XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4318
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto).
1. La Repubblica riconosce il principio del pluralismo
scientifico come fattore essenziale per il progresso della
scienza e dell'arte medica e riconosce il diritto di avvalersi
degli indirizzi terapeutici e medici non convenzionali
esercitati dai laureati in medicina e chirurgia di cui
all'articolo 2.
2. La Repubblica riconosce la libertà di scelta
terapeutica da parte del cittadino e la libertà di cura da
parte del medico all'interno di un libero rapporto consensuale
e informato con il paziente e tutela l'esercizio delle terapie
e delle medicine non convenzionali.
3. Le università, nell'ambito della loro autonomia
didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie,
possono istituire corsi di studio secondo le tipologie
indicate all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, anche con riferimento
alle terapie e alle medicine non convenzionali riconosciute di
cui all'articolo 3 della presente legge.
Art. 2.
(Qualificazione professionale. Composizione del Consiglio
superiore di sanità).
1. Ai medici che hanno completato l'iter formativo
di cui all'articolo 7, comma 6, iscritti ai registri di cui
all'articolo 4, è consentito definire pubblicamente la loro
qualificazione professionale, in conformità alle disposizioni
della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive
modificazioni.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della
salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1998, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la composizione del Consiglio
superiore di sanità è modificata al fine di garantire, senza
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, la partecipazione di un rappresentante per ciascuno
degli indirizzi di cui all'articolo 3 della presente legge.
Art. 3.
(Medicine non convenzionali riconosciute).
1. Le terapie e le medicine non convenzionali, esercitate
dai laureati in medicina e chirurgia, riconosciute ai sensi
della presente legge comprendono i seguenti indirizzi:
a) medicina tradizionale tibetana;
b) fitoterapia;
c) omeopatia;
d) omotossicologia;
e) medicina antroposofica;
f) medicina tradizionale cinese;
g) ayurveda;
h) agopuntura.
Art. 4.
(Registri dei medici esperti nelle terapie
e nelle medicine non convenzionali).
1. Presso gli Ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, i registri dei medici esperti nelle
terapie e nelle medicine non convenzionali per ciascuno degli
indirizzi individuati ai sensi dell'articolo 3.
2. Possono iscriversi ai registri di cui al presente
articolo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del
diploma in medicina tradizionale tibetana, in agopuntura, in
medicina antroposofica, in ayurveda, in medicina
tradizionale cinese, in fitoterapia, in omeopatia o in
omotossicologia rilasciato dalle università o dagli istituti
privati riconosciuti dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca,
3. Agli iscritti ai registri di cui al presente articolo
si applica l'articolo 622 del codice penale.
4. I registri di cui al presente articolo sono soppressi
dopo sei anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 5.
(Commissione permanente per le metodiche mediche e
terapeutiche non convenzionali).
1. E' istituita presso il Ministero della salute, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la
Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche
non convenzionali, di seguito denominata "Commissione
permanente", che svolge i compiti di cui all'articolo 6.
2. La Commissione permanente è composta da tredici membri,
nominati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di cui:
a) un medico esperto in medicina tradizionale
tibetana;
b) un medico esperto in fitoterapia;
c) un medico esperto in omeopatia, per l'indirizzo
unicista;
d) un medico esperto in omeopatia, per l'indirizzo
pluralista;
e) un medico esperto in omotossicologia;
f) un medico esperto in medicina antroposofica;
g) un medico esperto in medicina tradizionale
cinese;
h) un medico esperto in ayurveda;
i) un medico esperto in agopuntura;
l) due rappresentanti del Ministero della salute,
di cui uno con funzioni di presidente;
m) due rappresentanti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. I membri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d),
e), f), g), h) e i) sono nominati su indicazione
delle rispettive associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
4. La Commissione permanente dura in carica tre anni e i
suoi membri non possono essere nominati per più di due volte.
Il segretario della Commissione è un funzionario del Ministero
della salute inquadrato nell'area C, posizione economica
C2.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione
permanente sono poste a carico del Ministero della salute che
vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
Art. 6.
(Compiti della Commissione permanente).
1. La Commissione permanente svolge i seguenti compiti:
a) riconosce i titoli di studio equipollenti
conseguiti all'estero da laureati in medicina e chirurgia;
b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca
sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi
metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali, anche
ai fini del riconoscimento e dell'equiparazione di nuove
discipline alle terapie e alle medicine non convenzionali
oggetto della presente legge;
c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione
delle branche non convenzionali della medicina nell'ambito di
più generali programmi di educazione alla salute;
d) promuove l'integrazione delle medicine non
convenzionali;
e) trasmette annualmente al Ministero della salute
una relazione sulle attività svolte.
2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse
dalla Commissione permanente costituisce la base per la
programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo
stanziamento del fondi necessari.
Art. 7.
(Formazione).
1. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in
associazione, che intendono istituire e attivare corsi di
studio nelle terapie e nelle medicine non convenzionali e che
possono attestare, attraverso idonea documentazione, la
continuità operativa, i curricula dei componenti il
corpo docente, l'attività svolta e la conformità della stessa
ai princìpi del comma 6 del presente articolo, possono
ottenere il riconoscimento secondo criteri e modalità
stabiliti con regolamento adottato, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del
riconoscimento.
2. E' istituita presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, la Commissione per la formazione
nelle terapie e medicine non convenzionali, di seguito
denominata "Commissione per la formazione".
3. La Commissione per la formazione è composta da
quattordici membri, nominati, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
cui:
a) sette in rappresentanza di ciascuno degli
indirizzi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f), g), e h), e due in rappresentanza
dell'indirizzo di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera
c), di cui uno per l'indirizzo unicista e uno per
l'indirizzo pluralista;
b) due docenti universitari, esperti nelle terapie
e nelle medicine non convenzionali, nominati su indicazione
delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
c) uno in rappresentanza della Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, da questa indicato;
d) uno in rappresentanza dell'associazione
Cittadinanza attiva - Tribunale dei diritti del malato, da
questa indicato;
e) uno in rappresentanza del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzioni
di coordinatore.
4. La Commissione per la formazione elegge fra i suoi
membri il presidente. I membri della Commissione durano in
carica tre anni e non possono essere nominati per più di due
volte.
5. La Commissione per la formazione, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3,
definisce:
a) i criteri generali per l'adozione degli
ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo
1, comma 3;
b) i profili professionali specifici;
c) le disposizioni per la tenuta di un registro
dei docenti;
d) le disposizioni per la tenuta di un registro
degli istituti di formazione riconosciuti.
6. La Commissione per la formazione, nell'esercizio delle
funzioni di cui al comma 5, si attiene ai seguenti
princìpi:
a) la formazione comprende un corso di formazione
e il superamento di un esame di qualificazione;
b) la durata minima del corso di formazione
specifica è di tre anni, per un totale complessivo di almeno
trecentotrenta ore, delle quali almeno cinquanta ore di
pratica clinica, con la partecipazione di almeno cinque
docenti;
c) il titolo di medico esperto in una delle
terapie di cui all'articolo 3 è rilasciato al termine della
formazione;
d) le università, statali e non statali, e le
scuole riconosciute garantiscono lo svolgimento della
formazione specifica nel rispetto dei criteri di cui al comma
5, lettera a);
e) le università, statali e non statali, che
istituiscono i corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 3,
si avvalgono, nella scelta dei coordinatori didattici e dei
docenti, di medici con provata esperienza di insegnamento
presso gli istituti di formazione riconosciuti ai sensi del
comma 1 del presente articolo. Possono altresì avvalersi di
esperti stranieri, previa valutazione dei titoli da parte
delle commissioni didattiche delle università stesse, che
documentino una comprovata esperienza nella materia e
nell'insegnamento.
7. Gli istituti di formazione riconosciuti ai sensi del
comma 1 del presente articolo si avvalgono, nella scelta dei
docenti, di medici iscritti nei registri di cui all'articolo 4
con provata esperienza di insegnamento.
Art. 8.
(Compiti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono, nell'ambito della propria autonomia,
l'istituzione all'interno delle aziende sanitarie locali di
servizi ambulatoriali e ospedalieri per la cura con le terapie
e con le medicine non convenzionali di cui alla presente
legge, nonché l'istituzione di servizi veterinari
omeopatici.
Art. 9.
(Medicinali non convenzionali).
1. Presso il Ministero della salute sono istituite, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, singole
commissioni per la medicina tibetana, antroposofica,
l'ayurveda, la medicina tradizionale cinese, la
fitoterapia, l'omeopatia e l'omotossicologia.
2. Le commissioni di cui al comma 1 svolgono i seguenti
compiti:
a) definiscono i criteri di qualità, di sicurezza
e di efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione
in commercio dei medicinali utilizzati nella pratica
professionale di ciascuna terapia o medicina non
convenzionale;
b) valutano la rispondenza dei medicinali ai
requisiti fissati dalla normativa nazionale e comunitaria;
c) esprimono parere vincolante ai fini del
rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio,
anche con procedura semplificata, dei medicinali;
d) esprimono parere vincolante ai fini del
rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di
prodotti già registrati o autorizzati in uno Stato membro
dell'Unione europea e presenti sul mercato da almeno cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è composta
dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della
salute:
a) due medici;
b) due farmacisti;
c) due ricercatori esperti nei rispettivi
indirizzi medici non convenzionali;
d) due esperti in produzione e di controllo dei
medicinali non convenzionali;
e) un rappresentante delle associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
f) un rappresentante del Ministero della
salute;
g) un rappresentante delle regioni, designato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. I soggetti di cui al comma 3, lettere a), b) e
c), sono nominati sulla base delle indicazioni fornite
dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
5. Le commissioni di cui al comma 1 durano in carica tre
anni. I membri non possono essere nominati per più di due
volte. I segretari delle singole commissioni sono funzionari
del Ministero della salute inquadrati nell'area C, posizione
economica C2.
6. Le eventuali spese per il funzionamento delle
commissioni di cui al comma 1 sono poste a carico del
Ministero della salute, che vi provvede nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 10.
(Prontuario farmaceutico dei medicinali
non convenzionali).
1. I medicinali e i rimedi utilizzati da ciascuna delle
terapie e delle medicine non convenzionali disciplinate dalla
presente legge sono regolamentati secondo le specifiche
farmacopee.
2. La Commissione permanente provvede all'elaborazione di
prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi
terapeutici e li sottopone all'esame delle competenti
commissioni di cui all'articolo 9.
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite
le commissioni di cui all'articolo 9, autorizza la
pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente
articolo.
Art. 11.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Governo trasmette ogni anno al Parlamento una
relazione sulla stato di attuazione della presente legge.