XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4319




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

        1. E' istituita per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata "Commissione", sulla vendita, avvenuta nel gennaio 2000, di CRT a Brasil telecom, di cui Telecom Italia deteneva il 19,7 per cento delle azioni, e sull'acquisto, avvenuto nel giugno 2000 da parte di Telecom Italia, del 30 per cento delle azioni di Globo.com nonché sulla successiva cessione. In particolare, alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

            a) svolgere indagini atte a fare luce sulle operazioni finanziarie e societarie, nonché sulle transazioni bancarie, attraverso le quali sono stati effettuati la vendita di CRT a Brasil telecom e l'acquisto da parte di Telecom Italia del 30 per cento delle azioni di Globo.com;

            b) individuare le connessioni tra eventuali attività illecite e interessi stranieri e in particolare verificare la congruità del prezzo pagato per l'acquisto di cui alla lettera a);

            c) verificare l'attuazione delle normative vigenti all'epoca delle trattative e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici tenuti all'osservanza delle medesime normative;

            d) verificare le modalità di gestione delle aziende di cui sopra, in rapporto alla rilevanza sociale delle stesse;

            e) proporre soluzioni legislative e amministrative per consentire all'industria italiana di recuperare un ruolo competitivo nel settore delle telecomunicazioni.

        2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali, e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
        3. La Commissione procede alle indagini e all'esame di atti e documenti nonché dei testimoni con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


Art. 2.

(Composizione della Commissione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.


Art. 3.

(Testimonianze).

            1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.


Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

        1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi, anche non inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non potere derogare all'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e trasmette alla Commissione quanto richiesto.
          2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
        3. Il segreto funzionale riguardante atti o documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.


Art. 5.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 6.

(Organizzazione interna).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
        2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del regolamento di cui al comma 1.
        3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
        5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strutture messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.
        6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.



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