XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4341
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Tutti i trattenimenti danzanti svolti congiuntamente o
meno all'attività di somministrazione di alimenti e bevande,
ovunque effettuati e da chiunque organizzati, con la sola
esclusione di quelli effettuati in ambito familiare, sono
sottoposti alle norme di cui alla presente legge.
Art. 2.
(Orario di apertura e di chiusura).
1. Gli orari di apertura e di chiusura dei locali ove si
svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo,
trattenimenti danzanti, sono determinati dai comuni in base ai
criteri generali di amministrazione e di coordinamento
definiti con propria legge dalle regioni ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali
di cui al comma 1, le regioni, in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, determinano le linee guida dei criteri che i comuni
sono tenuti a seguire in attuazione del medesimo comma 1, nel
rispetto delle diverse realtà locali.
Art. 3.
(Autorizzazioni).
1. Le autorizzazioni comunali per i trattenimenti danzanti
e per la somministrazione di bevande alcoliche sono rilasciate
ai sensi del presente articolo.
2. L'autorizzazione all'esercizio di trattenimenti
danzanti prevista dall'articolo 68 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, è rilasciata
esclusivamente a chi è iscritto in un apposito registro
istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971,
n. 426, e successive modificazioni.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 è
condizionata al possesso dei seguenti requisiti:
a) che non ricorrano i casi di cui all'articolo 2,
comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di
quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;
b) che il richiedente l'iscrizione sia stato
dichiarato idoneo dalla commissione di esame prevista
dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25
agosto 1991, n. 287, integrata con due funzionari dell'ufficio
territoriale del Governo e della questura competenti per
territorio.
4. I titolari di locali da ballo che alla data di entrata
in vigore della presente legge risultano già titolari di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, sono iscritti nel registro di cui al comma 2
del presente articolo previa domanda con allegata copia
autentica della suddetta autorizzazione.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica
del registro di cui al comma 2, al fine di verificare il
permanere dei requisiti di iscrizione di cui al comma 3. Ove
tali requisiti vengano a mancare, nel rispetto delle norme di
cui agli articoli 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente dispone con provvedimento motivato la cancellazione
dal citato registro, che produce effetti il quindicesimo
giorno successivo alla notifica all'interessato, dandone
contestuale comunicazione al sindaco del comune ove il locale
è ubicato.
6. Il permesso di esecuzione musicale per trattenimenti
danzanti è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed
editori esclusivamente previa acquisizione presso il
richiedente della autorizzazione prevista dall'articolo 68 del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, nonché della licenza di agibilità
prevista dall'articolo 80 dello stesso testo unico, dalla
quale risulti che i trattenimenti danzanti sono organizzati in
luoghi riconosciuti idonei sotto il profilo della sicurezza e
della prevenzione incendi.
Art. 4.
(Divieti di somministrazione e di vendita di bevande
alcoliche).
1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Chiunque vende per asporto o somministra bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori degli anni sedici
o a persona che appaia in stato di coscienza alterato od
obnubilato, o che si trovi in manifeste condizioni di
deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito
con l'arresto fino a un anno".
2. I titolari dei pubblici esercizi, delle attività
commerciali e dei circoli privati ove si vendono per asporto o
si somministrano alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in
luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di
vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai sensi
dell'articolo 689 del codice penale.
3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 6.000 euro e con il sequestro della merce chi
vende o somministra alcolici in spazi e in aree pubblici,
indipendentemente dall'età o da particolari condizioni
psicofisiche degli avventori.
Art. 5.
(Norme sulla sicurezza dei locali).
1. La polizia stradale compie controlli mirati sulle
strade nei giorni di maggiore afflusso ai locali di cui alla
presente legge, al fine di garantire prevenzione e sicurezza,
e compie adeguati controlli sul tasso alcolico dei guidatori,
e in particolare durante il deflusso dei frequentatori negli
orari di chiusura dei medesimi locali.
2. Se il tasso alcolemico controllato ai sensi del comma 1
risulta superiore alla soglia di tolleranza consentita, è
predisposto un sistema di accompagnamento coatto al domicilio
o in altre strutture idonee all'accoglimento organizzato dal
responsabile del locale o del circolo privato, coadiuvato
dagli organi di sicurezza, i cui costi sono a carico del
guidatore risultato non idoneo alla guida.
3. I responsabili dei locali di cui alla presente legge,
offrono la massima collaborazione alle eventuali campagne di
informazione e di prevenzione per la sicurezza promosse dai
Ministeri competenti con i modi e con i tempi dagli stessi
stabiliti, anche attraverso la previsione di incentivi a
favore dei clienti che astenendosi dall'assunzione di bevande
alcoliche prestano la loro opera per riaccompagnare le persone
il cui tasso alcolemico risulta superiore alla soglia di
tolleranza consentita.
4. I titolari dei locali di cui alla presente legge sono
tenuti a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine e a
collaborare con le stesse in caso di gravi episodi avvenuti
nel locale in materia di ordine e di sicurezza pubblici o di
spaccio di sostanze stupefacenti.
5. In caso di violazione della disposizione di cui al
comma 4, il questore può adottare a carico del titolare le
misure previste dall'articolo 100 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 6.
(Divieto di accesso e diritto di esclusione).
1. Nei confronti di coloro che risultano condannati, anche
con sentenza non definitiva, per uno dei delitti concernenti
sostanze stupefacenti o psicotrope puniti ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
il questore può stabilire il divieto di accesso alle
discoteche, alle sale da ballo e ai locali di intrattenimento
notturno.
2. Il divieto di cui al comma 1 ha effetto dalla data di
notifica all'interessato e non può avere durata superiore a un
anno.
3. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000
euro.
4. Gli organizzatori di trattenimenti danzanti di cui
all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, possono
esercitare il diritto di esclusione dal locale nei confronti
di coloro che ritengono possano essere comunque fonte di
turbativa per il normale svolgimento dell'attività.
5. Il diritto di esclusione previsto al comma 4 non può
essere esercitato in maniera discriminatoria e le condizioni
di esercizio dello stesso devono essere affisse in posizione
visibile all'entrata dei locali interessati.
Art. 7.
(Compiti delle guardie particolari giurate e primo
soccorso sanitario).
1. Le guardie particolari giurate di cui agli articoli 133
e 134 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, impiegate nei locali di
cui all'articolo 1 della presente legge e nei circoli privati
ove si svolgono attività di trattenimento danzante, possono
svolgere primi e urgenti interventi di tutela della incolumità
personale, fermo restando l'obbligo di avvisare le Forze
dell'ordine in caso di violazione della normativa penale.
Fermo restando quanto previsto al comma 2, le medesime guardie
particolari giurate devono ricevere una preventiva formazione
in materia di primo soccorso sanitario entro cinque mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. La formazione di cui al comma 1 deve essere posseduta
da almeno una guardia particolare giurata presente nel locale
interessato.
3. L'obbligo formativo di cui ai commi 1 e 2 può essere
derogato solo in caso di presenza nel locale di personale
sanitario garantita attraverso apposite convenzioni con la
Croce rossa italiana, con altre strutture di volontariato, con
strutture sanitarie private o con liberi professionisti, da
stipulare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Il personale sanitario, a richiesta delle Forze
dell'ordine, collabora con le stesse ai fini di cui
all'articolo 5, comma 2.
Art. 8.
(Trattenimenti danzanti non autorizzati).
1. Chiunque organizza in qualsiasi luogo e con qualsiasi
modalità, trattenimenti danzanti non autorizzati ai sensi
degli articoli 68 e 80 del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è punito,
fermi restando l'articolo 681 del codice penale le sanzioni
previste dalla presente legge, la legge 25 agosto 1991, n.
287, e successive modificazioni, e le altre disposizioni
vigenti in materia, ai sensi dell'articolo 666 del codice
penale.
2. Il terzo comma dell'articolo 666 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in
difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il
quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo
abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di
violazione del primo comma è disposta altresì la chiusura del
locale per un periodo da sette a quindici giorni. In caso di
reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e
nell'ipotesi prevista dal secondo comma, è disposta la
chiusura del locale da trenta giorni a tre mesi. In presenza
di rave party è sempre disposta la confisca delle
attrezzature".
Art. 9.
(Sistema sanzionatorio).
1. Le violazioni dell'articolo 4, comma 2, sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000
euro.
2. Le violazioni dell'articolo 6, comma 5, sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000
euro.
3. Le violazioni dell'obbligo di cui all'articolo 7, commi
1, 2 e 3, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.