XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4341




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. Tutti i trattenimenti danzanti svolti congiuntamente o meno all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovunque effettuati e da chiunque organizzati, con la sola esclusione di quelli effettuati in ambito familiare, sono sottoposti alle norme di cui alla presente legge.


Art. 2.

(Orario di apertura e di chiusura).

        1. Gli orari di apertura e di chiusura dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, sono determinati dai comuni in base ai criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con propria legge dalle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
        2. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1, le regioni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che i comuni sono tenuti a seguire in attuazione del medesimo comma 1, nel rispetto delle diverse realtà locali.


Art. 3.

(Autorizzazioni).

        1. Le autorizzazioni comunali per i trattenimenti danzanti e per la somministrazione di bevande alcoliche sono rilasciate ai sensi del presente articolo.
        2. L'autorizzazione all'esercizio di trattenimenti danzanti prevista dall'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è rilasciata esclusivamente a chi è iscritto in un apposito registro istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni.
        3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 è condizionata al possesso dei seguenti requisiti:

            a) che non ricorrano i casi di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;

            b) che il richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata con due funzionari dell'ufficio territoriale del Governo e della questura competenti per territorio.

        4. I titolari di locali da ballo che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono iscritti nel registro di cui al comma 2 del presente articolo previa domanda con allegata copia autentica della suddetta autorizzazione.
        5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 2, al fine di verificare il permanere dei requisiti di iscrizione di cui al comma 3. Ove tali requisiti vengano a mancare, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente dispone con provvedimento motivato la cancellazione dal citato registro, che produce effetti il quindicesimo giorno successivo alla notifica all'interessato, dandone contestuale comunicazione al sindaco del comune ove il locale è ubicato.
        6. Il permesso di esecuzione musicale per trattenimenti danzanti è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente previa acquisizione presso il richiedente della autorizzazione prevista dall'articolo 68 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché della licenza di agibilità prevista dall'articolo 80 dello stesso testo unico, dalla quale risulti che i trattenimenti danzanti sono organizzati in luoghi riconosciuti idonei sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi.


Art. 4.

(Divieti di somministrazione e di vendita di bevande
alcoliche).

        1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Chiunque vende per asporto o somministra bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori degli anni sedici o a persona che appaia in stato di coscienza alterato od obnubilato, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno".

        2. I titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e dei circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai sensi dell'articolo 689 del codice penale.
        3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro e con il sequestro della merce chi vende o somministra alcolici in spazi e in aree pubblici, indipendentemente dall'età o da particolari condizioni psicofisiche degli avventori.


Art. 5.

(Norme sulla sicurezza dei locali).

        1. La polizia stradale compie controlli mirati sulle strade nei giorni di maggiore afflusso ai locali di cui alla presente legge, al fine di garantire prevenzione e sicurezza, e compie adeguati controlli sul tasso alcolico dei guidatori, e in particolare durante il deflusso dei frequentatori negli orari di chiusura dei medesimi locali.
        2. Se il tasso alcolemico controllato ai sensi del comma 1 risulta superiore alla soglia di tolleranza consentita, è predisposto un sistema di accompagnamento coatto al domicilio o in altre strutture idonee all'accoglimento organizzato dal responsabile del locale o del circolo privato, coadiuvato dagli organi di sicurezza, i cui costi sono a carico del guidatore risultato non idoneo alla guida.
        3. I responsabili dei locali di cui alla presente legge, offrono la massima collaborazione alle eventuali campagne di informazione e di prevenzione per la sicurezza promosse dai Ministeri competenti con i modi e con i tempi dagli stessi stabiliti, anche attraverso la previsione di incentivi a favore dei clienti che astenendosi dall'assunzione di bevande alcoliche prestano la loro opera per riaccompagnare le persone il cui tasso alcolemico risulta superiore alla soglia di tolleranza consentita.
        4. I titolari dei locali di cui alla presente legge sono tenuti a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine e a collaborare con le stesse in caso di gravi episodi avvenuti nel locale in materia di ordine e di sicurezza pubblici o di spaccio di sostanze stupefacenti.
        5. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 4, il questore può adottare a carico del titolare le misure previste dall'articolo 100 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


Art. 6.

(Divieto di accesso e diritto di esclusione).

        1. Nei confronti di coloro che risultano condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore può stabilire il divieto di accesso alle discoteche, alle sale da ballo e ai locali di intrattenimento notturno.
        2. Il divieto di cui al comma 1 ha effetto dalla data di notifica all'interessato e non può avere durata superiore a un anno.
        3. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
        4. Gli organizzatori di trattenimenti danzanti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, possono esercitare il diritto di esclusione dal locale nei confronti di coloro che ritengono possano essere comunque fonte di turbativa per il normale svolgimento dell'attività.
        5. Il diritto di esclusione previsto al comma 4 non può essere esercitato in maniera discriminatoria e le condizioni di esercizio dello stesso devono essere affisse in posizione visibile all'entrata dei locali interessati.


Art. 7.

(Compiti delle guardie particolari giurate e primo
soccorso sanitario).

        1. Le guardie particolari giurate di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, impiegate nei locali di cui all'articolo 1 della presente legge e nei circoli privati ove si svolgono attività di trattenimento danzante, possono svolgere primi e urgenti interventi di tutela della incolumità personale, fermo restando l'obbligo di avvisare le Forze dell'ordine in caso di violazione della normativa penale. Fermo restando quanto previsto al comma 2, le medesime guardie particolari giurate devono ricevere una preventiva formazione in materia di primo soccorso sanitario entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La formazione di cui al comma 1 deve essere posseduta da almeno una guardia particolare giurata presente nel locale interessato.
        3. L'obbligo formativo di cui ai commi 1 e 2 può essere derogato solo in caso di presenza nel locale di personale sanitario garantita attraverso apposite convenzioni con la Croce rossa italiana, con altre strutture di volontariato, con strutture sanitarie private o con liberi professionisti, da stipulare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Il personale sanitario, a richiesta delle Forze dell'ordine, collabora con le stesse ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.


Art. 8.

(Trattenimenti danzanti non autorizzati).

        1. Chiunque organizza in qualsiasi luogo e con qualsiasi modalità, trattenimenti danzanti non autorizzati ai sensi degli articoli 68 e 80 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è punito, fermi restando l'articolo 681 del codice penale le sanzioni previste dalla presente legge, la legge 25 agosto 1991, n. 287, e successive modificazioni, e le altre disposizioni vigenti in materia, ai sensi dell'articolo 666 del codice penale.
        2. Il terzo comma dell'articolo 666 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di violazione del primo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo da sette a quindici giorni. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma, è disposta la chiusura del locale da trenta giorni a tre mesi. In presenza di rave party è sempre disposta la confisca delle attrezzature".

Art. 9.

(Sistema sanzionatorio).

        1. Le violazioni dell'articolo 4, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
        2. Le violazioni dell'articolo 6, comma 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
        3. Le violazioni dell'obbligo di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.



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