XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4366
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Museo
della pizza napoletana).
1. E' istituito il Museo della pizza napoletana, di
seguito denominato "Museo", con sede in Napoli.
2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo č
autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e di
3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.
Art. 2.
(Finalitā).
1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare
ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla storia
della pizza e del costume;
b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con
altri musei del mondo per l'incremento del materiale
esistente;
c) promuovere iniziative ed attivitā culturali,
idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del
patrimonio conservato;
d) patrocinare eventi culturali volti a
valorizzare le creazioni di giovani aventi quale oggetto la
pizza napoletana.
Art. 3.
(Organizzazione).
1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le
attivitā culturali con gli enti locali della regione Campania
č individuata la struttura da adibire a sede del Museo.
2. Le modalitā di gestione del Museo e ogni altro aspetto
relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del
personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto
delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente
articolo.
3. Il consiglio di amministrazione del Museo č composto da
un numero massimo di otto membri di cui:
a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e
le attivitā culturali;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
c) un rappresentante del Ministero delle attivitā
produttive;
d) un rappresentante del comune di Napoli, ove
partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;
e) un rappresentante della provincia di Napoli,
ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;
f) un rappresentante della regione Campania, ove
partecipi al capitale con almeno il 10 per cento.
4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere
in possesso di comprovate esperienza e competenza nel settore
della cultura o della pizza napoletana.
5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il
direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le
attivitā culturali. Con successivo decreto del Ministro per i
beni e le attivitā culturali sono stabiliti gli emolumenti
spettanti al consiglio di amministrazione.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e in
3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivitā culturali. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.