XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4335
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione).
1. E' istituita, a norma dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'andamento dei prezzi al consumo a decorrere dall'adozione
dell'euro, e sugli eventuali fenomeni speculativi ad esso
connessi, di seguito denominata "Commissione".
Art. 2.
(Compiti della Commissione).
1. La Commissione ha il compito di:
a) verificare le dinamiche di evoluzione dei
prezzi al consumo, alla produzione e all'ingrosso;
b) valutare i comportamenti degli operatori in
relazione alla formazione dei prezzi di tutti i prodotti di
largo consumo e dei servizi contemplati nel "paniere" dei
prezzi fissati dall'Istituto nazionale di statistica;
c) confrontare le dinamiche di evoluzione dei
prezzi dei prodotti di cui alle lettere a) e b)
con quelle degli altri Paesi dell'Unione europea;
d) verificare gli effetti dell'inflazione sui
redditi delle diverse fasce sociali e nelle diverse aree
territoriali.
2. La Commissione conclude i propri lavori e riferisce
alle Camere le risultanze dell'inchiesta entro sei mesi dalla
sua costituzione.
Art. 3.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci
deputati nominati, rispettivamente, dai Presidenti delle
Camere, in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, assicurando comunque la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo costituito.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Art. 4.
(Audizioni e testimonianze).
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e
bancario si applicano le norme vigenti in materia.
Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità
giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non
poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice
di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto.
Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria
provvede a trasmettere quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 6.
(Segreto).
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le
stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque
diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o
informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta
dei quali è stata vietata la divulgazione.
Art. 7.
(Organizzazione interna).
1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di
ufficiali di polizia giudiziaria, del Corpo della guardia di
finanza e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture
giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale,
altresì, dell'apporto di un magistrato e di un dirigente
dell'Amministrazione dell'interno, e di un dirigente del
Ministero dell'economia e delle finanze.