XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4353




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:

        "2-bis. Se la mancata indicazione nell'atto degli estremi del certificato di destinazione urbanistica non è dipesa dalla insussistenza del certificato nel tempo in cui l'atto medesimo è stato stipulato, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo contenente la menzione omessa e redatto nella stessa forma del precedente".

        2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli atti tra vivi, sia in forma pubblica che privata, aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, al fine di sanare gli atti stipulati dopo la medesima data di entrata in vigore e privi di certificato di destinazione urbanistica.



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