XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4342
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge e definizione
di grotte marine).
1. Finalità della presente legge è la tutela
dell'integrità delle grotte marine, dal punto di vista
geomorfologico, idrogeologico, degli ecosistemi e delle
presenze archeologiche esistenti al loro interno o ad esse
correlati, nonchè la loro valorizzazione dal punto di vista
turistico-ricreativo.
2. Ai fini della presente legge sono definite grotte
marine tutte le cavità marine immerse, parzialmente o
totalmente, nonchè totalmente emerse e ricomprese nella fascia
demaniale marittima, anche se solo in parte.
Art. 2.
(Censimento delle grotte marine).
1. Le grotte marine situate nel territorio italiano sono
censite secondo un programma nazionale di monitoraggio,
attuato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, che si avvale dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai fini della
formazione di un elenco ufficiale.
2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza
biennale dall'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici.
Art. 3.
(Regimi di tutela delle grotte marine).
1. Le grotte marine ricadenti in aree naturali protette
sono soggette al regime di tutela previsto per l'area nella
quale sono ricomprese, ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982,
n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni.
2. In riferimento alla particolare conformazione delle
grotte marine, gli enti gestori delle aree protette, ai sensi
del comma 1, provvedono all'adozione di appositi strumenti di
tutela finalizzati alla salvaguardia delle grotte nel loro
complesso e alla loro valorizzazione turistico-ricreativa.
3. Per le grotte marine ricadenti in una zona di
protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria,
individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979, è compito del comune territorialmente competente
l'adozione di appositi strumenti di tutela con le finalità
individuate al comma 2 del presente articolo.
4. Le grotte marine non ricadenti in alcun ambito
protetto, rientranti comunque nell'elenco di cui al comma 1
dell'articolo 2, sono da considerare protette a tutti gli
effetti di legge, e ad esse si applica il regime di tutela di
cui al presente articolo.
Art. 4.
(Regimi speciali di tutela).
1. Alle grotte marine già assoggettate a strumenti di
tutela, vincolo, utilizzo o sfruttamento ai sensi di norme di
legge o di regolamento vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, iscritte nell'elenco di cui al comma 1
dell'articolo 2, si applica il regime di tutela di cui
all'articolo 3.
2. Nel caso di grotte marine con presenze geologiche,
archeologiche o artistiche di rilievo, nonché di preminenti
interessi di sfruttamento energetico di importanza strategica
nazionale, gli strumenti di tutela previsti dall'articolo 3
sono adottati sentite le amministrazioni centrali
competenti.
Art. 5.
(Gestione delle grotte marine).
1. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine sono
affidate agli enti gestori delle aree protette qualora le
grotte ricadano nell'area protetta, anche parzialmente.
2. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine
iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, e non
ricadenti nelle aree naturali protette sono affidate ai comuni
territorialmente competenti.
3. L'ente responsabile ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo è tenuto ad adottare, entro tre mesi dalla
data di iscrizione della grotta marina nell'elenco di cui
all'articolo 2, comma 1, un apposito regolamento di gestione,
in conformità alle finalità della presente legge.
4. La gestione delle grotte marine deve, altresì, essere
prioritariamente affidata agli operatori dei settori della
pesca e del turismo, allo scopo di incentivare la crescita
economica delle comunità costiere locali.
Art. 6.
(Sorveglianza delle grotte marine).
1. La sorveglianza delle grotte marine è attribuita alla
capitaneria di porto competente per territorio, coordinata dal
Reparto ambientale marino - Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.