XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4362
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di favorire e di accelerare la sostituzione
delle navi traghetto di piccole dimensioni adibite ai
collegamenti di linea tra il continente e le isole del
territorio italiano e non conformi ai più avanzati
standard in materia di sicurezza della navigazione, di
tutela dell'ambiente marino e delle attività ad asso
collegate, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui
all'articolo 143 del codice della navigazione, può essere
concesso un contributo entro la misura massima del limite di
impegno quindicennale di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2004, per la demolizione di navi traghetto,
abilitate al trasporto di passeggeri e di autoveicoli di
portata lorda pari o inferiore a 1.000 tonnellate, la cui
entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2003, risale
ad oltre venticinque anni e il cui impiego in servizi di linea
tra il continente e le isole del territorio italiano risale ad
almeno cinque anni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese
armatoriali che vendono per la demolizione, o fanno demolire
per proprio conto, unità navali che, alla data del 31 gennaio
2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro
piena disponibilità con contratto di leasing o altro
contratto con obbligo di acquisto, e sono iscritte, da almeno
cinque anni, nei registri di cui all'articolo 146 del codice
della navigazione e i cui lavori di demolizione abbiano inizio
nel periodo tra il 1^ gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.
3. Il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 6.000 euro per ogni passeggero e autoveicolo
trasportabile in base ai certificati di sicurezza della nave
oggetto di demolizione, per le navi aventi capacità di
trasporto calcolata per passeggeri e autoveicoli, superiore a
700 unità;
b) 8.000 euro per ogni passeggero e autoveicolo
trasportabile in base ai certificati di sicurezza della nave
oggetto di demolizione, per le navi aventi capacità di
trasporto, calcolato per passeggeri e autoveicoli, inferiore a
700 unità.
4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a condizione
che l'importo netto del beneficio sia, entro diciotto mesi
dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione,
reinvestito dalle imprese beneficiarie per la costruzione di
nuove navi traghetto conformi ai più alti standard di
sicurezza e che l'impresa beneficiaria destini la nuova
costruzione a copertura dei servizi di trasporto passeggeri e
autoveicoli precedentemente effettuati dall'unità navale
demolita. L'inosservanza di tale condizione comporta la
decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi
interessi, eventuali oneri a titolo di penale e ogni altro
onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del
mutuo autorizzato in attuazione della presente legge.
5. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 20 milioni di euro in limiti di impegno
quindicennale a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
6. Il Ministro nell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.