XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4363
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 2, le parole: "pari all'1
per cento a titolo di imposta sostitutiva" sono sostituite
dalle seguenti: "pari all'1,5 per cento a titolo di imposta
sostitutiva";
b) all'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:
"2-bis. L'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 è ridotta allo 0,5 per cento dell'ammontare del
valore netto contabile del fondo qualora il regolamento del
fondo medesimo preveda, con riferimento ai beni immobili ad
uso residenziale, criteri di gestione etici e socialmente
responsabili, che tengano conto della situazione anagrafica,
patrimoniale e reddituale degli eventuali conduttori degli
immobili, prevedendo altresì la concessione di condizioni di
favore a vantaggio dei conduttori degli immobili, in
particolare di quelli meno abbienti e degli anziani
ultrasessantacinquenni, sia sotto forma di sconti sui prezzi
di acquisto rispetto ai valori di mercato degli immobili, sia
sotto forma di concessione di eventuali diritti di opzione e
di prelazione, sia con riferimento alla previsione di canoni
per la locazione e il diritto di usufrutto particolarmente
favorevoli in caso di cessione della nuda proprietà";
c) all'articolo 6, comma 3, le parole: "di cui al
comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e
2-bis";
d) all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, le
parole: "pari all'1 per cento del valore delle quote" sono
sostituite dalle seguenti: "pari all'1,5 per cento del valore
delle quote per i fondi assoggettati all'imposta sostitutiva
dell'1,5 per cento e allo 0,5 per cento del valore delle quote
per i fondi immobiliari etici di cui all'articolo 6, comma
2-bis del presente decreto".
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB), determina con proprio
regolamento, i criteri di gestione di carattere etico che i
regolamenti dei fondi di cui all'articolo 6 del decreto-legge
25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, come da ultimo modificato dal comma
1 del presente articolo, devono tassativamente adottare per
fruire del regime fiscale agevolato di cui al medesimo
articolo 6, comma 2-bis. Nel medesimo termine di cui al
primo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze, la
Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di
competenza, le modifiche ai rispettivi regolamenti e i
provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto
dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 351 del 2001.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e
dei provvedimenti previsti dal comma 2, alle società di
gestione del risparmio continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti in materia. Le società di gestione del
risparmio possono optare per l'applicazione del regime fiscale
agevolato di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
introdotto dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, dandone comunicazione alle competenti autorità entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.