XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4315
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione
di inchiesta).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di
seguito denominata "Commissione", con il compito di indagare
sull'andamento dell'inflazione, sull'aumento dei prezzi e
sulla perdita del potere di acquisto da parte delle famiglie
italiane derivante dal passaggio dalla lira all'euro, nonché
sui fenomeni speculativi ad esso connessi.
Art. 2.
(Composizione, compiti e durata
della Commissione).
1. La Commissione è composta da quindici senatori e da
quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla
nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la
costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. Il presidente della Commissione è scelto di comune
accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della
Commissione.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vice
presidenti e due segretari che, con il presidente, formano
l'ufficio di presidenza.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice
presidenti e dei due segretari, ciascun componente della
Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In
caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con
maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di
pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di
età.
6. La Commissione ha il compito di effettuare le ricerche
e le rilevazioni occorrenti per l'indagine sul fenomeno
sull'aumento dei prezzi e sulla perdita del potere di acquisto
da parte delle famiglie italiane derivante dal passaggio dalla
lira all'euro, nonché sui fenomeni speculativi ad esso
connessi, promuovendone la conoscenza nelle istituzioni e
nell'opinione pubblica.
7. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno
dalla data della sua costituzione; il termine può essere
prorogato per una sola volta, per non più di sei mesi, dai
Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della
Commissione stessa.
8. La Commissione, entro un mese dalla conclusione dei
propri lavori, dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di
redigere la relazione finale, presentandola al Parlamento,
riferendo sulla propria attività e formulando osservazioni e
proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità
di adeguamento della legislazione vigente, nonché avanzando
proposte e soluzioni operative per rimuovere le cause e le
conseguenze dell'aumento dei prezzi e della perdita del potere
di acquisto delle famiglie italiane.
9. Se ai fini della redazione della relazione finale di
cui al comma 8 non è raggiunta l'unanimità, possono essere
presentate più relazioni.
Art. 3.
(Poteri della Commissione).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e
documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso, in
qualsiasi grado di giudizio, presso l'autorità giudiziaria o
altri organismi inquirenti, nonché copia di atti e documenti
relativi a indagini e inchieste parlamentari.
3. Sono a disposizione della Commissione tutti gli atti e
i documenti acquisiti presso enti controllati dallo Stato e
organismi ministeriali.
4. Qualora l'autorità giudiziaria invii alla Commissione
atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la
Commissione dispone la secretazione degli atti.
5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del
codice penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni
testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari
nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle
stesse.
Art. 4.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la
diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti
funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata
vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo
326 del codice penale.
Art. 5.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione).
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il
proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, comprese le norme per l'acquisizione di atti e le
testimonianze. Ciascun componente può proporre modifiche al
regolamento.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia,
la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di
riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi
di lavoro.
4. La Commissione può avvalersi della collaborazione del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'opera di
agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi
altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua
scelta.
5. La Commissione può altresì stipulare convenzioni con
istituti di ricerca e con enti privati specializzati nella
materia.
6. La Commissione può avvalersi anche della collaborazione
di esperti, estranei al personale delle Camere, rimettendone
la scelta all'ufficio di presidenza.
7. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.
8. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi
bilanci interni.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.