XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4311




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI


Art. 1.

(Finalità e attività).

        1. La cooperazione allo sviluppo dell'Italia è l'insieme di attività a favore dei Paesi terzi, svolte da tutte le componenti istituzionali e sociali della Repubblica in collaborazione con i Governi e con le società di tali Paesi e aventi come finalità:

            a) la promozione dello sviluppo sostenibile, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, economica, politica, etnica, religiosa e di genere;

            b) la promozione della pace, della democrazia, della giustizia tra i popoli e della piena realizzazione dei diritti umani e civili delle popolazioni.

        2. L'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) è l'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo finanziate in tutto o in parte dallo Stato italiano. L'APS è parte integrante della politica estera dell'Italia ed è diretto alle popolazioni dei Paesi cooperanti indicati nel documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6. L'APS persegue le finalità di cui al comma 1 e fa propri gli obiettivi della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite adottata nel vertice del Millennio dalle Nazioni Unite tenutosi a New York dal 6 all'8 settembre 2000. L'APS italiano armonizza e coordina la sua politica e le sue iniziative con quelle della comunità internazionale, in particolare con quelle della Unione europea e del sistema delle Nazioni Unite.
        3. L'Italia partecipa alla formulazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e degli organismi internazionali in materia di cooperazione allo sviluppo.
        4. L'APS italiano si basa sul partenariato tra soggetti pubblici e privati e organizzazioni della società civile dell'Italia e dei Paesi cooperanti.
        5. Sono attività dell'APS le iniziative, da svolgere nei Paesi cooperanti e in Italia, atte al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al comma 2.
        6. Non rientrano nelle attività della cooperazione allo sviluppo e non possono usufruire di finanziamenti dell'APS italiano, le operazioni militari e di polizia, anche se decise in ambito internazionale, e le iniziative di sostegno delle esportazioni italiane.


Art. 2.

(Impegno finanziario per l'APS).

        1. Le risorse finanziarie destinate all'APS italiano, escluse quelle destinate alla cancellazione, alla riduzione o alla riconversione del debito estero dei Paesi cooperanti, devono raggiungere entro l'anno 2006 un ammontare non inferiore allo 0,33 per cento del prodotto nazionale lordo (PNL), in conformità all'impegno assunto dall'Italia nel Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, sulla situazione economica, sociale e ambientale dell'Unione europea, e tendere progressivamente all'obiettivo dello 0,7 per cento del PNL.


Art. 3.

(Modalità dei finanziamenti dell'APS
italiano).

        1. In armonia con gli indirizzi e con le intese adottati a livello internazionale, i finanziamenti dell'APS italiano concessi con gli strumenti del credito e del dono, inclusi i finanziamenti relativi all'aiuto alimentare, non sono vincolati alla fornitura di beni e di servizi di origine italiana. Ogni diversa e straordinaria decisione è
assunta motivatamente dal Ministro degli affari esteri.


Art. 4.

(Destinatari).

        1. Sono destinatari dell'APS italiano:

            a) le organizzazioni internazionali e comunitarie, i governi centrali e le amministrazioni locali dei Paesi cooperanti;

            b) le popolazioni e le comunità locali dei Paesi cooperanti, nonché i soggetti pubblici e privati di tali Paesi, rappresentanti di interessi collettivi, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti, o direttamente, se oggetto di specifiche previsioni di tutela in ambito internazionale o a seguito di specifica individuazione nell'ambito del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.


Art. 5.

(Soggetti italiani dell'APS).

        1. I soggetti italiani dell'APS sono il Governo e per le attività svolte in collaborazione con esso:

            a) le regioni e gli enti locali di cui all'articolo 17, nonché i loro consorzi e associazioni;

            b) i soggetti della cooperazione non governativa di cui agli articoli 15 e 16, nonché i loro consorzi e associazioni.


Capo II

INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE


Art. 6.

(Indirizzi politici).

        1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, approva ogni tre anni il documento di indirizzo politico dell'APS italiano, nonché annualmente, per scorrimento, i relativi aggiornamenti e le eventuali proposte di variazione, e sottopone entro il 30 giugno di ciascun anno tali deliberazioni al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
        2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Consiglio dei ministri e al Parlamento per il parere delle competenti Commissioni parlamentari la relazione consuntiva dell'attività svolta, integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze per le parti di propria competenza.
        3. Per il triennio considerato ai sensi del comma 1, il documento di indirizzo politico definisce:

            a) gli obiettivi specifici, gli strumenti e i finanziamenti dell'APS, evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire in sede di Documento di programmazione economico-finanziaria e di legge finanziaria;

            b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo, e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 9;

            c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

            d) i Paesi destinatari dell'APS italiano;

            e) le aree geografiche e i Paesi prioritari oggetto di programmi-Paese, nonché i settori e le aree oggetto di iniziative tematiche regionali;

            f) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS da utilizzare per gli interventi al di fuori dei programmi-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

            g) le condizioni di concessione e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
            h) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale collegati alla cancellazione, alla riduzione e dalla riconversione del debito estero dei Paesi cooperanti ai sensi della legge 25 luglio 2000, n. 209, e successive modificazioni;

            l) i criteri e gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate agli interventi di emergenza;

            m) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di contributi alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 15, in misura non inferiore al 10 per cento dello stesso Fondo, nonché i criteri per la concessione di tali contributi;

            n) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di contributi alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 17, in misura non inferiore al 10 per cento dello stesso Fondo.


Art. 7.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e del
Ministro dell'economia e delle finanze. Istituzione del vice
Ministro per l'APS).

        1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica dell'APS italiano.
        2. Nell'ambito della sua responsabilità politica, il Ministro degli affari esteri:

            a) assicura la coerenza della politica dell'APS con l'insieme delle politiche internazionali dell'Italia;

            b) cura i rapporti con i Paesi cooperanti, con gli organismi comunitari e multilaterali, e con gli altri Paesi donatori, nonché, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le istituzioni finanziarie internazionali; definisce i programmi-Paese e le iniziative tematiche di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e);

            c) predispone, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il documento di indirizzo politico dell'APS italiano e le proposte di variazione di cui all'articolo 6, comma 1, previa consultazione dei soggetti della cooperazione non governativa in sede della conferenza nazionale sull'APS di cui all'articolo 20, comma 1, e di quelli della cooperazione decentrata in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; predispone inoltre la relazione consuntiva dell'attività svolta, integrata per le parti di sua competenza dal Ministro dell'economia e delle finanze;

            d) approva, sulla base del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6 e della legge finanziaria, il programma triennale di attività predisposto dall'Agenzia di cui all'articolo 10 e lo trasmette per conoscenza alle Commissioni parlamentari competenti;

            e) controlla l'operato dell'Agenzia di cui all'articolo 10, verificandone la conformità rispetto al documento di indirizzo politico e alle relative variazioni di cui all'articolo 6 nonché al programma di attività dell'Agenzia stessa;

            f) in caso di calamità naturali o riconducibili all'azione dell'uomo, avvenute o imminenti, delibera gli interventi umanitari di emergenza, stabilendo il contributo dell'APS e la durata massima, e autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 10 alla loro attuazione.

        3. Le funzioni relative all'APS, di cui al comma 2, sono assicurate da un vice Ministro degli affari esteri, di seguito denominato "vice Ministro per l'APS", allo scopo designato ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Resta ferma la facoltà del Ministro degli affari esteri di revocare la delega delle predette funzioni e di attribuirle ad altro sottosegretario di Stato al quale, in tale caso, è conferito il ruolo di vice Ministro per l'APS.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro degli affari esteri, assicura la partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale, nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo, nel rispetto del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.


Art. 8.

(Competenze parlamentari).

        1. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro esprimono il parere sul documento di indirizzo politico triennale, sugli aggiornamenti e sulle proposte di variazione annuali, di cui all'articolo 6, comma 1, entro due mesi dalla data della loro trasmissione. Restano ferme le funzioni referenti e di indirizzo conferite dai regolamenti parlamentari alle Commissioni parlamentari permanenti.
        2. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro possono effettuare, indagini, ispezioni e attività di monitoraggio su qualsiasi iniziativa dell'APS, ai sensi di quanto previsto dai regolamenti parlamentari. A tale fine le Commissioni possono accedere alla documentazione relativa ai contratti e alle convenzioni stipulati dall'Agenzia di cui all'articolo 10, nonché alla documentazione relativa alla concessione, da parte della medesima Agenzia, di contributi, finanziamenti e crediti. Hanno altresì accesso alla documentazione relativa agli accordi internazionali riguardanti gli aiuti della cooperazione allo sviluppo. L'accettazione delle suddette attività costituisce parte integrante, attraverso apposita clausola, dei contratti e delle convenzioni stipulati dall'Agenzia, nonché delle condizioni di accettazione di contributi e di finanziamenti ai soggetti italiani dell'APS.
        3. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro presentano annualmente una relazione sulle attività, sui risultati e sugli eventuali controlli effettuati, corredata delle relative valutazioni.

Capo III

RISORSE DELL'APS


Art. 9.

(Fondo unico per l'APS).

        1. La legge finanziaria indica gli stanziamenti destinati all'APS, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, distintamente per:

            a) le iniziative di APS bilaterali e multilaterali volontarie finanziate con doni e con crediti di aiuto, inclusi i finanziamenti destinati al bilancio dello Stato del Paese cooperante;

            b) le spese di funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 10, in misura non superiore all'8 per cento dello stanziamento di cui alla lettera a).

        2. Presso l'Agenzia di cui all'articolo 10 è a istituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato "Fondo unico".
        3. Il Fondo unico è alimentato con:

            a) lo stanziamento di cui al comma 1, lettera a);

            b) i rientri derivanti dal rimborso del capitale e degli interessi dei crediti di aiuto concessi e dal rimborso dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati, ivi inclusi gli interessi maturati;

            c) gli apporti conferiti dagli stessi Paesi cooperanti e da altri Paesi donatori o da organizzazioni internazionali;

            d) le donazioni, i lasciti, i legati e le liberalità debitamente accettati;

            e) qualsiasi provento derivante dall'esercizio delle attività di APS.

Capo IV

GESTIONE DELL'APS


Art. 10.

(Agenzia italiana per l'APS).

        1. Per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 6 e per la gestione delle attività di APS, da affidare ad enti esecutori esterni, è istituita l'Agenzia italiana per l'APS, di seguito denominata "Agenzia".
        2. L'Agenzia, per quanto non disciplinato dalla presente legge, è regolamentata dalle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Essa è sottoposta alla vigilanza del vice Ministro per l'APS, e al controllo parlamentare di cui all'articolo 8. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.
        3. L'Agenzia predispone e sottopone al vice Ministro per l'APS il programma triennale di attività, aggiornato annualmente per scorrimento e corredato delle relative previsioni di bilancio.
        4. L'Agenzia provvede alla gestione del programma triennale di attività di cui al comma 3 e, fra l'altro, a:

            a) esprimere il proprio parere tecnico nel corso dei negoziati con i Paesi cooperanti e con le organizzazioni internazionali per la definizione dei programmi-Paese e delle altre iniziative di cooperazione;

            b) seguire dall'atto della formulazione alla fase dell'esecuzione i progetti attuativi degli indirizzi, degli obiettivi, delle priorità generali e settoriali nonché delle relative allocazioni di risorse dei programmi-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

            c) affidare l'esecuzione dei progetti, delle iniziative e degli interventi ed emanare le disposizioni e gli ordinativi per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti a dono o a credito di aiuto;
            d) provvedere ai rapporti di collaborazione tra l'APS e i soggetti della cooperazione non governativa e della cooperazione decentrata, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 15, 16 e 17;

            e) affidare e coordinare l'esecuzione degli interventi di emergenza deliberati dal vice Ministro per l'APS;

            f) mettere in opera un sistema di monitoraggio e di valutazione delle attività finanziate e dei programmi realizzati;

            g) istituire una banca dati di pubblico accesso nella quale i Ministeri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, l'Agenzia stessa e i soggetti della cooperazione decentrata di cui all'articolo 17 sono tenuti ad immettere tempestivamente i dati relativi alle attività di cooperazione allo sviluppo svolte.

        5. L'Agenzia istituisce propri uffici operativi nei principali Paesi destinatari dell'APS.
        6. L'Agenzia è responsabile del coordinamento operativo delle attività di APS con i Paesi cooperanti, con gli organismi comunitari e multilaterali, e con gli altri Paesi donatori.
        7. L'Agenzia, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, può svolgere attività per conto terzi purché rientranti nel quadro delle proprie funzioni, su finanziamento anche internazionale comunque diverso da quello dell'APS italiano.


Art. 11.

(Organi e personale dell'Agenzia).

        1. Sono organi dell'Agenzia:

            a) il presidente;

            b) il consiglio di amministrazione;

            c) il collegio dei revisori dei conti.

        2. Il presidente dell'Agenzia è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Il presidente e i membri degli altri organi durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
        3. Gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        4. Il presidente dell'Agenzia:

            a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

            b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

            c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia.

        5. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto dal presidente e da quattro membri scelti fra persone di elevata e comprovata competenza in materia di cooperazione allo sviluppo. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione rispettivamente dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze, e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        6. In caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento dell'Agenzia oppure di ripetute inosservanze degli indirizzi politici di cui all'articolo 6, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e previa deliberazione dello stesso Consiglio dei ministri, ed è successivamente rinominato ai sensi dei commi 2 e 5. Nel periodo di vacatio i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Agenzia sono esercitati da un commissario che viene nominato con il medesimo decreto di scioglimento.
        7. Il presidente e i consiglieri di amministrazione operano a tempo pieno e in rapporto esclusivo con l'Agenzia. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica e con qualsiasi altra attività. L'eventuale condizione di incompatibilità deve cessare, a pena di decadenza, entro due mesi dal conferimento degli incarichi. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici nominato presidente o consigliere di amministrazione dell'Agenzia è collocato fuori ruolo e cessa di percepire qualsiasi emolumento dall'amministrazione di provenienza.
        8. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze per il presidente, per un membro effettivo e per uno supplente e del Ministro degli affari esteri per gli altri membri. Il collegio dei revisori dei conti può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e redige una relazione sul bilancio consuntivo.
        9. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione, che ne stabilisce il trattamento economico, tra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione allo sviluppo; dura in carica quattro anni e può essere confermato due volte. Egli è dipendente dell'Agenzia.
        10. L'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente, assunto con pubblico concorso per esperti di cooperazione allo sviluppo. Le procedure concorsuali sono stabilite dal consiglio di amministrazione per le diverse qualifiche richieste, ogni qual volta si determini la necessità di assunzioni. Le procedure e gli esiti del concorso sono sottoposti alla vigilanza del vice Ministro per l'APS.
        11. Per incarichi di particolare qualificazione da svolgere in Italia e all'estero l'Agenzia può utilizzare, in posizione di comando, personale dipendente da amministrazioni o da enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Essa può altresì avvalersi di personale di cittadinanza italiana o straniera, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, nonché della consulenza di qualificati professionisti italiani e stranieri, per periodi continuativi non superiori a sei mesi.
        12. Il personale impiegato dall'Agenzia non può in alcun modo essere utilizzato in attività militari e di polizia.


Art. 12.

(Statuto dell'Agenzia).

        1. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione entro novanta giorni dal suo insediamento ed è adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.


Art. 13.

(Finalità e gestione dei crediti di aiuto).

        1. L'istruttoria e la gestione dei crediti di aiuto sono di competenza dell'Agenzia. Per svolgere tale compito l'Agenzia può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di istituti in possesso dei necessari requisiti di competenza e di professionalità.
        2. Nell'ambito delle iniziative di cooperazione decentrata di cui all'articolo 17, anche al fine di rafforzare la capacità gestionale delle banche locali dei Paesi cooperanti, l'Agenzia si avvale, in particolare, delle istituzioni finanziarie italiane a livello locale e regionale.
        3. Gli enti esecutori, pubblici e privati, dei progetti finanziati mediante crediti di aiuto sono scelti tramite gara o procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 14.


Art. 14.

(Procedure di affidamento per l'esecuzione delle attività
di APS).

        1. L'Agenzia provvede all'affidamento delle iniziative di APS finanziate con le risorse del Fondo unico mediante gara o procedura concorsuale, in conformità alla normativa comunitaria.
        2. Il regolamento di cui all'articolo 21 indica le tipologie di intervento per le quali l'esecuzione deve essere affidata ai soggetti della cooperazione non governativa e quelle per le quali deve essere affidata ai soggetti della cooperazione decentrata di cui, rispettivamente, agli articoli 15 e 17. Nell'esecuzione dei progetti loro affidati i soggetti della cooperazione decentrata possono avvalersi degli enti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro.


Capo V

COOPERAZIONE NON GOVERNATIVA
E COOPERAZIONE DECENTRATA


Art. 15.

(Soggetti della cooperazione
non governativa).

        1. Sono soggetti della cooperazione non governativa e possono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge le organizzazioni e le associazioni che ottemperano ai seguenti requisiti:

            a) risultano iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

            b) hanno tra i propri fini statutari quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, incluse quelle di microfinanza e di informazione, formazione e educazione allo sviluppo;

            c) possono documentare almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 1.

        2. Le attività di cooperazione allo sviluppo rientrano tra le attività delle ONLUS di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
        3. I soggetti di cui al comma 1, di seguito denominati "organizzazioni non governative (ONG)", sono, a loro richiesta, iscritti in un apposito Albo istituito presso l'Agenzia, che verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti al medesimo comma 1.
        4. Le ONG iscritte all'Albo di cui al comma 3 possono accedere ad uno o più dei seguenti benefìci:

            a) la concessione di contributi specifici per la realizzazione nei Paesi cooperanti di iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi incluse iniziative di microfinanza, da loro promosse;

            b) la concessione di un contributo fiduciario per la realizzazione di un programma pluriennale di iniziative di cooperazione, ivi incluse iniziative di microfinanza e di informazione, formazione e educazione allo sviluppo, nei Paesi cooperanti o in Italia.

        5. Le ONG possono essere selezionate dall'Agenzia in qualità di enti esecutori di iniziative di APS, anche di emergenza, rientranti nelle tipologie di intervento di cui all'articolo 14, comma 2.
        6. Le ONG beneficiarie di un contributo, ai sensi del comma 4, o di un finanziamento, ai sensi del comma 5, iscritte all'albo di cui al comma 3, operano sulla base di ratei annuali anticipati e devono presentare annualmente all'Agenzia un resoconto finanziario ed una relazione sulle attività svolte, dichiarando i contributi pubblici e privati, la compartecipazione dei partner e i propri apporti in denaro, in beni e servizi di valore accertabile.
        7. In caso di mancato adempimento di una delle condizioni di cui al presente articolo l'Agenzia può escludere la ONG dall'Albo di cui al comma 3 e rivalersi nei suoi confronti.


Art. 16.

(Commercio equo e solidale).

        1. La cooperazione allo sviluppo dell'Italia riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma complementare volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi cooperanti, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.
        2. Sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito Albo istituito presso l'Agenzia, che verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti, le organizzazioni e le associazioni che:

            a) praticano gli scambi di cui al comma 1 e possono documentare almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di commercio equo e solidale con produttori dei Paesi cooperanti;

            b) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e hanno come fine statutario quello di svolgere attività di commercio equo e solidale.

        3. I soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 2 beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con il Ministro degli affari esteri.
        4. I soggetti di cui al comma 3 devono presentare annualmente all'Agenzia copia del bilancio certificato e una relazione sulle attività svolte. In caso di mancato adempimento l'Agenzia può escluderle dall'Albo di cui al comma 2.


Art. 17.

(Cooperazione decentrata).

        1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane nonché i loro consorzi e associazioni, possono, in conformità alla legislazione vigente in materia, promuovere autonomamente iniziative di partenariato, di cooperazione allo sviluppo, di solidarietà internazionale e di interscambio con governi nazionali o subnazionali e con enti pubblici e privati di altri Paesi. Ove tali iniziative siano rivolte ai Paesi cooperanti e rientrino nelle finalità di cui all'articolo 1, esse sono denominate "iniziative di cooperazione decentrata". I soggetti citati realizzano le iniziative di cooperazione decentrata, da essi concordate con i partner esteri, anche avvalendosi della collaborazione degli enti del rispettivo territorio, scelto in base alle loro specifiche competenze. Le regioni e le province autonome favoriscono e coordinano le iniziative di cooperazione decentrata dei rispettivi territori.
        2. Per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 i soggetti di cui al medesimo comma possono costituire un apposito capitolo di bilancio e accedere a contributi e finanziamenti di organismi internazionali, ricevere contributi e donazioni a carattere privato, nonché, limitatamente alle iniziative di cooperazione decentrata da loro promosse, ottenere contributi dall'APS.
        3. Per la collaborazione tra l'APS e la cooperazione decentrata di cui al comma 2, il Ministero degli affari esteri concorda annualmente con i soggetti di cui al comma 1 un programma-quadro, avvalendosi di una apposita previsione del Fondo unico delle risorse di cui all'articolo 6, comma 3, lettera m). Allo scopo di definire il programma-quadro è istituito un Comitato interistituzionale composto paritariamente da rappresentanti dell'APS, delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni. Il programma-quadro predisposto dal Comitato è annualmente inserito dall'Agenzia nel programma triennale di attività di cui all'articolo 10, comma 3, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è sottoposto all'approvazione del Ministro degli affari esteri.
        4. I soggetti di cui al comma 1 possono essere individuati dall'Agenzia quali soggetti idonei cui affidare la realizzazione di programmi di APS, secondo le procedure di cui all'articolo 14.
        5. Per il finanziamento dei programmi di cui al comma 4 e del contributo alle iniziative di cui al comma 3, l'Agenzia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedono stanziamenti globali. I contributi e i finanziamenti sono erogati in ratei annuali anticipati.
        6. I soggetti di cui al comma 1 possono, con propria autonoma delibera, inviare in missione nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 proprio personale dipendente.
        7. I soggetti di cui al comma 1 informano annualmente l'Agenzia delle iniziative di cooperazione decentrata da essi intraprese o programmate.


Art. 18.

(Volontari e cooperanti internazionali).

        1. Sono volontari internazionali le persone maggiorenni che hanno contratto con una ONG iscritta all'Albo di cui all'articolo 15 l'impegno a prestare la propria opera in un Paese cooperante nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale gestiti dalla ONG contraente.
        2. I volontari internazionali prestano servizio civile all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e le ONG iscritte all'Albo di cui all'articolo 15 sono, a loro richiesta, inserite tra gli enti di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 64 del 2001.
        3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a regolamentare il servizio civile prestato all'estero dai volontari internazionali, in particolare, recante norme sulla durata continuativa del servizio da prestare in loco, comunque non inferiore ad un anno e non superiore a cinque, su un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva comunque non superiore a tre mesi, sul trattamento economico e sulla copertura degli oneri sociali, assistenziali e assicurativi. Il decreto legislativo è emanato nel rispetto dei princìpi di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 e dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
        4. Sono cooperanti internazionali le persone maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui sono chiamati ad operare, hanno contratto con una ONG iscritta all'Albo di cui all'articolo 15 o con un soggetto della cooperazione decentrata l'impegno di svolgere attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione gestiti dal soggetto contraente.
        5. I volontari e i cooperanti internazionali con contratto registrato presso l'Agenzia hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro alle imprese private che concedono al volontario o al cooperante internazionale, ovvero al coniuge o al convivente che lo segue in loco, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.
        6. I soggetti della cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario o con un cooperante, facendosi carico dell'onere dell'eventuale rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese tali da impedire la prosecuzione delle attività del soggetto interessato dandone comunicazione all'Agenzia.
        7. Al termine del periodo di servizio l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato dal volontario o dal cooperante internazionale. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in attuazione della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.


Art. 19.

(Disposizioni tributarie).

        1. Le operazioni effettuate nei confronti delle ONG iscritte all'Albo di cui all'articolo 15 e dei soggetti della cooperazione decentrata che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità. La presente disposizione è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
        2. Le donazioni di persone fisiche o giuridiche ai soggetti di cui all'articolo 5, e da essi accettate, per la realizzazione di iniziative di cooperazione, inclusi gli interventi di emergenza, sono detraibili dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche o, rispettivamente, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche del donatore nella misura massima del 2 per cento di tale imponibile. Il soggetto ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta della donazione, a includerla nel suo bilancio e a dimostrarne l'avvenuta utilizzazione per i fini per cui essa è stata concessa.


Art. 20.

(Consultazione e coordinamento nazionale).

        1. Annualmente, il vice Ministro per l'APS convoca una Conferenza nazionale sull'APS di carattere pubblico. Scopo della Conferenza è la consultazione di tutti i soggetti interessati sul documento di indirizzo politico dell'APS italiano e sulle relative proposte di variazione di cui all'articolo 6, nonché l'acquisizione del parere delle ONG di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c).
        2. Relativamente ad aree geografiche e a Paesi prioritari nonché di iniziative significative del programma di attività, il direttore generale dell'Agenzia convoca conferenze programmatiche finalizzate al coordinamento operativo e all'armonizzazione tra le attività di APS e quelle promosse dalle ONG e dalla cooperazione decentrata.


Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI


Art. 21.

(Norme transitorie).

        1. Su proposta del vice Ministro per l'APS, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per le parti di competenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana uno o più regolamenti di attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari e, per gli aspetti di loro competenza, i soggetti della cooperazione non governativa e di quella decentrata.
        2. Il Ministro degli affari esteri, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa per l'attuazione della programmazione delle attività e degli impegni internazionali in essere, fino al trasferimento completo all'Agenzia, e comunque entro dodici mesi dalla predetta data, propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nomina di un commissario ad acta, che rimane in carica sino al compimento del suddetto compito e comunque non oltre il citato termine. Il vice Ministro per l'APS vigila sull'attuazione dell'impegno e sul trasferimento progressivo della gestione delle iniziative del Ministero degli affari esteri all'Agenzia.
        3. Il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è soppresso. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al suddetto Fondo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e contestualmente riassegnate allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, nell'unità previsionale di base relativa al Fondo unico.
        4. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, restano in vigore per un ulteriore periodo di dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge per le ONG che a tale data risultano idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.


Art. 22.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante utilizzazione delle risorse relative alle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, nonché dalle leggi 5 luglio 1990, n. 173, e 10 novembre 1997, n. 402, le relative autorizzazioni di spesa si intendono conseguentemente soppresse. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I relativi stanziamenti, per le somme che non sono ancora impegnate, ovvero che sono impegnate ma non pagate, ivi incluse le disponibilità non utilizzate alla data del 31 dicembre 1998, affluiscono all'unità previsionale di base relativa al Fondo unico, al netto delle quote destinate, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al funzionamento dell'Agenzia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 23.

(Abrogazioni).

        1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

                a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

                b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

                c) l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

                d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;

                e) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

                f) la legge 16 luglio 1993, n. 255;

                g) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

                h) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121;

                i) il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
                l) il comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 9 e 11 del decreto-legge 1^ luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.

        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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