XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4372




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Parco nazionale
dell'Ofanto).

        1. E' istituito il Parco nazionale dell'Ofanto, di seguito denominato "Parco".
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni dello Stato, le regioni Campania, Basilicata e Puglia e, di intesa con le medesime regioni e con gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
        3. La gestione provvisoria del Parco, fino alla istituzione dell'Ente parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.
        4. Per l'organizzazione e il funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 1 milione di euro rispettivamente per gli anni 2004 e 2005.


Art. 2.

(Contributo a favore del Parco per la salvaguardia e il
ripristino degli assetti idrogeologici).

        1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli assetti idrogeologici e del mantenimento e della conservazione dell'habitat naturale nel territorio compreso nel perimetro del Parco, è stanziato a favore dell'Ente parco un contributo di 2 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2005 e 2006.
        2. Al fine di accedere al contributo di cui al comma 1, l'Ente parco predispone, entro sei mesi dalla sua istituzione, un programma di intervento che deve essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        3. Sul programma di intervento di cui al comma 2 devono essere acquisiti i pareri delle regioni e delle soprintendenze regionali competenti, che devono essere espressi entro un mese dalla richiesta.


Art. 3.

(Recupero delle abitazioni rurali comprese nel perimetro del
Parco).

        1. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco individuano le zone urbane e rurali soggette al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla riqualificazione urbanistica e ambientale finalizzati alla migliore fruizione e al migliore utilizzo del patrimonio stesso.
        2. I comuni di cui al comma 1 possono programmare il recupero di edifici e di immobili dismessi, da utilizzare a fini socio-culturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.
        3. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2004 e 2005.


Art. 4.

(Disposizioni finanziarie).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004, 5 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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