XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4363




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, comma 2, le parole: "pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva" sono sostituite dalle seguenti: "pari all'1,5 per cento a titolo di imposta sostitutiva";

            b) all'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. L'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è ridotta allo 0,5 per cento dell'ammontare del valore netto contabile del fondo qualora il regolamento del fondo medesimo preveda, con riferimento ai beni immobili ad uso residenziale, criteri di gestione etici e socialmente responsabili, che tengano conto della situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale degli eventuali conduttori degli immobili, prevedendo altresì la concessione di condizioni di favore a vantaggio dei conduttori degli immobili, in particolare di quelli meno abbienti e degli anziani ultrasessantacinquenni, sia sotto forma di sconti sui prezzi di acquisto rispetto ai valori di mercato degli immobili, sia sotto forma di concessione di eventuali diritti di opzione e di prelazione, sia con riferimento alla previsione di canoni per la locazione e il diritto di usufrutto particolarmente favorevoli in caso di cessione della nuda proprietà";

            c) all'articolo 6, comma 3, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis";

                d) all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, le parole: "pari all'1 per cento del valore delle quote" sono sostituite dalle seguenti: "pari all'1,5 per cento del valore delle quote per i fondi assoggettati all'imposta sostitutiva dell'1,5 per cento e allo 0,5 per cento del valore delle quote per i fondi immobiliari etici di cui all'articolo 6, comma 2-bis del presente decreto".

        2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina con proprio regolamento, i criteri di gestione di carattere etico che i regolamenti dei fondi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, devono tassativamente adottare per fruire del regime fiscale agevolato di cui al medesimo articolo 6, comma 2-bis. Nel medesimo termine di cui al primo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai rispettivi regolamenti e i provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 351 del 2001.
        3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e dei provvedimenti previsti dal comma 2, alle società di gestione del risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le società di gestione del risparmio possono optare per l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, dandone comunicazione alle competenti autorità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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