XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4316
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge del 3 ottobre
2001, n. 366, è abrogato.
Art. 2.
1. L'articolo 223-terdecies delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di
cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, introdotto
dall'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, è abrogato.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio
2004.