XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4376
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
RIORDINO DEI RUOLI DELLE FORZE
ARMATE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente capo disciplinano le
funzioni attribuite, le modalità e i requisiti per
l'avanzamento di talune categorie di personale delle Forze
armate, con esclusione del personale dirigente e del personale
di leva.
Art. 2.
(Ruoli del personale non dirigente e non direttivo delle
Forze armate).
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La dotazione organica del ruolo dei sergenti
è così costituita:
a) Esercito: 10.700;
b) Marina: 7.875;
c) Aeronautica: 10.044";
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ruolo
dei sergenti".
Art. 3.
(Ruolo dei marescialli).
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della
presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Ruolo dei marescialli). - 1. Il
ruolo dei marescialli è articolato in quattro gradi che
assumono le seguenti denominazioni:
a) Esercito:
1) maresciallo;
2) maresciallo ordinario;
3) maresciallo capo;
4) luogotenente;
b) Marina:
1) capo di 3^ classe;
2) capo di 2^ classe;
3) capo di 1^ classe;
4) luogotenente;
c) Aeronautica:
1) maresciallo di 3^ classe;
2) maresciallo di 2^ classe;
3) maresciallo di 1^ classe;
4) luogotenente".
Art. 4.
(Funzioni del personale appartenente
al ruolo dei marescialli).
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Funzioni del personale appartenente al
ruolo dei marescialli). - 1. Al personale appartenente al
ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono
una elevata preparazione professionale. In tale ambito essi
sono di norma preposti ad unità operative, tecniche,
logistiche, addestrative e ad uffici; svolgono particolari
interventi di natura tecnico-operativa per i quali è
necessaria una elevata specializzazione, utilizzando mezzi e
strumentazioni tecnologicamente avanzati, nonché compiti di
formazione e di indirizzo del personale subordinato. Possono
sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o
impedimento ed essere preposti al comando di unità operative o
addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive
e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché
assumere la direzione di sezioni o funzioni di coordinamento
di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori,
con piena responsabilità per l'attività svolta.
2. Al personale che riveste il grado di luogotenente
sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni stabilite dal
presente articolo, gli incarichi di più rilevante
responsabilità individuati nell'ordinamento di ciascuna Forza
armata. In tale contesto i luogotenenti sono diretti
collaboratori degli ufficiali delle Forze armate, coordinano
l'attività del personale del proprio ruolo e, ove
sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici
o di reparti, rispondono direttamente per le attività svolte e
per i risultati conseguiti.
3. Il personale appartenente al ruolo dei
marescialli della categoria "nocchieri di porto" del Corpo
delle capitanerie di porto della Marina militare svolge, oltre
agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo,
anche le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai
sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo
prevedono".
Art. 5.
(Modifica alla denominazione del grado apicale del ruolo
di marescialli e soppressione della qualifica di
luogotenente).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e
ai sensi delle disposizioni dalla stessa introdotte, le norme
di legge e regolamentari in vigore che fanno riferimento al
personale che riveste il grado di primo maresciallo si
applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con la
medesima legge e con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, come da ultimo modificato dalla presente legge, al
personale che riveste il grado di luogotenente; la qualifica
di luogotenente conferita al personale che riveste il grado di
primo maresciallo ai sensi dell'articolo 6-bis del
citato decreto legislativo n. 196 del 1995 è soppressa.
2. Gli articoli 6-bis e 6-ter del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono abrogati.
Conseguentemente, all'articolo 6-quater, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 1995, le parole: ",
6-bis" sono soppresse.
Art. 6.
(Avanzamento. Norme transitorie).
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 34. - (Inquadramento nel ruolo dei marescialli).
- 1. Il personale del ruolo dei marescialli in servizio
inquadrato nel ruolo a decorrere dal 1^ gennaio 2003, è
inquadrato, ad ogni effetto giuridico ed economico, in ordine
di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e
l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei
seguenti gradi del ruolo dei marescialli:
a) nel grado di luogotenente il personale che
riveste il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti,
nonché il personale che riveste il grado di maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti, inserito nei quadri di
avanzamento formati alla data del 31 dicembre 2002;
b) nel grado di maresciallo capo, i marescialli
ordinari e gradi corrispondenti, nonché i marescialli e gradi
corrispondenti inseriti nei quadri di avanzamento formati
entro la data del 31 dicembre 2002;
c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti, i marescialli e gradi corrispondenti.
2. Il personale di cui al comma 1, lettere a),
b) e c), è inquadrato, a tutti gli effetti
giuridico-economici, nei nuovi gradi, con una anzianità
assoluta di grado pari a quella a suo tempo maturata nel grado
di provenienza e ridotta comunque nella misura necessaria
affinché non sia scavalcato nel ruolo il personale che lo
precedeva ai sensi della normativa previgente.
3. Il personale del ruolo dei marescialli, in
servizio, già inquadrato nel grado apicale del ruolo, e coloro
ai quali, inquadrati nel medesimo grado, è stata conferita la
qualifica di luogotenente a decorrere dal 1^ gennaio 2003,
sono inquadrati, ad ogni effetto di legge, in ordine di ruolo,
mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di
grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi
del ruolo speciale degli ufficiali:
a) nel grado di tenente, il personale che riveste
il grado di primo maresciallo in possesso della qualifica di
luogotenente, nonché il personale che riveste il grado di
primo maresciallo, inserito nei quadri di avanzamento formati
entro la data del 31 dicembre 2002;
b) nel grado di sottotenente, il personale che
riveste il grado di primo maresciallo.
4. Il personale di cui al comma 3, lettere a)
e b), è inquadrato, a tutti gli effetti
giuridico-economici, nei nuovi gradi, con una anzianità
assoluta di grado pari a quella a suo tempo maturata nel grado
di provenienza e ridotta comunque nella misura necessaria
affinché non sia scavalcato nel ruolo di inquadramento il
personale che lo precedeva ai sensi della normativa
previgente".
2. Gli articoli 34-bis, 34-ter e
34-quinquies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, sono abrogati.
Art. 7.
(Alimentazione dei ruoli speciali
degli ufficiali).
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Art. 5-bis. - (Alimentazione dei ruoli speciali degli
ufficiali). - 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle
Forze armate di cui all'articolo 5 sono altresì tratti dal
personale che riveste il grado di luogotenente delle Forze
armate che ha maturato la necessaria anzianità nel grado
previsto dalla tabella 1 allegata al presente decreto".
2. La tabella 1 allegata al decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è
sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato A annesso alla
presente legge.
3. Le tabelle 2 e 3 allegate al decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono
abrogate.
Art. 8.
(Norme particolari per l'avanzamento degli ufficiali dei
ruoli normali e speciali).
1. Dopo l'articolo 30-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:
"Art. 30-ter. - (Avanzamento degli ufficiali dei ruoli
normali e speciali). - 1. Per l'avanzamento degli ufficiali
dei ruoli speciali provenienti dai ruoli dei marescialli e
gradi corrispondenti, ai fini dell'espletamento dei periodi
minimi richiesti per la valutazione relativi al comando o alle
attribuzioni specifiche, sono conteggiati i periodi effettuati
nel ruolo di provenienza.
2. Il grado apicale raggiungibile dal personale
proveniente dal ruolo dei marescialli è quello di capitano e
gradi corrispondenti; in tale grado il personale permane fino
al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in
quiescenza.
3. Al fine di evitare disparità di trattamento del
personale appartenente ai ruoli normali degli ufficiali delle
Forze armate rispetto al personale appartenente ai ruoli
speciali, allo stesso personale dei ruoli normali, al termine
dei previsti corsi di formazione e al conseguimento della
laurea specialistica, è attribuito il grado di capitano. Il
personale che riveste il grado di sottotenente in servizio
permanente, inquadrato nel ruolo speciale, è promosso tenente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Gli anni di anzianità minima di grado richiesti per
l'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale sono
rideterminati nella tabella 1 allegata al presente
decreto".
Art. 9.
(Disposizioni varie).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e
ai sensi delle disposizioni dalla stessa introdotte, le norme
di legge e regolamentari in vigore che fanno riferimento al
personale dei sottufficiali delle Forze armate e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare si applicano, per quanto
compatibili e non in contrasto con la presente legge, al
personale dei ruoli dei marescialli e dei ruoli dei
sergenti.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
qualora nelle norme di legge e regolamentari di cui al comma 1
si faccia espresso riferimento ai singoli gradi o qualifiche
della carriera dei sottufficiali, tali riferimenti devono
intendersi rivolti ai gradi o qualifiche stabiliti dalla
tabella 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
come da ultimo sostituita dalla tabella 1 di cui allegato A
annesso alla presente legge.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere
delle rappresentanze militari, stabilisce, con proprio
decreto, le caratteristiche dei distintivi e delle insegne di
grado degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare, facenti parte dei ruoli non
dirigenti e non direttivi, di cui alla medesima legge.
Art. 10.
(Norma finale).
1. Al personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia ad ordinamento militare che alla data di entrata in
vigore della presente legge si trova nella posizione di
ausiliaria non si applicano le disposizioni della medesima
legge ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista
dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modificazioni.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge
sono comunque fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati
nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base delle norme previgenti in materia di reclutamento
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare.
Art. 11.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo,
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo II
RIORDINO DEI RUOLI DELL'ARMA
DEI CARABINIERI
Art. 12.
(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 11. - (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).
1. Al grado iniziale del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma
dei carabinieri si accede mediante concorso interno per esame
dei titoli e superamento di un successivo corso di
aggiornamento e formazione professionali della durata,
stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è
ammesso il personale del ruolo degli appuntati e dei
carabinieri, che alla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle relative domande:
a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nel
grado di appuntato scelto;
b) ha riportato, negli ultimi cinque anni, un
giudizio complessivo non inferiore a "superiore alla
media";
c) non ha riportato, nell'ultimo quadriennio,
sanzioni disciplinari.
2. Ai fini della formazione della graduatoria del
concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, il grado, l'anzianità di servizio e l'età. Le
anzianità computate ai fini delle promozioni ai vari gradi del
ruolo degli appuntati e dei carabinieri, sono ridotte di un
anno".
Art. 13.
(Avanzamento degli ispettori e
dei sovrintendenti).
1. All'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c) è abrogata;
b) al comma 3, le parole: "di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui alle lettere a) e b) del comma
2".
Art. 14.
(Immissione nel ruolo degli ispettori).
1. All'articolo 16, comma 2, lettera b), numero 1),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni, le parole: "7 anni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinque anni".
Art. 15.
(Promozione al grado di maresciallo
ordinario).
1. Alla tabella C1 allegata al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, le parole: "2
anni" sono sostituite dalle seguenti: "5 anni".
2. Ai fini del computo dell'anzianità per la promozione al
grado di maresciallo ordinario è compreso il periodo di corso
alla scuola per marescialli.
Art. 16.
(Promozione al grado di maresciallo
aiutante).
1. All'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni, le parole: ", sostituto ufficiale di Pubblica
Sicurezza" e le parole: ", sostituti ufficiali di Pubblica
Sicurezza, di seguito definiti marescialli aiutanti," sono
soppresse.
Art. 17.
(Immissione nel ruolo dei direttivi).
1. L'immissione nel ruolo dei direttivi dell'Arma dei
carabinieri avviene:
a) previa frequenza dell'accademia degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri;
b) previo superamento di un concorso interno, per
titoli ed esami, e frequenza di un corso di formazione di un
anno, per i soggetti provenienti dal ruolo di maresciallo con
qualifica non inferiore a maresciallo capo, in possesso di
diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi cinque
anni il giudizio di "eccellente"; per la nomina a sottotenente
e il successivo avanzamento fino al ruolo di capitano secondo
le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza
nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.
2. Gli allievi dell'accademia degli ufficiali al termine
della frequentazione del corso di cui al comma 1, lettera
b), acquisiscono il grado di capitano e permangono nel
grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un
giorno.
3. I marescialli aiutanti che hanno compiuto nove anni di
anzianità nel grado e che negli ultimi cinque anni hanno
riportato il giudizio di "eccellente", attraverso concorso
interno per titoli ed esami effettuato con cadenza annuale e
previa frequenza di un corso di formazione di un anno accedono
al grado di sottotenente. Per l'ulteriore progressione in
carriera sino al grado di capitano, consentita solo a coloro
in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di
laurea, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono
due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni
nel ruolo di tenente.
Art. 18.
(Equiparazione degli ufficiali superiori e generali
dell'Arma dei carabinieri alle carriere diplomatica e
prefettizia).
1. Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri all'atto del
conseguimento del grado da maggiore a generale di Corpo
d'armata sono equiparati, ai fini economici e giuridici, agli
appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.
2. I generali di Corpo d'armata, per un quinto della
relativa dotazione organica, sono nominati prefetti con
deliberazione del Consiglio dei ministri.
Art. 19.
(Inquadramento degli appuntati scelti).
1. Gli appuntati scelti in possesso di un'anzianità nel
grado di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del
corso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, come sostituito dall'articolo 12 della presente
legge, e, al termine dello stesso e previo esame finale di
idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice
brigadiere.
2. L'inquadramento di cui al comma 1 è effettuato anche in
soprannumero, riassorbibile con le vacanze di organico
ordinarie.
3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo
conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica
superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per
l'inquadramento.
Art. 20.
(Inquadramento dei sovrintendenti).
1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore di
concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, partecipa ad un corso straordinario della
durata di sei mesi previo superamento di un esame finale di
idoneità, per accedere al ruolo di maresciallo.
2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati prevedendo
un numero massimo di mille allievi all'anno per cinque anni, e
l'accesso è regolato per titoli ed in base all'anzianità di
servizio. Al termine del corso, il personale risultato idoneo
è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le
normali vacanze di organico, nel grado di maresciallo del
ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.
3. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la
promozione alla qualifica di maresciallo ordinario, il
personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta
posseduta nel ruolo dei sovrintendenti.
Art. 21.
(Inquadramento dei luogotenenti e
dei marescialli aiutanti).
1. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data
del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo
maggiore carica speciale, che riveste il grado di
luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la
qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli
ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo con il grado di
capitano alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data
del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo
maggiore, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di
diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato
negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo
concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo
direttivo di tenente, con anzianità, nel ruolo, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale
personale mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel
grado di provenienza. Per l'avanzamento al grado di capitano
si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono una
permanenza di sei anni nel ruolo di tenente.
3. Il restante personale del ruolo degli ispettori che
alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il
grado di maresciallo aiutante, con almeno cinque anni di
permanenza nel grado, è inquadrato nel ruolo di sottotenente
previo concorso interno per titoli ed esami, per coloro che
sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore
e che hanno riportato negli ultimi anni la qualifica di
"eccellente". Per l'avanzamento al grado di tenente ed al
grado di capitano si applicano le disposizioni di cui al comma
3 dell'articolo 17.
4. Il restante personale del ruolo degli ispettori, che
alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il
grado di maresciallo capo, con almeno cinque anni di
permanenza nel grado, e che ha riportato negli ultimi cinque
anni la qualifica di "eccellente", acquisisce il grado di
maresciallo aiutante in relazione all'anzianità di servizio
posseduta, nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31
dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005;
c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^
gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo
sottotenenti e i requisiti richiesti per il successivo
avanzamento sino al grado di capitano sono gli stessi previsti
al comma 3.
Art. 22.
(Inquadramento dei luogotenenti e dei marescialli aiutanti
nella posizione di ausiliaria o trattenuti).
1. I luogotenenti e i marescialli aiutanti sostituti
ufficiali di pubblica sicurezza che risultano, alla data di
entrata in vigore della presente legge, in servizio nella
posizione di ausiliaria o trattenuti, sono inquadrati,
rispettivamente, nel ruolo speciale con il grado di capitano e
di tenente. Tale ruolo è soppresso con il collocamento in
quiescenza, per raggiunti limiti di età, degli interessati.
Art. 23.
(Inquadramento dei maggiori dei ruoli
normale e speciale).
1. I maggiori dei ruoli normali e speciale sono inquadrati
nel grado di tenente colonnello con la graduatoria di
anzianità maturata nel grado di provenienza e con anzianità,
nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 24.
(Inquadramento dei sottotenenti, dei tenenti e dei
capitani dei ruoli normale e speciale).
1. I capitani dei ruoli normale e speciale, con anzianità
nel grado di almeno sei anni, alla data di entrata in vigore
della presente legge sono inquadrati nel grado di maggiore,
con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di
provenienza.
2. I tenenti con anzianità nel grado di almeno due anni,
sono inquadrati nel grado di capitano, con anzianità, nel
ruolo, al 30 dicembre dell'anno precedente la data di entrata
in vigore della presente legge e con la graduatoria di
anzianità maturata nel grado di provenienza.
3. I sottotenenti sono inquadrati nel grado di tenente,
con anzianità nel ruolo di quindici giorni precedente a quella
dei luogotenenti, di cui all'articolo 21, comma 2, e con la
graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
Art. 25.
(Soppressione del ruolo speciale).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il ruolo speciale non è più alimentato e
permane sino all'esaurimento delle unità presenti.
Art. 26.
(Soppressione dei concorsi).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono soppressi i concorsi per l'accesso al
ruolo speciale.
Capo III
RIORDINO DEI RUOLI DELLA
POLIZIA DI STATO
Art. 27.
(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).
1. L'articolo 24-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 24-quater. - (Immissione nel ruolo dei
sovrintendenti). 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti si accede mediante concorso interno per esame
dei titoli e superamento di un successivo corso di
aggiornamento e formazione professionali della durata,
stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è
ammesso il personale del ruolo degli agenti e degli
assistenti, che alla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle relative domande:
a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio
nella qualifica di assistente capo;
b) ha riportato, negli ultimi cinque anni, un
giudizio complessivo non inferiore a "buono";
c) non ha riportato, nell'ultimo quadriennio
sanzioni disciplinari.
2. Ai fini della formazione della graduatoria del
concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di servizio e l'età. Le
anzianità computate ai fini delle promozioni alle varie
qualifiche del ruolo degli agenti e degli assistenti sono
ridotte di un anno".
Art. 28.
(Immissione nel ruolo degli ispettori).
1. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e
successive modificazioni, le parole: "a sette anni" sono
sostituite dalle seguenti: "a cinque anni".
Art. 29.
(Promozione alla qualifica di ispettore)
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinque anni".
Art. 30.
(Promozione alla qualifica di ispettore
superiore)
1. All'articolo 25, comma 1, quarto capoverso, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e
successive modificazioni, le parole: " - sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza" sono soppresse.
Art. 31.
(Istituzione del ruolo direttivo
dei funzionari)
1. E' istituito il ruolo direttivo dei funzionari della
Polizia di Stato.
2. L'immissione nel ruolo direttivo avviene:
a) previa frequenza della scuola funzionari della
Polizia di Stato;
b) previo superamento di un concorso interno per
titoli ed esami e frequenza di un corso di formazione di un
anno per i soggetti provenienti dal ruolo degli ispettori con
qualifica non inferiore a vice ispettore, in possesso di
diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi due anni
il giudizio di "ottimo"; per la nomina a vice commissario e il
successivo avanzamento fino alla qualifica di commissario
capo, secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni
di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel
ruolo di commissario.
3. Gli allievi della scuola funzionari della Polizia di
Stato al termine della frequentazione del corso di cui al
comma 2, lettera b), acquisiscono la qualifica di
commissario capo e permangono nel grado e nel ruolo direttivo
sette anni, sei mesi e un giorno.
4. Gli ispettori superiori che hanno compiuto nove anni
nel grado e che negli ultimi cinque anni non hanno riportato
un giudizio inferiore a "eccellente", attraverso concorso
interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale, e
previa frequenza di un corso di formazione di un anno,
accedono alla qualifica di vice commissario. Per l'ulteriore
progressione in carriera nella qualifica di commissario e
nella qualifica di commissario capo si applicano le
disposizioni vigenti, che prevedono, solo per coloro in
possesso di diploma di laurea, due anni di permanenza nel
ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di
commissario.
Art. 32.
(Equiparazione dei funzionari e dei dirigenti della
Polizia di Stato alle carriere diplomatica e
prefettizia)
1. I funzionari della Polizia di Stato dall'atto del
conseguimento del grado di vice questore sono equiparati, ai
fini economici e giuridici, unitamente ai dirigenti e ai
dirigenti generali, agli appartenenti alle carriere
diplomatica e prefettizia.
2. I dirigenti generali, per un quinto della relativa
dotazione organica, sono nominati prefetti con deliberazione
del Consiglio dei ministri.
Art. 33.
(Inquadramento degli assistenti nel ruolo
dei sovrintendenti)
1. Gli assistenti capo in possesso di un'anzianità di
almeno tre anni nel grado alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del
corso di cui all'articolo 24-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come
sostituito dall'articolo 27 della presente legge, e al termine
dello stesso, previo superamento di un esame finale di
idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice
sovrintendente del ruolo della Polizia di Stato.
2. L'inquadramento di cui al comma 1 è effettuato anche in
soprannumero, riassorbibile con le vacanze di organico
ordinarie.
3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo
conserva, anche ai fini della progressione della qualifica
superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per
l'inquadramento.
Art. 34.
(Inquadramento dei sovrintendenti)
1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore di
concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, partecipa ad un corso straordinario della
durata di sei mesi, previo superamento di un esame finale di
idoneità per l'accesso al ruolo degli ispettori.
2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati prevedendo
un numero massimo di mille allievi all'anno per cinque anni e
l'accesso è regolato per titoli ed in base all'anzianità di
servizio. Al termine del corso il personale risultato idoneo è
inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali
vacanze di organico, nella qualifica di vice ispettore del
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
3. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio nella promozione
alla qualifica di ispettore il personale di cui al comma 1
conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei
sovrintendenti.
Art. 35.
(Inquadramento dei sostituti commissari e degli ispettori
superiori)
1. Il personale del ruolo degli ispettori con qualifica di
sostituto commissario che rivestiva alla data del 1^ settembre
1995 il grado di ispettore superiore in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli
ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", previo concorso
interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo
con la qualifica di commissario capo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Il personale del ruolo degli ispettori con qualifica di
sostituto commissario in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque
anni la qualifica di "ottimo", previo concorso interno per
titoli ed esami, è inquadrato nella qualifica di commissario
alla data di entrata in vigore della presente legge con
decorrenza dell'anzianità nel ruolo in pari data. Tale
personale mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel
grado di provenienza. Per l'avanzamento al ruolo di
commissario capo, si applicano le disposizioni vigenti, che
prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di
commissario.
3. Il restante personale del ruolo degli ispettori che
alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la
qualifica di ispettore superiore con almeno cinque anni di
permanenza nel grado è inquadrato nel ruolo di vice
commissario previo concorso interno per titoli ed esami, per
coloro in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore e che hanno riportato negli ultimi cinque anni la
qualifica di "ottimo". Per l'avanzamento al grado di
commissario e di commissario capo, si applicano le modalità di
cui al comma 4 dell'articolo 31.
4. Il restante personale del ruolo degli ispettori, che
alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il
grado di vice ispettore con almeno cinque anni di permanenza
nel grado e che ha riportato negli ultimi cinque anni la
qualifica di "ottimo", acquisisce il grado di ispettore
superiore in relazione all'anzianità posseduta nelle seguenti
date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b)
dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al
31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007.
Le modalità di transito nel ruolo dei vice commissari e i
requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al
ruolo di commissario capo, sono gli stessi previsti dal comma
3.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche al personale della Polizia di Stato dei ruoli
tecnico-scientifici, secondo modalità stabilite con apposito
decreto del Ministro dell'interno.
Art. 36.
(Inquadramento dei vice commissari e
dei commissari capo)
1. I commissari capo con anzianità nel grado di almeno sei
anni sono inquadrati nella qualifica di vice questore con
anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità
maturata nella qualifica di provenienza.
2. I commissari con anzianità nel grado di almeno due anni
sono inquadrati nella qualifica di commissario capo con
anzianità nel ruolo al 30 dicembre dell'anno precedente alla
data di entrata in vigore della presente legge e con la
graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
3. I vice commissari sono inquadrati nel ruolo dei
commissari, con anzianità nel ruolo di quindici giorni
precedente a quella dei sostituti commissari di cui
all'articolo 35, comma 2, e con la graduatoria di anzianità
maturata nel grado di provenienza.
Art. 37.
(Soppressione del ruolo speciale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il ruolo speciale non è più alimentato e
permane sino all'esaurimento delle unità presenti.
Art. 38.
(Soppressione dei concorsi)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono soppressi i concorsi per l'accesso al
ruolo speciale.
Capo IV
RIORDINO DEI RUOLI DEL CORPO
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Art. 39.
(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti)
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 20. - (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).
- 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e
superamento di un successivo corso di aggiornamento e
formazione professionali della durata stabilita di norma non
inferiore a sessanta giorni, al quale è ammesso il personale
del ruolo degli appuntati e dei finanzieri che, alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande
relative:
a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nel
grado di appuntato scelto;
b) ha riportato negli ultimi cinque anni un
giudizio complessivo non inferiore a "superiore alla
media";
c) non ha riportato nell'ultimo quadriennio
sanzioni disciplinari.
2. Ai fini della formazione della graduatoria del
concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio prevalgono,
nell'ordine, il grado, l'anzianità di servizio e l'età.
L'anzianità computata ai fini delle promozioni ai vari gradi
del ruolo degli appuntati e dei finanzieri è ridotta di un
anno".
Art. 40.
(Avanzamento degli ispettori e
dei sovrintendenti)
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le lettere c) e d) sono
abrogate;
b) al comma 2, le parole: "di cui alle lettere
a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui alle lettere a) e b)".
Art. 41.
(Immissione nel ruolo degli ispettori)
1. All'articolo 36, comma 5, lettera b), numero 1),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: "7
anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
Art. 42.
(Promozione al grado di maresciallo
ordinario)
1. Alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, le parole: "2
anni" sono sostituite dalle seguenti: "5 anni".
2. Ai fini del computo dell'anzianità per la promozione al
grado di maresciallo ordinario è compreso il periodo di corso
alla scuola per marescialli.
Art. 43.
(Immissione nel ruolo dei direttivi)
1. L'immissione nel ruolo dei direttivi della Guardia di
finanza avviene:
a) previa frequenza dell'accademia degli ufficiali
della Guardia di finanza;
b) previo superamento di un concorso interno, per
titoli ed esami, e frequenza di un corso di formazione di un
anno per i soggetti provenienti dal ruolo di maresciallo con
qualifica non inferiore a maresciallo capo, in possesso di
diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi due anni
il giudizio di "eccellente"; per la nomina a sottotenente e il
successivo avanzamento fino al ruolo di capitano secondo le
disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel
ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.
2. Gli allievi dell'accademia degli ufficiali della
Guardia di finanza al termine della frequentazione del corso
di cui al comma 1, lettera b), acquisiscono il grado di
capitano e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette
anni, sei mesi e un giorno.
3. I marescialli aiutanti che hanno compiuto nove anni di
anzianità nel grado e che negli ultimi cinque anni hanno
riportato il giudizio di "eccellente" attraverso concorso
interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale e
previa frequenza di un corso di formazione di un anno,
accedono al grado di sottotenente. Per l'ulteriore
progressione in carriera nel ruolo di tenente e nel ruolo di
capitano consentito solo a coloro in possesso di diploma di
laurea, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono
due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni
nel molo di tenente.
Art. 44.
(Equiparazione degli ufficiali superiori e generali della
Guardia di finanza alle carriere diplomatica e
prefettizia)
1. Gli ufficiali della Guardia di finanza all'atto del
conseguimento dei gradi da maggiore a generale di Corpo
d'armata sono equiparati, ai fini economici e giuridici, agli
appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.
2. I generali di Corpo d'armata della Guardia di finanza
per un quinto della relativa dotazione organica, sono nominati
prefetti con deliberazione del Consiglio dei ministri.
Art. 45.
(Inquadramento degli appuntati scelti)
1. Gli appuntati scelti in possesso di un'anzianità nel
grado di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del
corso di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, come sostituito dall'articolo 39 della presente
legge, e, al termine dello stesso e previo superamento di un
esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di
vice brigadiere.
2. L'inquadramento di cui al comma 1 è effettuato anche in
soprannumero, riassorbibile con le vacanze di organico
ordinarie.
3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo
conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica
superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per
l'inquadramento.
Art. 46.
(Inquadramento dei sovrintendenti)
1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore di
concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, partecipa ad un corso straordinario della
durata di sei mesi previo superamento di un esame finale di
idoneità, per accedere al ruolo di maresciallo.
2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati prevedendo
un numero massimo di mille allievi all'anno per cinque anni e
l'accesso è regolato per titolo ed in base all'anzianità di
servizio. Al termine del corso, il personale risultato idoneo
è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le
normali vacanze di organico, nel grado di maresciallo del
ruolo degli ispettori della Guardia di finanza.
3. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione
alla qualifica di maresciallo ordinario il personale di cui al
comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei
sovrintendenti.
Art. 47.
(Inquadramento dei luogotenenti)
1. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data
del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo
maggiore "carica speciale", che riveste il grado di
luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la
qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli
ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo con il grado di
capitano alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data
del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo
maggiore, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di
diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato
negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo
concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo
direttivo di tenente con anzianità nel ruolo, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale
personale mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel
grado di provenienza. Per l'avanzamento al ruolo di capitano,
si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono una
permanenza di sei anni nel ruolo di tenente.
3. Il restante personale del ruolo degli ispettori che
alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il
grado di maresciallo aiutante con almeno cinque anni di
permanenza nel grado è inquadrato nel grado di sottotenente
previo concorso interno, per titoli ed esami, per coloro che
sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore
e che hanno riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di
"eccellente". Per l'avanzamento al grado di tenente ed al
grado di capitano si applicano le modalità di cui al comma 3
dell'articolo 43.
4. Il restante personale del ruolo degli ispettori, che
dalla data di entrata in vigore della presente legge riveste
il grado di maresciallo capo con almeno cinque anni di
permanenza nel grado, e che ha riportato negli ultimi cinque
anni la qualifica di "eccellente", acquisisce il grado di
maresciallo aiutante in relazione all'anzianità posseduta
nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre
2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c)
dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al
31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo di
sottotenente e i requisiti richiesti per il successivo
avanzamento sino al ruolo di capitano sono gli stessi di cui
al comma 3.
Art. 48.
(Inquadramento dei sottotenenti, dei tenenti e dei
capitani dei ruoli normale e speciale)
1. I capitani dei ruoli normale e speciale con anzianità
nel grado di almeno sei anni, sono inquadrati nel grado di
maggiore con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di
anzianità maturata nel grado di provenienza.
2. I tenenti con anzianità nel grado di almeno due anni,
sono inquadrati nel grado di capitano con anzianità, nel
ruolo, al 30 dicembre dell'anno precedente la data di entrata
in vigore della presente legge e con la graduatoria di
anzianità maturata nel grado di provenienza.
3. I sottotenenti sono inquadrati nel ruolo di tenente con
anzianità nel ruolo di quindici giorni precedente a quella dei
luogotenenti, di cui all'articolo 47, comma 2, e con la
graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
Art. 49.
(Inquadramento dei maggiori dei ruoli
normale e speciale)
1. I maggiori dei ruoli normale e speciale sono inquadrati
nel ruolo di tenente colonnello, con la graduatoria di
anzianità maturata nel grado di provenienza e con anzianità,
nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 50.
(Soppressione del ruolo speciale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge il ruolo speciale non è più alimentato e
permane sino all'esaurimento delle unità presenti.
Art. 51.
(Soppressione dei concorsi)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono soppressi i concorsi per l'accesso al
ruolo speciale.
Capo V
RIORDINO DEI RUOLI DELLA POLIZIA
PENITENZIARIA
Art. 52.
(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti)
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 16. - (Nomina a vice sovrintendente). - 1.
Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si accede
mediante concorso interno per esame dei titoli e successivo
corso di aggiornamento e formazione professionali della durata
stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è
ammesso il personale degli agenti e degli assistenti che alla
data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande:
a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio
nella qualifica di assistente capo;
b) ha riportato negli ultimi cinque anni un
giudizio complessivo non inferiore a "buono";
c) non ha riportato nell'ultimo quadriennio
sanzioni disciplinari.
2. Ai fini della formazione della graduatoria del
concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.
3. Le promozioni alle varie qualifiche del ruolo
degli agenti e degli assistenti sono ridotte di un anno".
Art. 53.
(Immissione nel ruolo degli ispettori).
1. All'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
modificazioni, le parole: "a sette anni" sono sostituite dalle
seguenti: "a cinque anni".
Art. 54.
(Promozione alla qualifica di ispettore).
1. All'articolo 29 , comma 1, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, le parole:
"due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
Art. 55.
(Promozione alla qualifica di
ispettore superiore).
1. All'articolo 30-quater del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e, ferma restando la
qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto
commissario"" sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: "e per l'assunzione
della denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma
1," sono soppresse;
c) al comma 4, le parole: "e l'assunzione della
denominazione di "sostituto commissario" decorrono" sono
sostituite dalla seguente: "decorre";
d) al comma 5, le parole: "sostituti commissari"
ovunque ricorrono, sono soppresse;
e) alla rubrica, le parole: "sostituto
commissario" sono soppresse.
Art. 56.
(Immissione nel ruolo direttivo
dei funzionari).
1. E' istituito il ruolo direttivo dei funzionari della
Polizia penitenziaria.
2. L'accesso al ruolo direttivo dei funzionari avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante concorso
pubblico, con le modalità stabilite dall'articolo 7 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
b) per il restante 30 per cento dei posti previo
superamento di un concorso interno, per titoli ed esami, e
frequenza di un corso di formazione della durata di un anno,
cui sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli ispettori,
con qualifica non inferiore a vice ispettore, in possesso
almeno del diploma di laurea, e che hanno riportato negli
ultimi due anni il giudizio di "ottimo" e per la nomina a vice
commissario ed il successivo avanzamento fino alla qualifica
di commissario capo, secondo le disposizioni vigenti, che
prevedono due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario
e sei anni nel ruolo di commissario.
3. Gli allievi di cui alla lettera a) del comma 2 al
termine della frequentazione del corso presso l'istituto
superiore di studi penitenziari acquisiscono la qualifica di
commissario capo e permangono nel grado e nel ruolo direttivo
sette anni, sei mesi e un giorno.
4. Gli ispettori superiori che hanno compiuto nove anni
nel grado e che negli ultimi cinque anni hanno riportato un
giudizio non inferiore a "ottimo", attraverso concorso interno
per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale, e previa
frequenza di un corso di formazione di un anno, accedono alla
qualifica di vice commissario. Per l'ulteriore progressione in
carriera nella qualifica di commissario e di commissario capo
si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono, solo per
coloro in possesso di diploma di laurea, due anni di
permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo
di commissario.
Art. 57.
(Equiparazione dei funzionari e dirigenti della Polizia
penitenziaria alle carriere diplomatica e prefettizia).
1. I funzionari della Polizia penitenziaria dal
conseguimento della qualifica di commissario coordinatore sono
equiparati, ai fini economici e giuridici, unitamente ai
dirigenti e ai dirigenti generali, alle carriere diplomatica e
prefettizia.
Art. 58.
(Inquadramento dei sovrintendenti -
Disposizioni transitorie).
1. Gli assistenti capo in possesso di un'anzianità di
almeno tre anni nel grado alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del
corso di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, come sostituito dall'articolo 52 della
presente legge, e al termine dello stesso, previo esame finale
di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice
sovrintendente del ruolo della Polizia penitenziaria.
2. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono
effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze
di organico ordinarie.
3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo
conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica
superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per
l'inquadramento.
Art. 59.
(Corso straordinario).
1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, vincitore di
concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, partecipa ad un corso straordinario della
durata di sei mesi previo superamento di un esame finale di
idoneità, per l'accesso al ruolo degli ispettori. I corsi sono
organizzati, su base annuale, per cinquecento partecipanti e
per cinque anni.
2. I sovrintendenti accedono al corso straordinario, per
titoli ed in base all'anzianità di ruolo. Gli stessi, al
termine del corso, sono inquadrati se risultati idonei, anche
in soprannumero riassorbibile con le vacanze di organico
ordinarie, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli
ispettori della Polizia penitenziaria.
3. Il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità
assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti, ai fini
dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di
ispettore.
Art. 60.
(Inquadramento dei sostituti commissari e degli ispettori
superiori).
1. Il personale del ruolo degli ispettori con qualifica di
"sostituto commissario", che rivestiva alla data 1^ settembre
1995 il grado di ispettore superiore in possesso almeno di
diploma di scuola media superiore e che ha riportato negli
ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", alla data di
entrata in vigore della presente legge è inquadrato, previo
concorso interno per titoli ed esami, nel ruolo direttivo con
la qualifica di commissario capo.
2. Il personale del ruolo degli ispettori, in possesso
almeno del diploma di scuola media superiore, con la qualifica
di "sostituto commissario", che ha riportato negli ultimi
cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso
interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo di
commissario. Per il predetto personale è mantenuta la
graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza, e
l'anzianità nel ruolo ha decorrenza dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Per l'avanzamento al grado di
commissario capo si applicano le disposizioni vigenti che
prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di
commissario.
3. Il restante personale del ruolo ispettori, in possesso
almeno del diploma di scuola media superiore, che ha riportato
negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", e che alla
data di entrata in vigore della presente legge riveste la
qualifica di ispettore superiore con almeno cinque anni di
permanenza nel grado, è inquadrato, previo concorso interno
per titoli ed esami, nel ruolo di vice commissario. Per
l'avanzamento al grado di commissario e di commissario capo,
si applicano le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.
4. Il restante personale del ruolo degli ispettori che
alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il
grado di vice ispettore con almeno cinque anni di permanenza
nel grado e che ha riportato negli ultimi cinque anni la
qualifica di "ottimo", acquisisce il grado di ispettore
superiore in relazione all'anzianità posseduta nelle seguenti
date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b)
dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al
31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007.
Le modalità di transito nel ruolo dei vice commissari ed i
requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al
ruolo di commissario capo sono gli stessi di cui al comma
3.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche al personale della Polizia penitenziaria dei
ruoli tecnico-scientifici che è inquadrato con apposito
decreto del Ministro della giustizia.
Art. 61.
(Inquadramento dei vice commissari, dei commissari e dei
commissari capo).
1. I commissari capo con anzianità nel grado di almeno sei
anni, sono inquadrati nella qualifica di commissario
coordinatore, con la graduatoria di anzianità maturata nella
qualifica di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I commissari con anzianità nel grado di almeno due anni
sono inquadrati nella qualifica di commissario capo con la
graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di
provenienza e con anzianità, nel ruolo, al 30 dicembre
dell'anno precedente a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. I vice commissari sono inquadrati nel ruolo commissari,
con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di
provenienza e con anzianità, nel ruolo, di quindici giorni
precedente a quella degli ispettori di cui all'articolo 60,
comma 2.
Art. 62.
(Inquadramento dei commissari
coordinatori).
1. I commissari coordinatori dei ruoli normale e speciale
sono inquadrati nel ruolo dei vice questori aggiunti, con la
graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza e
con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 63.
(Ruolo speciale).
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il
ruolo speciale non è più alimentato e permane sino
all'esaurimento delle unità presenti.
Art. 64.
(Soppressione dei concorsi).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i concorsi per l'accesso al ruolo speciale
sono soppressi; sono fatte salve le relative procedure in atto
alla medesima data.
Allegato A
(articolo 7)
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...