XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4370
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
demanda alle regioni interessate l'istituzione di un ente
regionale per la conservazione, il restauro e la
valorizzazione, di seguito denominato "ente regionale", nonché
la manutenzione delle ville e dei parchi annessi, vincolati ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive
modificazioni.
Art. 2.
1. Dell'ente regionale fanno parte le amministrazioni
regionali e provinciali e ad esso possono aderire le
amministrazioni comunali e gli istituti di credito operanti
nelle singole regioni, che sono obbligati al versamento
all'ente stesso di una congrua contribuzione annua.
Art. 3.
1. L'ente regionale ha lo scopo di provvedere, in concorso
con il proprietario o sostituendosi ad esso, alla
conservazione, al restauro e alla migliore utilizzazione degli
immobili di cui all'articolo 1.
2. Su richiesta del proprietario che provvede direttamente
alla esecuzione dei lavori di cui al comma 1, l'ente regionale
può concedere mutui ipotecari con piani di ammortamento non
inferiori a cinque anni.
3. Qualora ai lavori di cui al comma 1 non provveda il
proprietario, a questo può sostituirsi l'ente regionale che,
previa notifica all'interessato, assume l'esecuzione delle
opere con le condizioni e i limiti previsti dal comma 8. In
tale caso l'ente si rivale sul proprietario inadempiente in
caso di accertata disponibilità patrimoniale.
4. Nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3, in presenza di
condizioni economiche particolarmente disagiate del
proprietario, l'ente regionale può concedere, a titolo di
contributo, una riduzione del debito nella misura non
superiore al 25 per cento del capitale.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche
agli interventi relativi ai parchi e ai giardini annessi alle
ville e assoggettati a tutela ai sensi del citato testo unico
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e
successive modificazioni.
6. A garanzia dei crediti derivanti dall'esecuzione delle
opere di cui al comma 3 l'ente regionale iscrive ipoteca sulla
villa restaurata, pari al valore delle spese sostenute.
7. Il vincolo ipotecario di cui al comma 6 è cancellato
con la restituzione delle somme anticipate per i lavori di
restauro direttamente eseguiti dall'ente regionale.
8. L'intervento diretto dell'ente regionale, anche senza
il consenso del proprietario, avviene nei soli casi di grave e
irreversibile situazione di completo degrado e pericolo di
crollo dell'immobile. Tale situazione deve essere accertata da
una commissione composta dal presidente dell'ente regionale,
dal proprietario dell'immobile, da un rappresentante
dell'associazione dei proprietari, da un rappresentante della
soprintendenza competente per territorio. Nelle regioni ove
non è stato istituito l'ente regionale, tale intervento è
attuato dalla regione stessa attraverso un dipartimento
interno alla sua struttura amministrativa.
Art. 4.
1. I proprietari degli immobili che hanno beneficiato
degli interventi dell'ente regionale previsti ai commi 3 e 4
dell'articolo 3 sono tenuti a consentire la visita al pubblico
della villa e dei parchi e giardini annessi o a consentire
particolari iniziative culturali, secondo modalità fissate da
apposite convenzioni di durata non superiore a cinque anni,
eventualmente rinnovabili, da stipulare tra gli stessi
proprietari e l'ente regionale. In relazione alla tipologia
degli interventi, al valore storico-artistico degli immobili e
dei beni in essi esistenti, le convenzioni stabiliscono anche
i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico; i
proprietari sono altresì tenuti a consentire la visita per
scopi di ricerca e di studio, previa richiesta all'ente
regionale e consenso dei proprietari medesimi.
Art. 5.
1. Le regioni emanano norme per l'individuazione di zone
di rispetto circostanti i beni di interesse storico ed
artistico di cui all'articolo 1 della presente legge, tutelate
ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, della
profondità di almeno 200 metri.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nelle zone di cui al comma 1, per garantire
l'integrità del contesto ambientale del bene tutelato, sono
vietate ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché
qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento
statico e di restauro conservativo che non alterano lo stato
dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
3. Nelle zone di cui al comma 1, oltre alla
inedificabilità assoluta ai sensi del comma 2, non possono
essere oggetto di sanatoria le opere edilizie abusive, delle
quali deve essere richiesta la rimozione a spese dei
rispettivi proprietari entro termini perentori.
Capo II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ENTE REGIONALE
Art. 6.
1. L'ente regionale è disciplinato da un ordinamento
interno deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente
stesso e approvato dalla giunta regionale.
2. Sono organi dell'ente regionale:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 7.
1. Il presidente dell'ente regionale è nominato dalla
giunta regionale. Egli ha la rappresentanza dell'ente
regionale, convoca e presiede il consiglio di
amministrazione.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di
assenza o di impedimento; ad esso il presidente può delegare
particolari attribuzioni e compiti.
Art. 8.
1. Il consiglio di amministrazione è composto:
a) dal presidente dell'ente regionale;
b) da un rappresentante del Ministero per i beni e
le attività culturali;
c) da un rappresentante dei proprietari;
d) da un rappresentante delle amministrazioni
comunali e da un rappresentante degli istituti di credito che
aderiscono all'ente regionale ai sensi dell'articolo 2,
designati dalla giunta regionale;
e) da un consigliere regionale;
f) dal rappresentante della soprintendenza
territorialmente competente;
g) da un membro indicato dalle amministrazioni
provinciali.
Art. 9.
1. Il consiglio di amministrazione è convocato in via
ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria ogni
qualvolta il presidente lo ritenga opportuno. Esso delibera
con la presenza della metà più uno dei propri componenti e a
maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il
voto del presidente.
2. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera entro il 30 aprile di ciascun anno il
conto consuntivo ed entro il 30 settembre il bilancio di
previsione di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione
del Ministero per i beni e le attività culturali. Il bilancio
di previsione diviene esecutivo con l'approvazione dello
stesso Ministro per i beni e le attività culturali;
b) determina, tenuto conto dell'importanza
storico-artistica dei monumenti, nonché dell'urgenza e
dell'entità dei lavori, l'ordine di precedenza secondo il
quale gli immobili indicati all'articolo 3 devono essere
restaurati e conservati;
c) compila annualmente l'elenco degli immobili
suscettibili di restauro e dei relativi lavori, da inviare al
Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, entro
sessanta giorni dal ricevimento, approva l'elenco stesso e ne
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10.
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto:
a) da un funzionario del Ministero dell'economia e
delle finanze, con funzioni di presidente;
b) da un funzionario del Ministero per i beni e le
attività culturali;
c) da un funzionario del Ministero
dell'interno.
2. Il collegio dei revisori dei conti esercita le sue
funzioni ai sensi delle norme previste dagli articoli 2403 e
seguenti del codice civile, in quanto applicabili. In
particolare, provvede al riscontro degli atti di gestione,
accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili,
esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo,
redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche
individualmente e assistono alle riunioni del consiglio di
amministrazione.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il collegio dei
revisori dei conti trasmette ai Ministri per i beni e le
attività culturali e dell'economia e delle finanze una
dettagliata relazione sulla gestione dell'ente regionale nel
corso del passato esercizio finanziario.
Art. 11.
1. Le entrate dell'ente regionale sono costituite da:
a) il contributo annuale dello Stato, mediante
stanziamento di bilancio da iscrivere in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali;
b) il contributo della regione, da determinare
annualmente con la legge di bilancio regionale;
c) i contributi delle amministrazioni provinciali
e comunali interessate;
d) eventuali proventi derivanti dalle
contribuzioni di altri enti e istituti, sia pubblici sia
privati;
e) finanziamenti dell'Unione europea per progetti
rientranti nell'ambito della materia oggetto della presente
legge.
2. I fondi a disposizione dell'ente regionale sono
impiegati per:
a) il servizio dei mutui;
b) la concessione di contributi;
c) l'esecuzione degli interventi di cui
all'articolo 3;
d) le spese necessarie per assicurare il
funzionamento dell'ente.
3. Alle categorie di spese relative ai compiti indicati
alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, è
assegnata una quota pari, rispettivamente, al 40 per cento, al
30 per cento, al 20 per cento e al 10 per cento dei fondi
disponibili in ciascun esercizio finanziario, salvo diversa
autorizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali su motivate richieste dell'ente regionale al
Ministero medesimo.
4. I finanziamenti sono erogati sulla base del censimento
e della catalogazione degli immobili vincolati di proprietà
privata. Tale censimento deve essere esercitato dalle regioni
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge e solo dopo tale data può essere istituito l'ente
regionale, qualora non già istituito.
Capo III
COORDINAMENTO DEGLI
ENTI REGIONALI
Art. 12.
1. Al fine di incentivare, in un contesto nazionale ed
europeo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
monumentale, oggetto di ogni singolo ente regionale, è
istituito un coordinamento degli enti stessi.
2. L'attività del coordinamento degli enti regionali è
preordinata al raggiungimento delle seguenti finalità:
a) programmazione e realizzazione di eventi
culturali, anche attraverso percorsi itineranti
interregionali, allo scopo di sostenere la conoscenza delle
ville caratterizzanti il patrimonio monumentale delle diverse
regioni;
b) favorire la partecipazione di altri soggetti
pubblici che, su base regionale, svolgono attività di
valorizzazione e di promozione del patrimonio monumentale
rappresentato dalle ville diffuse sul territorio.
Capo IV
AGEVOLAZIONI FISCALI
PER I PROPRIETARI DELLE VILLE
Art. 13.
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, recante norme sugli oneri deducibili, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"l-quater) le spese sostenute dai soggetti
obbligati alla manutenzione, alla protezione e al restauro
delle cose vincolate ai sensi del testo unico di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive
modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nonché
dei parchi e dei giardini assoggettati ai vincoli del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, e
successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta
a carico. Le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili
nella misura indicata nella documentazione di spesa esibita.
Per gli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria, sono
deducibili tutte le spese relative ai lavori indicati nel
progetto approvato dalla competente soprintendenza, o
dall'organismo equivalente, ritenute congrue dalla stessa
soprintendenza od organismo, di intesa con l'ufficio tecnico
erariale, mediante certificazione da rilasciare entro il
termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta.
Decorso il termine suddetto, la certificazione relativa alla
congruità della spesa si intende definitivamente acquisita.
Tra le spese di manutenzione, di protezione e di restauro
delle cose e dei parchi e giardini vincolati si intendono
ricomprese anche quelle relative agli interventi di
installazione di impianti tecnologici".
2. All'articolo 10 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente
articolo, recante norme sugli oneri deducibili, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"3-quater. Gli oneri di cui alla lettera
l-quater) del comma 1 sono deducibili, a scelta del
contribuente, per un periodo d'imposta da uno a cinque anni;
tale scelta deve essere esercitata nella prima dichiarazione
dei redditi".
3. E' istituita una commissione, composta da
rappresentanti delle regioni e delle associazioni più
rappresentative sul piano nazionale del settore della tutela
dei beni culturali e ambientali, la quale predispone un elenco
dettagliato, a livello nazionale, dei lavori considerati di
manutenzione ordinaria, straordinaria o di restauro sia degli
edifici vincolati sia dei giardini e dei parchi storici
vincolati, e provvede all'acquisizione, all'elaborazione e al
monitoraggio di dati utili per consentire valutazioni uniformi
sul territorio nazionale in merito alla congruità dei
lavori.
4. La lettera g) del comma 1 dell'articolo
13-bis del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
norme sulle detrazioni per oneri, è abrogata.
Art. 14.
1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, alle ville vincolate ai sensi del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75.
2. All'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"c-bis) beni di interesse storico o artistico,
tutelati ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive
modificazioni".
3. Per i terreni, i parchi e i giardini, tutelati ai sensi
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, la base
imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili è
determinata applicando il moltiplicatore di cui al comma 7
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504.
Art. 15.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, e successive modificazioni, caduti in
successione, sono esenti dall'imposta sostitutiva dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al
comma 3 del citato articolo 11, a condizione che in base a
certificazione del competente organo della pubblica
amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e
la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data
di apertura della stessa successione.
Art. 16.
1. Alle operazioni relative ai finanziamenti di cui
all'articolo 3 della presente legge si applicano le
agevolazioni previste dagli articoli 15, 16, 17 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, e successive modificazioni.
2. Gli interessi passivi sui mutui ipotecari di cui
all'articolo 3 della presente legge sono detraibili ai sensi
dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri.
3. Alla tabella di cui all'allegato B annesso al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
numero:
"27-quater. Atti, documenti, istanze, contratti,
nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti,
certificazioni, dichiarazioni, progetti e attestazioni posti
in essere o richiesti dai possessori o dai detentori dei beni
assoggettati a tutela ai sensi del testo unico di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive
modificazioni, nell'ambito delle procedure e per le operazioni
connesse alla manutenzione, alla protezione o al restauro".
Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 17.
1. Agli enti regionali è concesso un contributo statale
complessivo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004,
da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali.
2. La ripartizione della somma complessiva di cui al comma
1 del presente articolo, da attribuire a ciascun ente
regionale, è effettuata annualmente dal Ministero per i beni e
le attività culturali sulla base del censimento di cui al
comma 4 dell'articolo 11 e sulla base dell'elenco di cui alla
lettera c) del comma 2 dell'articolo 9, inviato dal
consiglio di amministrazione di ciascun ente regionale.
Art. 18.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.