XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4373
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I vincoli e i limiti alla conoscenza e alla trattazione
dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e successive modificazioni, nonché alle disposizioni
legislative e regolamentari attuative della medesima legge n.
675 del 1996, non si applicano per lo svolgimento di attività
di ricerca scientifica svolta da soggetti pubblici e privati
finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze e alla
dimostrazione di tesi scientifiche per mezzo della
utilizzazione di dati statistici. I soggetti pubblici comunque
competenti per le rilevazioni statistiche sono tenuti a
fornire su richiesta motivata, ai ricercatori e agli istituti
di ricerca, pubblici e privati, i dati in loro possesso. I
ricercatori e gli enti di ricerca, pubblici e privati, sono
comunque tenuti a non trasferire a terzi i dati stessi e a non
identificare gli individui cui gli stessi dati fanno
riferimento né a presentare i dati stessi in modo tale da
consentire l'identificazione dei soggetti interessati. Restano
coperti da riservatezza i dati trattati dai soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 675 del
1996.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, alle
attività di utilizzazione e divulgazione dei dati, nonché di
trattamento o detenzione dei dati personali svolte dai
ricercatori, dai responsabili dei progetti di ricerca e dai
direttori delle strutture pubbliche e private di ricerca, si
applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni, aumentate le sanzioni
penali e amministrative ivi previste di un terzo, nonché, in
quanto compatibili, i codici di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali di cui alle
deliberazioni del Garante per la protezione dei dati
personali.