XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4361
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e finalità).
1. La tutela del territorio, lo sviluppo del settore
primario produttivo, la salvaguardia del suolo agrario e della
sua fertilità, la promozione delle risorse e dei beni
ambientali, la salvaguardia della biodiversità e
dell'equilibrio ecologico complessivo della penisola, delle
isole, del mare territoriale e di quello sovrastante la
piattaforma continentale di pertinenza dello Stato italiano,
l'igiene dell'aria e dell'acqua, la non contaminazione del
sottosuolo costituiscono, per il proprio ambito, le norme
fondamentali dell'ordinamento nazionale.
2. E' compito della Repubblica, nella sua articolazione
costituzionale, attuare i princìpi di cui al comma 1,
determinando le condizioni territoriali, produttive e sociali
idonee alla crescita equilibrata delle comunità locali, e, in
particolare, delle aree rurali interne, marginali e di
montagna, garantendo, altresì, uguaglianza nell'attuazione dei
medesimi princìpi.
Art. 2.
(Programma organico
per la ristrutturazione del territorio).
1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, il
Governo di intesa con le regioni, ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, predispone un programma organico di misure idonee per
la ristrutturazione del territorio nazionale, volto, in
particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) disincentivare l'incontrollato sviluppo
urbano;
b) valorizzare le zone interne, di collina, di
montagna e periurbane;
c) potenziare le infrastrutture necessarie, in
particolare ferroviarie, marittime ed aeree, garantendo
condizioni uniformi di trasporto rapido delle persone e delle
merci utilizzando, in via prioritaria, anche per eventuali
nuove vie di comunicazione, tracciati già esistenti od opere
d'arte che producano il minor impatto ambientale possibile;
d) favorire il processo di modernizzazione delle
telecomunicazioni, garantendo la sua attuazione sull'intero
territorio nazionale;
e) offrire gli incentivi necessari per realizzare
gli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) e d),
anche attraverso la costituzione di strutture di servizi
differenziati di assistenza tecnica e di supporto alle
attività produttive nel territorio nazionale a partire dalle
zone rurali;
f) definire appositi provvedimenti per un uso
corretto del territorio, in armonia con i regolamenti e con le
direttive dell'Unione europea, valorizzando la funzione
primaria dell'agricoltura quale volano di riequilibrio
territoriale, produttivo e sociale.
Art. 3.
(Misure per l'attuazione del programma).
1. Il programma di cui all'articolo 2 è presentato al
Parlamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e, in via ordinaria, ogni cinque anni,
con l'indicazione dettagliata degli strumenti normativi e
finanziari necessari per la sua progressiva attuazione.
Art. 4.
(Autorità di controllo
delle risorse idriche nazionali).
1. In attuazione della finalità di salvaguardia
dell'igiene delle acque, costituenti la risorsa principale per
la vita delle comunità umane e, in particolare, per lo
sviluppo delle attività produttive agricole, nonché per
garantirne una utilizzazione corretta e rispondente alle
diverse esigenze espresse dalle situazioni locali, è istituita
l'Autorità di controllo delle risorse idriche nazionali presso
il Ministero delle attività produttive.
2. All'Autorità di cui al comma 1 è assegnato il compito
di assicurare uniformità di criteri sul territorio nazionale
per il reperimento, la depurazione, la utilizzazione e la
determinazione dei costi delle risorse idriche, anche in
rapporto ai loro usi plurimi.
Art. 5.
(Omogeneità territoriale
nella fornitura di energia).
1. Allo scopo di assicurare la produzione omogenea, sul
territorio nazionale, di congrue forniture di energia a prezzi
equi, necessarie per l'attuazione delle finalità di cui
all'articolo 1, e, in particolare, per accelerare il progresso
civile nelle aree rurali, nelle aree marginali di collina e
nelle aree di montagna, il Governo predispone un progetto
organico di produzione e distribuzione uniformi di energia
elettrica. Per l'approvazione di tale progetto si applicano le
procedure e le modalità previste per il Piano energetico
nazionale.
2. Le regioni, anche unite in consorzi, predispongono i
rispettivi piani energetici riferiti all'ambito territoriale
di competenza, coordinati con il progetto nazionale di cui al
comma 1.
Art. 6.
(Salvaguardia del territorio e dell'ambiente).
1. Ai fini della salvaguardia del territorio e
dell'ambiente, lo Stato eroga contributi per l'esercizio
associato delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti
solidi nelle aree rurali, nelle aree marginali di collina e
nelle aree di montagna.
2. Particolari incentivi sono stabiliti per la
costituzione di consorzi di comuni in grado di operare con
metodi scientifici per garantire l'igiene dell'aria e
dell'acqua nonché preservare il territorio
dall'inquinamento.
Art. 7.
(Autorità garante dell'attività
per la ristrutturazione del territorio).
1. Allo scopo di verificare la conformità delle norme
vigenti in materia di programmazione del territorio con il
programma organico per la ristrutturazione di cui all'articolo
2 e per coordinare la relativa attività degli enti e delle
istituzioni, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, l'Autorità garante dell'attività per la
ristrutturazione del territorio, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei ministri e composta dai Ministri delle politiche
agricole e forestali, delle attività produttive, della salute,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle
comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le
attività culturali, nonché da tre rappresentanti delle regioni
a statuto ordinario e da un rappresentante delle regioni a
statuto speciale.
Art. 8.
(Comitato scientifico. Carta per la
corretta utilizzazione del territorio).
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, un Comitato scientifico, presieduto dal presidente
del Consiglio nazionale delle ricerche e composto da un
rappresentante dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente, dell'Ente nazionale per l'energia elettrica,
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), degli istituti
di ricerca sui fenomeni idrogeologici, nonché da tre
rappresentanti delle associazioni agricole e ambientaliste più
rappresentative.
2. Il Comitato scientifico, entro ventiquattro mesi dal
suo insediamento, provvede a redigere la Carta per la corretta
utilizzazione del territorio, secondo criteri scientifici e
tenendo conto delle necessità del riequilibrio territoriale,
produttivo e sociale delle comunità locali.
3. Ogni regione, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, provvede ad inviare al
Comitato scientifico una carta dettagliata del proprio
territorio con l'indicazione delle aree rurali collinari e
montane e delle aree disagiate e marginali, nonché delle
eventuali aree in via di spopolamento. Le carte regionali sono
redatte sulla base dei dati, dei parametri e delle
informazioni utilizzati e adottati da EUROSTAT e
dall'ISTAT.
Art. 9.
(Incentivazione dell'agricoltura
nelle aree marginali e desertificate).
1. Per i proprietari di piccoli e medi appezzamenti di
terreno in aree rurali, e, in particolare, in aree disagiate,
collinari e di montagna, individuate dalle regioni ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, sono previste apposite agevolazioni,
stabilite ai sensi del comma 2, finalizzate a incentivare la
realizzazione di attività economiche nelle medesime aree.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 il Governo
individua, nell'ambito del programma di cui all'articolo 2,
gli strumenti operativi più idonei, prevedendo, in
particolare, l'applicazione di sgravi fiscali e la concessione
di contributi a fondo agevolato.
3. Gli strumenti agevolativi di cui al comma 2 possono
altresì essere utilizzati per l'acquisto di terreni agricoli
abbandonati da destinare alla coltivazione.
Art. 10.
(Istituzione del marchio
"prodotti rurali italiani").
1. Ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dei
prodotti tipici agroalimentari di qualità e dei cosiddetti
"prodotti di fattoria" nonché delle razze animali autoctone
provenienti da aree rurali collinari e di montagna, presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito il
marchio "prodotti rurali italiani" (PRI).
2. Ai fini dell'apposizione del marchio PRI i prodotti e
le razze animali di cui al comma 1 devono possedere le
seguenti caratteristiche:
a) essere coltivati, lavorati o allevati in zone
rurali, marginali o disagiate ovvero in aree collinari e di
montagna del territorio nazionale;
b) essere coltivati o trasformati con tecniche
riconducibili all'agricoltura tradizionale e fornire
indicazioni dettagliate a garanzia dell'origine artigianale e
della qualità;
c) certificare il possesso di un percorso in grado
di garantire la tracciabilità del prodotto, ai fini della
ricostruzione dell'intera filiera di produzione.
3. Ciascuna regione può indicare al Comitato scientifico
di cui all'articolo 8 i prodotti e le razze animali in
possesso delle caratteristiche di cui al comma 2, al fine
dell'apposizione del marchio PRI.
4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comitato
scientifico di cui all'articolo 8 provvede ad aggiornare la
lista dei prodotti che hanno ottenuto il marchio PRI.
5. Ciascuna regione, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, provvede all'emanazione di un
apposito regolamento per la definizione delle procedure
necessarie all'apposizione del marchio PRI.
6. Gli esercizi commerciali e di ristorazione che
utilizzano prodotti con il marchio PRI sono autorizzati
all'esposizione al pubblico del medesimo marchio.
Art. 11.
(Rapporti istituzionali).
1. I provvedimenti di indirizzo e di coordinamento
concernenti la ristrutturazione del territorio, previsti dalla
presente legge, sono adottati previa consultazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 12.
(Pubblicità e partecipazione).
1. I provvedimenti previsti dalla presente legge sono resi
pubblici e, ai fini della loro valutazione, è assicurata la
partecipazione consultiva dei cittadini e delle organizzazioni
sindacali e professionali rappresentante nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo princìpi
di democraticità e trasparenza.
2. I cittadini e le organizzazioni di cui al comma 1
possono, in caso di presunta violazione dei provvedimenti di
cui al medesimo comma 1 rispetto alle finalità previste dalla
presente legge, adire direttamente l'Autorità garante di cui
all'articolo 7.
Art. 13.
(Coinvolgimento delle
organizzazioni professionali e sindacali).
1. Le organizzazioni professionali e sindacali
rappresentate nel CNEL possono essere sentite, nelle forme
stabilite dalla legislazione vigente in materia, dall'Autorità
garante di cui all'articolo 7 e dal Comitato scientifico di
cui all'articolo 8 prima di adottare le rispettive
deliberazioni.
Art. 14.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere
dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.