XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4357




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Incompatibilità).

        1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

        "La carica di rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

            a) senatore;

            b) deputato;

            c) presidente di giunta regionale;

            d) assessore regionale;

            e) consigliere regionale;

            f) presidente di provincia;

            g) sindaco di comune capoluogo di provincia;

            h) sindaco di comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti".


Art. 2.

(Pari opportunità).

        1. All'articolo 12, quinto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A pena di ricusazione, le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato".


Art. 3.

(Abolizione delle preferenze).

        1. All'articolo 12, decimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo le parole: "il collegamento" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'ordine progressivo di presentazione dei candidati delle liste collegate".
        2. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

        "Art. 14. - 1. L'elettore non può esprimere preferenze nell'ambito della lista votata".

        3. All'articolo 20 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, i numeri 3) e 4) sono abrogati.


Art. 4.

(Assegnazione dei seggi nelle liste).

        1. All'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma le parole: "seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "secondo l'ordine progressivo di presentazione";

            b) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: "Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati ai sensi del primo comma";

            c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

        "Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata possa essere proclamato eletto, l'ultimo posto spetta al candidato di minoranza linguistica la cui lista ha ottenuto una cifra elettorale non inferiore a 50.000".



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