XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4353
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, è inserito il seguente:
"2-bis. Se la mancata indicazione nell'atto degli
estremi del certificato di destinazione urbanistica non è
dipesa dalla insussistenza del certificato nel tempo in cui
l'atto medesimo è stato stipulato, essi possono essere
confermati anche da una sola delle parti mediante atto
successivo contenente la menzione omessa e redatto nella
stessa forma del precedente".
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 30
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si applicano anche agli atti tra vivi, sia
in forma pubblica che privata, aventi ad oggetto il
trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni, stipulati dopo
la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e successive modificazioni, al fine di sanare gli atti
stipulati dopo la medesima data di entrata in vigore e privi
di certificato di destinazione urbanistica.