XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4340




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Registro nazionale
degli impianti protesici mammari).

        1. E' istituito, presso il Ministero della salute, il Registro nazionale degli impianti protesici mammari, di seguito denominato "Registro nazionale".
        2. Nel Registro nazionale sono conservati i dati relativi agli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica e della chirurgia estetica, con particolare riguardo alle informazioni concernenti la durata degli impianti, gli effetti collaterali ad essi connessi nonché l'incidenza dei tumori mammari e delle malattie autoimmuni.
        3. L'accesso ai dati contenuti nel Registro nazionale è consentito a coloro che ne fanno richiesta, per motivi di studio o di ricerca, nel rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
        4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a disciplinare la struttura e l'attività del Registro nazionale, le modalità di conservazione dei dati e i criteri di accesso alle informazioni da parte del pubblico.


Art. 2.

(Istituzione dei registri regionali
degli impianti protesici mammari).

        1. E' istituito, presso ciascuna regione e provincia autonoma, il registro regionale degli impianti protesici mammari, di seguito denominato "registro regionale".
        2. I registri regionali sono custoditi presso gli assessorati regionali o provinciali competenti in materia di sanità e raccolgono i dati relativi agli impianti protesici mammari impiantati nel territorio di riferimento, ai fini della loro trasmissione al Registro nazionale.
        3. Nella predisposizione del registro regionale, le regioni e le province autonome si avvalgono delle rispettive commissioni oncologiche, che accertano la veridicità delle informazioni ricevute e ne garantiscono l'attendibilità.


Art. 3.

(Obblighi informativi alle pazienti).

        1. Ai fini della trasmissione dei dati ai registri regionali, ciascuna struttura, pubblica e privata, autorizzata ad effettuare interventi di plastica mammaria, predispone per ogni impianto protesico un foglietto illustrativo, contenente informazioni dettagliate circa il materiale di riempimento utilizzato nella protesi, la durata dell'impianto, gli effetti collaterali dell'intervento e la presenza di eventuali controindicazioni.
        2. Preventivamente all'effettuazione di qualsiasi intervento di plastica mammaria, le strutture di cui al comma 1 provvedono a conseguire, da parte della paziente, una dichiarazione scritta attestante la presa in visione del foglietto illustrativo di cui al medesimo comma 1 e l'accettazione dei rischi connessi all'impianto protesico.
        3. Per la manifestazione del consenso di cui al comma 2, che costituisce elemento necessario ai fini dell'esecuzione dell'intervento di plastica mammaria, è richiesta la maggiore età.
        4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome definiscono le linee guida per la compilazione del foglietto illustrativo di cui al comma 1 e per il conseguimento del consenso scritto di cui al comma 2.

Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri relativi alla istituzione e alla tenuta del Registro nazionale e dei registri regionali, si provvede a carico degli ordinari stanziamenti del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.



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