XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4373




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I vincoli e i limiti alla conoscenza e alla trattazione dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari attuative della medesima legge n. 675 del 1996, non si applicano per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica svolta da soggetti pubblici e privati finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze e alla dimostrazione di tesi scientifiche per mezzo della utilizzazione di dati statistici. I soggetti pubblici comunque competenti per le rilevazioni statistiche sono tenuti a fornire su richiesta motivata, ai ricercatori e agli istituti di ricerca, pubblici e privati, i dati in loro possesso. I ricercatori e gli enti di ricerca, pubblici e privati, sono comunque tenuti a non trasferire a terzi i dati stessi e a non identificare gli individui cui gli stessi dati fanno riferimento né a presentare i dati stessi in modo tale da consentire l'identificazione dei soggetti interessati. Restano coperti da riservatezza i dati trattati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 675 del 1996.
        2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, alle attività di utilizzazione e divulgazione dei dati, nonché di trattamento o detenzione dei dati personali svolte dai ricercatori, dai responsabili dei progetti di ricerca e dai direttori delle strutture pubbliche e private di ricerca, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, aumentate le sanzioni penali e amministrative ivi previste di un terzo, nonché, in quanto compatibili, i codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali di cui alle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali.



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