XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4372
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale
dell'Ofanto).
1. E' istituito il Parco nazionale dell'Ofanto, di seguito
denominato "Parco".
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio provvede, con proprio decreto, alla delimitazione
provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi a
disposizione, in particolare, presso i servizi tecnici
nazionali, le amministrazioni dello Stato, le regioni
Campania, Basilicata e Puglia e, di intesa con le medesime
regioni e con gli enti locali interessati, adotta le misure di
salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei
luoghi.
3. La gestione provvisoria del Parco, fino alla
istituzione dell'Ente parco ai sensi della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata ad un
apposito comitato di gestione istituito con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in
conformità ai princìpi di cui all'articolo 9 della citata
legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.
4. Per l'organizzazione e il funzionamento del Parco è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro rispettivamente per
gli anni 2004 e 2005.
Art. 2.
(Contributo a favore del Parco per la salvaguardia e il
ripristino degli assetti idrogeologici).
1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli
assetti idrogeologici e del mantenimento e della conservazione
dell'habitat naturale nel territorio compreso nel
perimetro del Parco, è stanziato a favore dell'Ente parco un
contributo di 2 milioni di euro rispettivamente per gli anni
2005 e 2006.
2. Al fine di accedere al contributo di cui al comma 1,
l'Ente parco predispone, entro sei mesi dalla sua istituzione,
un programma di intervento che deve essere trasmesso al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Sul programma di intervento di cui al comma 2 devono
essere acquisiti i pareri delle regioni e delle soprintendenze
regionali competenti, che devono essere espressi entro un mese
dalla richiesta.
Art. 3.
(Recupero delle abitazioni rurali comprese nel perimetro del
Parco).
1. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del
Parco individuano le zone urbane e rurali soggette al recupero
del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, mediante
interventi rivolti alla riqualificazione urbanistica e
ambientale finalizzati alla migliore fruizione e al migliore
utilizzo del patrimonio stesso.
2. I comuni di cui al comma 1 possono programmare il
recupero di edifici e di immobili dismessi, da utilizzare a
fini socio-culturali e per migliorare la qualità della vita e
dei servizi per le popolazioni locali.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e
2, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro rispettivamente
per gli anni 2004 e 2005.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004, 5 milioni di
euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.