XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4320




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficio relativo all'aumento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è riconosciuto a tutti i soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni, ferme restando le altre condizioni previste dalla legislazione vigente in materia.
        2. Ai fini di cui al comma 1, sono comunque fatti salvi i regimi più favorevoli eventualmente previsti.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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