XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4362




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di favorire e di accelerare la sostituzione delle navi traghetto di piccole dimensioni adibite ai collegamenti di linea tra il continente e le isole del territorio italiano e non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, di tutela dell'ambiente marino e delle attività ad asso collegate, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, può essere concesso un contributo entro la misura massima del limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, per la demolizione di navi traghetto, abilitate al trasporto di passeggeri e di autoveicoli di portata lorda pari o inferiore a 1.000 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2003, risale ad oltre venticinque anni e il cui impiego in servizi di linea tra il continente e le isole del territorio italiano risale ad almeno cinque anni.
        2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese armatoriali che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità navali che, alla data del 31 gennaio 2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, e sono iscritte, da almeno cinque anni, nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1^ gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.
        3. Il contributo di cui al comma 1 è pari a:

            a) 6.000 euro per ogni passeggero e autoveicolo trasportabile in base ai certificati di sicurezza della nave oggetto di demolizione, per le navi aventi capacità di trasporto calcolata per passeggeri e autoveicoli, superiore a 700 unità;

            b) 8.000 euro per ogni passeggero e autoveicolo trasportabile in base ai certificati di sicurezza della nave oggetto di demolizione, per le navi aventi capacità di trasporto, calcolato per passeggeri e autoveicoli, inferiore a 700 unità.

        4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a condizione che l'importo netto del beneficio sia, entro diciotto mesi dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie per la costruzione di nuove navi traghetto conformi ai più alti standard di sicurezza e che l'impresa beneficiaria destini la nuova costruzione a copertura dei servizi di trasporto passeggeri e autoveicoli precedentemente effettuati dall'unità navale demolita. L'inosservanza di tale condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi interessi, eventuali oneri a titolo di penale e ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo autorizzato in attuazione della presente legge.
        5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro in limiti di impegno quindicennale a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        6. Il Ministro nell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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