XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4370




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

        1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, demanda alle regioni interessate l'istituzione di un ente regionale per la conservazione, il restauro e la valorizzazione, di seguito denominato "ente regionale", nonché la manutenzione delle ville e dei parchi annessi, vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.


Art. 2.

        1. Dell'ente regionale fanno parte le amministrazioni regionali e provinciali e ad esso possono aderire le amministrazioni comunali e gli istituti di credito operanti nelle singole regioni, che sono obbligati al versamento all'ente stesso di una congrua contribuzione annua.


Art. 3.

        1. L'ente regionale ha lo scopo di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, alla conservazione, al restauro e alla migliore utilizzazione degli immobili di cui all'articolo 1.
        2. Su richiesta del proprietario che provvede direttamente alla esecuzione dei lavori di cui al comma 1, l'ente regionale può concedere mutui ipotecari con piani di ammortamento non inferiori a cinque anni.
        3. Qualora ai lavori di cui al comma 1 non provveda il proprietario, a questo può sostituirsi l'ente regionale che, previa notifica all'interessato, assume l'esecuzione delle opere con le condizioni e i limiti previsti dal comma 8. In tale caso l'ente si rivale sul proprietario inadempiente in caso di accertata disponibilità patrimoniale.
        4. Nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3, in presenza di condizioni economiche particolarmente disagiate del proprietario, l'ente regionale può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento del capitale.
        5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi relativi ai parchi e ai giardini annessi alle ville e assoggettati a tutela ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.
        6. A garanzia dei crediti derivanti dall'esecuzione delle opere di cui al comma 3 l'ente regionale iscrive ipoteca sulla villa restaurata, pari al valore delle spese sostenute.
        7. Il vincolo ipotecario di cui al comma 6 è cancellato con la restituzione delle somme anticipate per i lavori di restauro direttamente eseguiti dall'ente regionale.
        8. L'intervento diretto dell'ente regionale, anche senza il consenso del proprietario, avviene nei soli casi di grave e irreversibile situazione di completo degrado e pericolo di crollo dell'immobile. Tale situazione deve essere accertata da una commissione composta dal presidente dell'ente regionale, dal proprietario dell'immobile, da un rappresentante dell'associazione dei proprietari, da un rappresentante della soprintendenza competente per territorio. Nelle regioni ove non è stato istituito l'ente regionale, tale intervento è attuato dalla regione stessa attraverso un dipartimento interno alla sua struttura amministrativa.

Art. 4.

        1. I proprietari degli immobili che hanno beneficiato degli interventi dell'ente regionale previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 sono tenuti a consentire la visita al pubblico della villa e dei parchi e giardini annessi o a consentire particolari iniziative culturali, secondo modalità fissate da apposite convenzioni di durata non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabili, da stipulare tra gli stessi proprietari e l'ente regionale. In relazione alla tipologia degli interventi, al valore storico-artistico degli immobili e dei beni in essi esistenti, le convenzioni stabiliscono anche i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico; i proprietari sono altresì tenuti a consentire la visita per scopi di ricerca e di studio, previa richiesta all'ente regionale e consenso dei proprietari medesimi.


Art. 5.

        1. Le regioni emanano norme per l'individuazione di zone di rispetto circostanti i beni di interesse storico ed artistico di cui all'articolo 1 della presente legge, tutelate ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, della profondità di almeno 200 metri.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle zone di cui al comma 1, per garantire l'integrità del contesto ambientale del bene tutelato, sono vietate ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
        3. Nelle zone di cui al comma 1, oltre alla inedificabilità assoluta ai sensi del comma 2, non possono essere oggetto di sanatoria le opere edilizie abusive, delle quali deve essere richiesta la rimozione a spese dei rispettivi proprietari entro termini perentori.


Capo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ENTE REGIONALE


Art. 6.

        1. L'ente regionale è disciplinato da un ordinamento interno deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente stesso e approvato dalla giunta regionale.
        2. Sono organi dell'ente regionale:

            a) il presidente;

            b) il consiglio di amministrazione;

            c) il collegio dei revisori dei conti.


Art. 7.

        1. Il presidente dell'ente regionale è nominato dalla giunta regionale. Egli ha la rappresentanza dell'ente regionale, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
        2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento; ad esso il presidente può delegare particolari attribuzioni e compiti.


Art. 8.

        1. Il consiglio di amministrazione è composto:

            a) dal presidente dell'ente regionale;

            b) da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

            c) da un rappresentante dei proprietari;

            d) da un rappresentante delle amministrazioni comunali e da un rappresentante degli istituti di credito che aderiscono all'ente regionale ai sensi dell'articolo 2, designati dalla giunta regionale;

            e) da un consigliere regionale;

            f) dal rappresentante della soprintendenza territorialmente competente;

            g) da un membro indicato dalle amministrazioni provinciali.


Art. 9.

        1. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno. Esso delibera con la presenza della metà più uno dei propri componenti e a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
        2. Il consiglio di amministrazione:

            a) delibera entro il 30 aprile di ciascun anno il conto consuntivo ed entro il 30 settembre il bilancio di previsione di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il bilancio di previsione diviene esecutivo con l'approvazione dello stesso Ministro per i beni e le attività culturali;

            b) determina, tenuto conto dell'importanza storico-artistica dei monumenti, nonché dell'urgenza e dell'entità dei lavori, l'ordine di precedenza secondo il quale gli immobili indicati all'articolo 3 devono essere restaurati e conservati;

            c) compila annualmente l'elenco degli immobili suscettibili di restauro e dei relativi lavori, da inviare al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, approva l'elenco stesso e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 10.

        1. Il collegio dei revisori dei conti è composto:

            a) da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente;
            b) da un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali;

            c) da un funzionario del Ministero dell'interno.

        2. Il collegio dei revisori dei conti esercita le sue funzioni ai sensi delle norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. In particolare, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.
        3. Entro il 30 settembre di ogni anno il collegio dei revisori dei conti trasmette ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze una dettagliata relazione sulla gestione dell'ente regionale nel corso del passato esercizio finanziario.


Art. 11.

        1. Le entrate dell'ente regionale sono costituite da:

            a) il contributo annuale dello Stato, mediante stanziamento di bilancio da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali;

            b) il contributo della regione, da determinare annualmente con la legge di bilancio regionale;

            c) i contributi delle amministrazioni provinciali e comunali interessate;

            d) eventuali proventi derivanti dalle contribuzioni di altri enti e istituti, sia pubblici sia privati;

            e) finanziamenti dell'Unione europea per progetti rientranti nell'ambito della materia oggetto della presente legge.
        2. I fondi a disposizione dell'ente regionale sono impiegati per:

            a) il servizio dei mutui;

            b) la concessione di contributi;

            c) l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 3;

            d) le spese necessarie per assicurare il funzionamento dell'ente.

        3. Alle categorie di spese relative ai compiti indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, è assegnata una quota pari, rispettivamente, al 40 per cento, al 30 per cento, al 20 per cento e al 10 per cento dei fondi disponibili in ciascun esercizio finanziario, salvo diversa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali su motivate richieste dell'ente regionale al Ministero medesimo.
        4. I finanziamenti sono erogati sulla base del censimento e della catalogazione degli immobili vincolati di proprietà privata. Tale censimento deve essere esercitato dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e solo dopo tale data può essere istituito l'ente regionale, qualora non già istituito.


Capo III

COORDINAMENTO DEGLI
ENTI REGIONALI


Art. 12.

        1. Al fine di incentivare, in un contesto nazionale ed europeo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio monumentale, oggetto di ogni singolo ente regionale, è istituito un coordinamento degli enti stessi.
        2. L'attività del coordinamento degli enti regionali è preordinata al raggiungimento delle seguenti finalità:

            a) programmazione e realizzazione di eventi culturali, anche attraverso percorsi itineranti interregionali, allo scopo di sostenere la conoscenza delle ville caratterizzanti il patrimonio monumentale delle diverse regioni;

            b) favorire la partecipazione di altri soggetti pubblici che, su base regionale, svolgono attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio monumentale rappresentato dalle ville diffuse sul territorio.


Capo IV

AGEVOLAZIONI FISCALI
PER I PROPRIETARI DELLE VILLE


Art. 13.

        1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sugli oneri deducibili, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "l-quater) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, alla protezione e al restauro delle cose vincolate ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nonché dei parchi e dei giardini assoggettati ai vincoli del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. Le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili nella misura indicata nella documentazione di spesa esibita. Per gli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria, sono deducibili tutte le spese relative ai lavori indicati nel progetto approvato dalla competente soprintendenza, o dall'organismo equivalente, ritenute congrue dalla stessa soprintendenza od organismo, di intesa con l'ufficio tecnico erariale, mediante certificazione da rilasciare entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta. Decorso il termine suddetto, la certificazione relativa alla congruità della spesa si intende definitivamente acquisita. Tra le spese di manutenzione, di protezione e di restauro delle cose e dei parchi e giardini vincolati si intendono ricomprese anche quelle relative agli interventi di installazione di impianti tecnologici".

        2. All'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, recante norme sugli oneri deducibili, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-quater. Gli oneri di cui alla lettera l-quater) del comma 1 sono deducibili, a scelta del contribuente, per un periodo d'imposta da uno a cinque anni; tale scelta deve essere esercitata nella prima dichiarazione dei redditi".

        3. E' istituita una commissione, composta da rappresentanti delle regioni e delle associazioni più rappresentative sul piano nazionale del settore della tutela dei beni culturali e ambientali, la quale predispone un elenco dettagliato, a livello nazionale, dei lavori considerati di manutenzione ordinaria, straordinaria o di restauro sia degli edifici vincolati sia dei giardini e dei parchi storici vincolati, e provvede all'acquisizione, all'elaborazione e al monitoraggio di dati utili per consentire valutazioni uniformi sul territorio nazionale in merito alla congruità dei lavori.
        4. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 13-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme sulle detrazioni per oneri, è abrogata.


Art. 14.

        1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, alle ville vincolate ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
        2. All'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "c-bis) beni di interesse storico o artistico, tutelati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni".

        3. Per i terreni, i parchi e i giardini, tutelati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, la base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili è determinata applicando il moltiplicatore di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.


Art. 15.

        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, caduti in successione, sono esenti dall'imposta sostitutiva dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al comma 3 del citato articolo 11, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data di apertura della stessa successione.


Art. 16.

        1. Alle operazioni relative ai finanziamenti di cui all'articolo 3 della presente legge si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
        2. Gli interessi passivi sui mutui ipotecari di cui all'articolo 3 della presente legge sono detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri.
        3. Alla tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

        "27-quater. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, progetti e attestazioni posti in essere o richiesti dai possessori o dai detentori dei beni assoggettati a tutela ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, nell'ambito delle procedure e per le operazioni connesse alla manutenzione, alla protezione o al restauro".


Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


Art. 17.

        1. Agli enti regionali è concesso un contributo statale complessivo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. La ripartizione della somma complessiva di cui al comma 1 del presente articolo, da attribuire a ciascun ente regionale, è effettuata annualmente dal Ministero per i beni e le attività culturali sulla base del censimento di cui al comma 4 dell'articolo 11 e sulla base dell'elenco di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9, inviato dal consiglio di amministrazione di ciascun ente regionale.


Art. 18.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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