica di "sostituto commissario", che rivestiva alla data 1^ settembre 1995 il grado di ispettore superiore in possesso almeno di diploma di scuola media superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, previo concorso interno per titoli ed esami, nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario capo.
        2. Il personale del ruolo degli ispettori, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, con la qualifica di "sostituto commissario", che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo di commissario. Per il predetto personale è mantenuta la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza, e l'anzianità nel ruolo ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'avanzamento al grado di commissario capo si applicano le disposizioni vigenti che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di commissario.
        3. Il restante personale del ruolo ispettori, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", e che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di ispettore superiore con almeno cinque anni di permanenza nel grado, è inquadrato, previo concorso interno per titoli ed esami, nel ruolo di vice commissario. Per l'avanzamento al grado di commissario e di commissario capo, si applicano le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.
        4. Il restante personale del ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di vice ispettore con almeno cinque anni di permanenza nel grado e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", acquisisce il grado di ispettore superiore in relazione all'anzianità posseduta nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo dei vice commissari ed i requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al ruolo di commissario capo sono gli stessi di cui al comma 3.
        5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale della Polizia penitenziaria dei ruoli tecnico-scientifici che è inquadrato con apposito decreto del Ministro della giustizia.


Art. 61.

(Inquadramento dei vice commissari, dei commissari e dei
commissari capo).

        1. I commissari capo con anzianità nel grado di almeno sei anni, sono inquadrati nella qualifica di commissario coordinatore, con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. I commissari con anzianità nel grado di almeno due anni sono inquadrati nella qualifica di commissario capo con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza e con anzianità, nel ruolo, al 30 dicembre dell'anno precedente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. I vice commissari sono inquadrati nel ruolo commissari, con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza e con anzianità, nel ruolo, di quindici giorni precedente a quella degli ispettori di cui all'articolo 60, comma 2.


Art. 62.

(Inquadramento dei commissari
coordinatori).

        1. I commissari coordinatori dei ruoli normale e speciale sono inquadrati nel ruolo dei vice questori aggiunti, con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 63.

(Ruolo speciale).

        1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo speciale non è più alimentato e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.


Art. 64.

(Soppressione dei concorsi).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per l'accesso al ruolo speciale sono soppressi; sono fatte salve le relative procedure in atto alla medesima data.



Allegato A
(articolo 7)

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...



Frontespizio Relazione