XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4335




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della Commissione).

        1. E' istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'andamento dei prezzi al consumo a decorrere dall'adozione dell'euro, e sugli eventuali fenomeni speculativi ad esso connessi, di seguito denominata "Commissione".


Art. 2.

(Compiti della Commissione).

        1. La Commissione ha il compito di:

            a) verificare le dinamiche di evoluzione dei prezzi al consumo, alla produzione e all'ingrosso;

            b) valutare i comportamenti degli operatori in relazione alla formazione dei prezzi di tutti i prodotti di largo consumo e dei servizi contemplati nel "paniere" dei prezzi fissati dall'Istituto nazionale di statistica;

            c) confrontare le dinamiche di evoluzione dei prezzi dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con quelle degli altri Paesi dell'Unione europea;

            d) verificare gli effetti dell'inflazione sui redditi delle diverse fasce sociali e nelle diverse aree territoriali.

        2. La Commissione conclude i propri lavori e riferisce alle Camere le risultanze dell'inchiesta entro sei mesi dalla sua costituzione.

Art. 3.

(Composizione della Commissione).

        1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dai Presidenti delle Camere, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.
        2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.


Art. 4.

(Audizioni e testimonianze).

        1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia.


Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

        1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
        2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto).

        1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
        3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.


Art. 7.

(Organizzazione interna).

        1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, del Corpo della guardia di finanza e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale, altresì, dell'apporto di un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, e di un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze.



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