XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4315




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della Commissione
di inchiesta).

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata "Commissione", con il compito di indagare sull'andamento dell'inflazione, sull'aumento dei prezzi e sulla perdita del potere di acquisto da parte delle famiglie italiane derivante dal passaggio dalla lira all'euro, nonché sui fenomeni speculativi ad esso connessi.


Art. 2.

(Composizione, compiti e durata
della Commissione).

        1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
        3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.
        4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.
        5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.
        6. La Commissione ha il compito di effettuare le ricerche e le rilevazioni occorrenti per l'indagine sul fenomeno sull'aumento dei prezzi e sulla perdita del potere di acquisto da parte delle famiglie italiane derivante dal passaggio dalla lira all'euro, nonché sui fenomeni speculativi ad esso connessi, promuovendone la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica.
        7. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di sei mesi, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.
        8. La Commissione, entro un mese dalla conclusione dei propri lavori, dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione finale, presentandola al Parlamento, riferendo sulla propria attività e formulando osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, nonché avanzando proposte e soluzioni operative per rimuovere le cause e le conseguenze dell'aumento dei prezzi e della perdita del potere di acquisto delle famiglie italiane.
        9. Se ai fini della redazione della relazione finale di cui al comma 8 non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.


Art. 3.

(Poteri della Commissione).

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso, in qualsiasi grado di giudizio, presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copia di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
        3. Sono a disposizione della Commissione tutti gli atti e i documenti acquisiti presso enti controllati dallo Stato e organismi ministeriali.
        4. Qualora l'autorità giudiziaria invii alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la secretazione degli atti.
        5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.
        6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.


Art. 4.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori
della Commissione).

        1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti, comprese le norme per l'acquisizione di atti e le testimonianze. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
        2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
        3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.
        4. La Commissione può avvalersi della collaborazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.
        5. La Commissione può altresì stipulare convenzioni con istituti di ricerca e con enti privati specializzati nella materia.
        6. La Commissione può avvalersi anche della collaborazione di esperti, estranei al personale delle Camere, rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza.
        7. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        8. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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