XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4357
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Incompatibilità).
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
"La carica di rappresentanti dell'Italia al Parlamento
europeo è incompatibile con quella di:
a) senatore;
b) deputato;
c) presidente di giunta regionale;
d) assessore regionale;
e) consigliere regionale;
f) presidente di provincia;
g) sindaco di comune capoluogo di provincia;
h) sindaco di comune con popolazione superiore a
100.000 abitanti".
Art. 2.
(Pari opportunità).
1. All'articolo 12, quinto comma, della legge 24 gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "A pena di ricusazione, le liste recanti
più di un nome sono formate da candidati e candidate, in
ordine alternato".
Art. 3.
(Abolizione delle preferenze).
1. All'articolo 12, decimo comma, della legge 24 gennaio
1979, n. 18, dopo le parole: "il collegamento" sono aggiunte
le seguenti: "nonché l'ordine progressivo di presentazione dei
candidati delle liste collegate".
2. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. L'elettore non può esprimere
preferenze nell'ambito della lista votata".
3. All'articolo 20 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, i
numeri 3) e 4) sono abrogati.
Art. 4.
(Assegnazione dei seggi nelle liste).
1. All'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: "seguendo la
graduatoria prevista al numero 4) dell'articolo 20" sono
sostituite dalle seguenti: "secondo l'ordine progressivo di
presentazione";
b) il secondo periodo del secondo comma è
sostituito dal seguente: "Proclama quindi eletti, nei limiti
dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati
ai sensi del primo comma";
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza
linguistica collegata possa essere proclamato eletto, l'ultimo
posto spetta al candidato di minoranza linguistica la cui
lista ha ottenuto una cifra elettorale non inferiore a
50.000".