XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4320
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il beneficio relativo all'aumento delle
pensioni in favore dei soggetti disagiati, di cui all'articolo
38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è riconosciuto a
tutti i soggetti di età pari o superiore a sessantacinque
anni, ferme restando le altre condizioni previste dalla
legislazione vigente in materia.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono comunque fatti salvi i
regimi più favorevoli eventualmente previsti.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 700 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.