XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4361




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi e finalità).

        1. La tutela del territorio, lo sviluppo del settore primario produttivo, la salvaguardia del suolo agrario e della sua fertilità, la promozione delle risorse e dei beni ambientali, la salvaguardia della biodiversità e dell'equilibrio ecologico complessivo della penisola, delle isole, del mare territoriale e di quello sovrastante la piattaforma continentale di pertinenza dello Stato italiano, l'igiene dell'aria e dell'acqua, la non contaminazione del sottosuolo costituiscono, per il proprio ambito, le norme fondamentali dell'ordinamento nazionale.
        2. E' compito della Repubblica, nella sua articolazione costituzionale, attuare i princìpi di cui al comma 1, determinando le condizioni territoriali, produttive e sociali idonee alla crescita equilibrata delle comunità locali, e, in particolare, delle aree rurali interne, marginali e di montagna, garantendo, altresì, uguaglianza nell'attuazione dei medesimi princìpi.


Art. 2.

(Programma organico
per la ristrutturazione del territorio).

        1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, il Governo di intesa con le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, predispone un programma organico di misure idonee per la ristrutturazione del territorio nazionale, volto, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

            a) disincentivare l'incontrollato sviluppo urbano;

            b) valorizzare le zone interne, di collina, di montagna e periurbane;
            c) potenziare le infrastrutture necessarie, in particolare ferroviarie, marittime ed aeree, garantendo condizioni uniformi di trasporto rapido delle persone e delle merci utilizzando, in via prioritaria, anche per eventuali nuove vie di comunicazione, tracciati già esistenti od opere d'arte che producano il minor impatto ambientale possibile;

            d) favorire il processo di modernizzazione delle telecomunicazioni, garantendo la sua attuazione sull'intero territorio nazionale;

            e) offrire gli incentivi necessari per realizzare gli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) e d), anche attraverso la costituzione di strutture di servizi differenziati di assistenza tecnica e di supporto alle attività produttive nel territorio nazionale a partire dalle zone rurali;

            f) definire appositi provvedimenti per un uso corretto del territorio, in armonia con i regolamenti e con le direttive dell'Unione europea, valorizzando la funzione primaria dell'agricoltura quale volano di riequilibrio territoriale, produttivo e sociale.


Art. 3.

(Misure per l'attuazione del programma).

        1. Il programma di cui all'articolo 2 è presentato al Parlamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, in via ordinaria, ogni cinque anni, con l'indicazione dettagliata degli strumenti normativi e finanziari necessari per la sua progressiva attuazione.


Art. 4.

(Autorità di controllo
delle risorse idriche nazionali).

        1. In attuazione della finalità di salvaguardia dell'igiene delle acque, costituenti la risorsa principale per la vita delle comunità umane e, in particolare, per lo sviluppo delle attività produttive agricole, nonché per garantirne una utilizzazione corretta e rispondente alle diverse esigenze espresse dalle situazioni locali, è istituita l'Autorità di controllo delle risorse idriche nazionali presso il Ministero delle attività produttive.
        2. All'Autorità di cui al comma 1 è assegnato il compito di assicurare uniformità di criteri sul territorio nazionale per il reperimento, la depurazione, la utilizzazione e la determinazione dei costi delle risorse idriche, anche in rapporto ai loro usi plurimi.


Art. 5.

(Omogeneità territoriale
nella fornitura di energia).

        1. Allo scopo di assicurare la produzione omogenea, sul territorio nazionale, di congrue forniture di energia a prezzi equi, necessarie per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, e, in particolare, per accelerare il progresso civile nelle aree rurali, nelle aree marginali di collina e nelle aree di montagna, il Governo predispone un progetto organico di produzione e distribuzione uniformi di energia elettrica. Per l'approvazione di tale progetto si applicano le procedure e le modalità previste per il Piano energetico nazionale.
        2. Le regioni, anche unite in consorzi, predispongono i rispettivi piani energetici riferiti all'ambito territoriale di competenza, coordinati con il progetto nazionale di cui al comma 1.


Art. 6.

(Salvaguardia del territorio e dell'ambiente).

        1. Ai fini della salvaguardia del territorio e dell'ambiente, lo Stato eroga contributi per l'esercizio associato delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti solidi nelle aree rurali, nelle aree marginali di collina e nelle aree di montagna.
        2. Particolari incentivi sono stabiliti per la costituzione di consorzi di comuni in grado di operare con metodi scientifici per garantire l'igiene dell'aria e dell'acqua nonché preservare il territorio dall'inquinamento.


Art. 7.

(Autorità garante dell'attività
per la ristrutturazione del territorio).

        1. Allo scopo di verificare la conformità delle norme vigenti in materia di programmazione del territorio con il programma organico per la ristrutturazione di cui all'articolo 2 e per coordinare la relativa attività degli enti e delle istituzioni, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Autorità garante dell'attività per la ristrutturazione del territorio, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dai Ministri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, nonché da tre rappresentanti delle regioni a statuto ordinario e da un rappresentante delle regioni a statuto speciale.


Art. 8.

(Comitato scientifico. Carta per la
corretta utilizzazione del territorio).

        1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato scientifico, presieduto dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composto da un rappresentante dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), degli istituti di ricerca sui fenomeni idrogeologici, nonché da tre rappresentanti delle associazioni agricole e ambientaliste più rappresentative.
        2. Il Comitato scientifico, entro ventiquattro mesi dal suo insediamento, provvede a redigere la Carta per la corretta utilizzazione del territorio, secondo criteri scientifici e tenendo conto delle necessità del riequilibrio territoriale, produttivo e sociale delle comunità locali.
        3. Ogni regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad inviare al Comitato scientifico una carta dettagliata del proprio territorio con l'indicazione delle aree rurali collinari e montane e delle aree disagiate e marginali, nonché delle eventuali aree in via di spopolamento. Le carte regionali sono redatte sulla base dei dati, dei parametri e delle informazioni utilizzati e adottati da EUROSTAT e dall'ISTAT.


Art. 9.

(Incentivazione dell'agricoltura
nelle aree marginali e desertificate).

        1. Per i proprietari di piccoli e medi appezzamenti di terreno in aree rurali, e, in particolare, in aree disagiate, collinari e di montagna, individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3, sono previste apposite agevolazioni, stabilite ai sensi del comma 2, finalizzate a incentivare la realizzazione di attività economiche nelle medesime aree.
        2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 il Governo individua, nell'ambito del programma di cui all'articolo 2, gli strumenti operativi più idonei, prevedendo, in particolare, l'applicazione di sgravi fiscali e la concessione di contributi a fondo agevolato.
        3. Gli strumenti agevolativi di cui al comma 2 possono altresì essere utilizzati per l'acquisto di terreni agricoli abbandonati da destinare alla coltivazione.


Art. 10.

(Istituzione del marchio
"prodotti rurali italiani").

        1. Ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari di qualità e dei cosiddetti "prodotti di fattoria" nonché delle razze animali autoctone provenienti da aree rurali collinari e di montagna, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito il marchio "prodotti rurali italiani" (PRI).
        2. Ai fini dell'apposizione del marchio PRI i prodotti e le razze animali di cui al comma 1 devono possedere le seguenti caratteristiche:

            a) essere coltivati, lavorati o allevati in zone rurali, marginali o disagiate ovvero in aree collinari e di montagna del territorio nazionale;

            b) essere coltivati o trasformati con tecniche riconducibili all'agricoltura tradizionale e fornire indicazioni dettagliate a garanzia dell'origine artigianale e della qualità;

            c) certificare il possesso di un percorso in grado di garantire la tracciabilità del prodotto, ai fini della ricostruzione dell'intera filiera di produzione.

        3. Ciascuna regione può indicare al Comitato scientifico di cui all'articolo 8 i prodotti e le razze animali in possesso delle caratteristiche di cui al comma 2, al fine dell'apposizione del marchio PRI.
        4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comitato scientifico di cui all'articolo 8 provvede ad aggiornare la lista dei prodotti che hanno ottenuto il marchio PRI.
        5. Ciascuna regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'emanazione di un apposito regolamento per la definizione delle procedure necessarie all'apposizione del marchio PRI.
        6. Gli esercizi commerciali e di ristorazione che utilizzano prodotti con il marchio PRI sono autorizzati all'esposizione al pubblico del medesimo marchio.


Art. 11.

(Rapporti istituzionali).

        1. I provvedimenti di indirizzo e di coordinamento concernenti la ristrutturazione del territorio, previsti dalla presente legge, sono adottati previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 12.

(Pubblicità e partecipazione).

        1. I provvedimenti previsti dalla presente legge sono resi pubblici e, ai fini della loro valutazione, è assicurata la partecipazione consultiva dei cittadini e delle organizzazioni sindacali e professionali rappresentante nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo princìpi di democraticità e trasparenza.
        2. I cittadini e le organizzazioni di cui al comma 1 possono, in caso di presunta violazione dei provvedimenti di cui al medesimo comma 1 rispetto alle finalità previste dalla presente legge, adire direttamente l'Autorità garante di cui all'articolo 7.


Art. 13.

(Coinvolgimento delle
organizzazioni professionali e sindacali).

        1. Le organizzazioni professionali e sindacali rappresentate nel CNEL possono essere sentite, nelle forme stabilite dalla legislazione vigente in materia, dall'Autorità garante di cui all'articolo 7 e dal Comitato scientifico di cui all'articolo 8 prima di adottare le rispettive deliberazioni.


Art. 14.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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