XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4316




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge del 3 ottobre 2001, n. 366, è abrogato.


Art. 2.

        1. L'articolo 223-terdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, è abrogato.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio 2004.



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