XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4311
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI
Art. 1.
(Finalità e attività).
1. La cooperazione allo sviluppo dell'Italia è l'insieme
di attività a favore dei Paesi terzi, svolte da tutte le
componenti istituzionali e sociali della Repubblica in
collaborazione con i Governi e con le società di tali Paesi e
aventi come finalità:
a) la promozione dello sviluppo sostenibile, la
lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, economica,
politica, etnica, religiosa e di genere;
b) la promozione della pace, della democrazia,
della giustizia tra i popoli e della piena realizzazione dei
diritti umani e civili delle popolazioni.
2. L'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) è l'insieme delle
attività di cooperazione allo sviluppo finanziate in tutto o
in parte dallo Stato italiano. L'APS è parte integrante della
politica estera dell'Italia ed è diretto alle popolazioni dei
Paesi cooperanti indicati nel documento di indirizzo politico
di cui all'articolo 6. L'APS persegue le finalità di cui al
comma 1 e fa propri gli obiettivi della Dichiarazione del
Millennio delle Nazioni Unite adottata nel vertice del
Millennio dalle Nazioni Unite tenutosi a New York dal 6 all'8
settembre 2000. L'APS italiano armonizza e coordina la sua
politica e le sue iniziative con quelle della comunità
internazionale, in particolare con quelle della Unione europea
e del sistema delle Nazioni Unite.
3. L'Italia partecipa alla formulazione e all'attuazione
delle politiche dell'Unione europea
e degli organismi internazionali in materia di cooperazione
allo sviluppo.
4. L'APS italiano si basa sul partenariato tra soggetti
pubblici e privati e organizzazioni della società civile
dell'Italia e dei Paesi cooperanti.
5. Sono attività dell'APS le iniziative, da svolgere nei
Paesi cooperanti e in Italia, atte al perseguimento delle
finalità e degli obiettivi di cui al comma 2.
6. Non rientrano nelle attività della cooperazione allo
sviluppo e non possono usufruire di finanziamenti dell'APS
italiano, le operazioni militari e di polizia, anche se decise
in ambito internazionale, e le iniziative di sostegno delle
esportazioni italiane.
Art. 2.
(Impegno finanziario per l'APS).
1. Le risorse finanziarie destinate all'APS italiano,
escluse quelle destinate alla cancellazione, alla riduzione o
alla riconversione del debito estero dei Paesi cooperanti,
devono raggiungere entro l'anno 2006 un ammontare non
inferiore allo 0,33 per cento del prodotto nazionale lordo
(PNL), in conformità all'impegno assunto dall'Italia nel
Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, sulla
situazione economica, sociale e ambientale dell'Unione
europea, e tendere progressivamente all'obiettivo dello 0,7
per cento del PNL.
Art. 3.
(Modalità dei finanziamenti dell'APS
italiano).
1. In armonia con gli indirizzi e con le intese adottati a
livello internazionale, i finanziamenti dell'APS italiano
concessi con gli strumenti del credito e del dono, inclusi i
finanziamenti relativi all'aiuto alimentare, non sono
vincolati alla fornitura di beni e di servizi di origine
italiana. Ogni diversa e straordinaria decisione è
assunta motivatamente dal Ministro degli affari esteri.
Art. 4.
(Destinatari).
1. Sono destinatari dell'APS italiano:
a) le organizzazioni internazionali e comunitarie,
i governi centrali e le amministrazioni locali dei Paesi
cooperanti;
b) le popolazioni e le comunità locali dei Paesi
cooperanti, nonché i soggetti pubblici e privati di tali
Paesi, rappresentanti di interessi collettivi, a seguito di
accordo con i governi centrali o locali competenti, o
direttamente, se oggetto di specifiche previsioni di tutela in
ambito internazionale o a seguito di specifica individuazione
nell'ambito del documento di indirizzo politico di cui
all'articolo 6.
Art. 5.
(Soggetti italiani dell'APS).
1. I soggetti italiani dell'APS sono il Governo e per le
attività svolte in collaborazione con esso:
a) le regioni e gli enti locali di cui
all'articolo 17, nonché i loro consorzi e associazioni;
b) i soggetti della cooperazione non governativa
di cui agli articoli 15 e 16, nonché i loro consorzi e
associazioni.
Capo II
INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE
Art. 6.
(Indirizzi politici).
1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
degli affari esteri di intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, approva ogni tre anni il documento di indirizzo
politico dell'APS italiano, nonché annualmente, per
scorrimento, i relativi aggiornamenti e le eventuali proposte
di variazione, e sottopone entro il 30 giugno di ciascun anno
tali deliberazioni al parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente
al Consiglio dei ministri e al Parlamento per il parere delle
competenti Commissioni parlamentari la relazione consuntiva
dell'attività svolta, integrata dal Ministro dell'economia e
delle finanze per le parti di propria competenza.
3. Per il triennio considerato ai sensi del comma 1, il
documento di indirizzo politico definisce:
a) gli obiettivi specifici, gli strumenti e i
finanziamenti dell'APS, evidenziando l'entità e la
ripartizione delle risorse da attribuire in sede di Documento
di programmazione economico-finanziaria e di legge
finanziaria;
b) la ripartizione dei finanziamenti tra
contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e
fondi di sviluppo, e Fondo unico per l'APS, di cui
all'articolo 9;
c) la destinazione dei contributi multilaterali
obbligatori e della partecipazione finanziaria alle risorse
delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere
multilaterale;
d) i Paesi destinatari dell'APS italiano;
e) le aree geografiche e i Paesi prioritari
oggetto di programmi-Paese, nonché i settori e le aree oggetto
di iniziative tematiche regionali;
f) la previsione delle risorse del Fondo unico per
l'APS da utilizzare per gli interventi al di fuori dei
programmi-Paese e delle iniziative tematiche regionali;
g) le condizioni di concessione e i parametri di
agevolazione dei crediti di aiuto nel rispetto dei limiti e
dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE);
h) le iniziative programmate e gli accordi a
livello internazionale collegati alla cancellazione, alla
riduzione e dalla riconversione del debito estero dei Paesi
cooperanti ai sensi della legge 25 luglio 2000, n. 209, e
successive modificazioni;
l) i criteri e gli indirizzi per l'utilizzazione
delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate agli
interventi di emergenza;
m) la previsione delle risorse del Fondo unico per
l'APS destinate alla concessione di contributi alle
organizzazioni non governative di cui all'articolo 15, in
misura non inferiore al 10 per cento dello stesso Fondo,
nonché i criteri per la concessione di tali contributi;
n) la previsione delle risorse del Fondo unico per
l'APS destinate alla concessione di contributi alla
cooperazione decentrata di cui all'articolo 17, in misura non
inferiore al 10 per cento dello stesso Fondo.
Art. 7.
(Competenze del Ministro degli affari esteri e del
Ministro dell'economia e delle finanze. Istituzione del vice
Ministro per l'APS).
1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della
politica dell'APS italiano.
2. Nell'ambito della sua responsabilità politica, il
Ministro degli affari esteri:
a) assicura la coerenza della politica dell'APS
con l'insieme delle politiche internazionali dell'Italia;
b) cura i rapporti con i Paesi cooperanti, con gli
organismi comunitari e multilaterali, e con gli altri Paesi
donatori, nonché, di intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con le istituzioni finanziarie internazionali;
definisce i programmi-Paese e le iniziative tematiche di cui
all'articolo 6, comma 3, lettera e);
c) predispone, di intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il documento di indirizzo
politico dell'APS italiano e le proposte di variazione di cui
all'articolo 6, comma 1, previa consultazione dei soggetti
della cooperazione non governativa in sede della conferenza
nazionale sull'APS di cui all'articolo 20, comma 1, e di
quelli della cooperazione decentrata in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; predispone inoltre la relazione
consuntiva dell'attività svolta, integrata per le parti di sua
competenza dal Ministro dell'economia e delle finanze;
d) approva, sulla base del documento di indirizzo
politico di cui all'articolo 6 e della legge finanziaria, il
programma triennale di attività predisposto dall'Agenzia di
cui all'articolo 10 e lo trasmette per conoscenza alle
Commissioni parlamentari competenti;
e) controlla l'operato dell'Agenzia di cui
all'articolo 10, verificandone la conformità rispetto al
documento di indirizzo politico e alle relative variazioni di
cui all'articolo 6 nonché al programma di attività
dell'Agenzia stessa;
f) in caso di calamità naturali o riconducibili
all'azione dell'uomo, avvenute o imminenti, delibera gli
interventi umanitari di emergenza, stabilendo il contributo
dell'APS e la durata massima, e autorizza l'Agenzia di cui
all'articolo 10 alla loro attuazione.
3. Le funzioni relative all'APS, di cui al comma 2, sono
assicurate da un vice Ministro degli affari esteri, di seguito
denominato "vice Ministro per l'APS", allo scopo designato ai
sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Resta ferma la facoltà del Ministro
degli affari esteri di revocare la delega delle predette
funzioni e di attribuirle ad altro sottosegretario di Stato al
quale, in tale caso, è conferito il ruolo di vice Ministro per
l'APS.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
con il Ministro degli affari esteri, assicura la
partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse delle
banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale,
nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri
organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo, nel rispetto
del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.
Art. 8.
(Competenze parlamentari).
1. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di
affari esteri e di finanze e tesoro esprimono il parere sul
documento di indirizzo politico triennale, sugli aggiornamenti
e sulle proposte di variazione annuali, di cui all'articolo 6,
comma 1, entro due mesi dalla data della loro trasmissione.
Restano ferme le funzioni referenti e di indirizzo conferite
dai regolamenti parlamentari alle Commissioni parlamentari
permanenti.
2. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di
affari esteri e di finanze e tesoro possono effettuare,
indagini, ispezioni e attività di monitoraggio su qualsiasi
iniziativa dell'APS, ai sensi di quanto previsto dai
regolamenti parlamentari. A tale fine le Commissioni possono
accedere alla documentazione relativa ai contratti e alle
convenzioni stipulati dall'Agenzia di cui all'articolo 10,
nonché alla documentazione relativa alla concessione, da parte
della medesima Agenzia, di contributi, finanziamenti e
crediti. Hanno altresì accesso alla documentazione relativa
agli accordi internazionali riguardanti gli aiuti della
cooperazione allo sviluppo. L'accettazione delle suddette
attività costituisce parte integrante, attraverso apposita
clausola, dei contratti e delle convenzioni stipulati
dall'Agenzia, nonché delle condizioni di accettazione di
contributi e di finanziamenti ai soggetti italiani
dell'APS.
3. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di
affari esteri e di finanze e tesoro presentano annualmente una
relazione sulle attività, sui risultati e sugli eventuali
controlli effettuati, corredata delle relative valutazioni.
Capo III
RISORSE DELL'APS
Art. 9.
(Fondo unico per l'APS).
1. La legge finanziaria indica gli stanziamenti destinati
all'APS, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri, distintamente per:
a) le iniziative di APS bilaterali e multilaterali
volontarie finanziate con doni e con crediti di aiuto, inclusi
i finanziamenti destinati al bilancio dello Stato del Paese
cooperante;
b) le spese di funzionamento dell'Agenzia di cui
all'articolo 10, in misura non superiore all'8 per cento dello
stanziamento di cui alla lettera a).
2. Presso l'Agenzia di cui all'articolo 10 è a istituito
il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, di seguito
denominato "Fondo unico".
3. Il Fondo unico è alimentato con:
a) lo stanziamento di cui al comma 1, lettera
a);
b) i rientri derivanti dal rimborso del capitale e
degli interessi dei crediti di aiuto concessi e dal rimborso
dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati, ivi
inclusi gli interessi maturati;
c) gli apporti conferiti dagli stessi Paesi
cooperanti e da altri Paesi donatori o da organizzazioni
internazionali;
d) le donazioni, i lasciti, i legati e le
liberalità debitamente accettati;
e) qualsiasi provento derivante dall'esercizio
delle attività di APS.
Capo IV
GESTIONE DELL'APS
Art. 10.
(Agenzia italiana per l'APS).
1. Per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 6
e per la gestione delle attività di APS, da affidare ad enti
esecutori esterni, è istituita l'Agenzia italiana per l'APS,
di seguito denominata "Agenzia".
2. L'Agenzia, per quanto non disciplinato dalla presente
legge, è regolamentata dalle disposizioni dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Essa è sottoposta
alla vigilanza del vice Ministro per l'APS, e al controllo
parlamentare di cui all'articolo 8. L'Agenzia si avvale del
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.
3. L'Agenzia predispone e sottopone al vice Ministro per
l'APS il programma triennale di attività, aggiornato
annualmente per scorrimento e corredato delle relative
previsioni di bilancio.
4. L'Agenzia provvede alla gestione del programma
triennale di attività di cui al comma 3 e, fra l'altro, a:
a) esprimere il proprio parere tecnico nel corso
dei negoziati con i Paesi cooperanti e con le organizzazioni
internazionali per la definizione dei programmi-Paese e delle
altre iniziative di cooperazione;
b) seguire dall'atto della formulazione alla fase
dell'esecuzione i progetti attuativi degli indirizzi, degli
obiettivi, delle priorità generali e settoriali nonché delle
relative allocazioni di risorse dei programmi-Paese e delle
iniziative tematiche regionali;
c) affidare l'esecuzione dei progetti, delle
iniziative e degli interventi ed emanare le disposizioni e gli
ordinativi per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti
a dono o a credito di aiuto;
d) provvedere ai rapporti di collaborazione tra
l'APS e i soggetti della cooperazione non governativa e della
cooperazione decentrata, ai sensi di quanto stabilito dagli
articoli 15, 16 e 17;
e) affidare e coordinare l'esecuzione degli
interventi di emergenza deliberati dal vice Ministro per
l'APS;
f) mettere in opera un sistema di monitoraggio e
di valutazione delle attività finanziate e dei programmi
realizzati;
g) istituire una banca dati di pubblico accesso
nella quale i Ministeri degli affari esteri e dell'economia e
delle finanze, l'Agenzia stessa e i soggetti della
cooperazione decentrata di cui all'articolo 17 sono tenuti ad
immettere tempestivamente i dati relativi alle attività di
cooperazione allo sviluppo svolte.
5. L'Agenzia istituisce propri uffici operativi nei
principali Paesi destinatari dell'APS.
6. L'Agenzia è responsabile del coordinamento operativo
delle attività di APS con i Paesi cooperanti, con gli
organismi comunitari e multilaterali, e con gli altri Paesi
donatori.
7. L'Agenzia, compatibilmente con i propri compiti
istituzionali, può svolgere attività per conto terzi purché
rientranti nel quadro delle proprie funzioni, su finanziamento
anche internazionale comunque diverso da quello dell'APS
italiano.
Art. 11.
(Organi e personale dell'Agenzia).
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente dell'Agenzia è nominato dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Il
presidente e i membri degli altri organi durano in carica tre
anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio
di amministrazione e dei revisori dei conti sono determinati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il presidente dell'Agenzia:
a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
b) convoca e presiede il consiglio di
amministrazione;
c) sovrintende all'andamento generale
dell'Agenzia.
5. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto
dal presidente e da quattro membri scelti fra persone di
elevata e comprovata competenza in materia di cooperazione
allo sviluppo. Essi sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su designazione rispettivamente
dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e
delle finanze, e della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
6. In caso di accertate deficienze tali da compromettere
il normale funzionamento dell'Agenzia oppure di ripetute
inosservanze degli indirizzi politici di cui all'articolo 6,
il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è sciolto con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro degli affari esteri e previa deliberazione dello
stesso Consiglio dei ministri, ed è successivamente rinominato
ai sensi dei commi 2 e 5. Nel periodo di vacatio i
poteri del presidente e del consiglio di amministrazione
dell'Agenzia sono esercitati da un commissario che viene
nominato con il medesimo decreto di scioglimento.
7. Il presidente e i consiglieri di amministrazione
operano a tempo pieno e in rapporto esclusivo con l'Agenzia.
La loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica
pubblica e con qualsiasi altra attività. L'eventuale
condizione di incompatibilità deve cessare, a pena di
decadenza, entro due mesi dal conferimento degli incarichi. Il
dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici
nominato presidente o consigliere di amministrazione
dell'Agenzia è collocato fuori ruolo e cessa di percepire
qualsiasi emolumento dall'amministrazione di provenienza.
8. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un
presidente, due membri effettivi e due supplenti, scelti tra
gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti. Essi sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su designazione del Ministro dell'economia e delle
finanze per il presidente, per un membro effettivo e per uno
supplente e del Ministro degli affari esteri per gli altri
membri. Il collegio dei revisori dei conti può assistere alle
riunioni del consiglio di amministrazione e redige una
relazione sul bilancio consuntivo.
9. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal
consiglio di amministrazione, che ne stabilisce il trattamento
economico, tra persone di elevata e comprovata competenza ed
esperienza almeno decennale in materia di cooperazione allo
sviluppo; dura in carica quattro anni e può essere confermato
due volte. Egli è dipendente dell'Agenzia.
10. L'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente,
assunto con pubblico concorso per esperti di cooperazione allo
sviluppo. Le procedure concorsuali sono stabilite dal
consiglio di amministrazione per le diverse qualifiche
richieste, ogni qual volta si determini la necessità di
assunzioni. Le procedure e gli esiti del concorso sono
sottoposti alla vigilanza del vice Ministro per l'APS.
11. Per incarichi di particolare qualificazione da
svolgere in Italia e all'estero l'Agenzia può utilizzare, in
posizione di comando, personale dipendente da amministrazioni
o da enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti. Essa può altresì avvalersi di personale di
cittadinanza italiana o straniera, con contratti a tempo
determinato di durata non superiore a tre anni, nonché della
consulenza di qualificati professionisti italiani
e stranieri, per periodi continuativi non superiori a sei
mesi.
12. Il personale impiegato dall'Agenzia non può in alcun
modo essere utilizzato in attività militari e di polizia.
Art. 12.
(Statuto dell'Agenzia).
1. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di
amministrazione entro novanta giorni dal suo insediamento ed è
adottato con decreto del Ministro degli affari esteri,
nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, entro i
successivi quarantacinque giorni, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
Art. 13.
(Finalità e gestione dei crediti di aiuto).
1. L'istruttoria e la gestione dei crediti di aiuto sono
di competenza dell'Agenzia. Per svolgere tale compito
l'Agenzia può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della
collaborazione di istituti in possesso dei necessari requisiti
di competenza e di professionalità.
2. Nell'ambito delle iniziative di cooperazione decentrata
di cui all'articolo 17, anche al fine di rafforzare la
capacità gestionale delle banche locali dei Paesi cooperanti,
l'Agenzia si avvale, in particolare, delle istituzioni
finanziarie italiane a livello locale e regionale.
3. Gli enti esecutori, pubblici e privati, dei progetti
finanziati mediante crediti di aiuto sono scelti tramite gara
o procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 14.
Art. 14.
(Procedure di affidamento per l'esecuzione delle attività
di APS).
1. L'Agenzia provvede all'affidamento delle iniziative di
APS finanziate con le risorse del Fondo unico mediante gara o
procedura concorsuale, in conformità alla normativa
comunitaria.
2. Il regolamento di cui all'articolo 21 indica le
tipologie di intervento per le quali l'esecuzione deve essere
affidata ai soggetti della cooperazione non governativa e
quelle per le quali deve essere affidata ai soggetti della
cooperazione decentrata di cui, rispettivamente, agli articoli
15 e 17. Nell'esecuzione dei progetti loro affidati i soggetti
della cooperazione decentrata possono avvalersi degli enti
pubblici e privati, con o senza scopo di lucro.
Capo V
COOPERAZIONE NON GOVERNATIVA
E COOPERAZIONE DECENTRATA
Art. 15.
(Soggetti della cooperazione
non governativa).
1. Sono soggetti della cooperazione non governativa e
possono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge le
organizzazioni e le associazioni che ottemperano ai seguenti
requisiti:
a) risultano iscritte all'anagrafe delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460;
b) hanno tra i propri fini statutari quello di
svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, incluse
quelle di microfinanza e di informazione, formazione e
educazione allo sviluppo;
c) possono documentare almeno un triennio di
esperienza operativa diretta in attività di cooperazione allo
sviluppo di cui all'articolo 1.
2. Le attività di cooperazione allo sviluppo rientrano tra
le attività delle ONLUS di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460.
3. I soggetti di cui al comma 1, di seguito denominati
"organizzazioni non governative (ONG)", sono, a loro
richiesta, iscritti in un apposito Albo istituito presso
l'Agenzia, che verifica periodicamente la sussistenza e il
mantenimento dei requisiti previsti al medesimo comma 1.
4. Le ONG iscritte all'Albo di cui al comma 3 possono
accedere ad uno o più dei seguenti benefìci:
a) la concessione di contributi specifici per la
realizzazione nei Paesi cooperanti di iniziative di
cooperazione allo sviluppo, ivi incluse iniziative di
microfinanza, da loro promosse;
b) la concessione di un contributo fiduciario per
la realizzazione di un programma pluriennale di iniziative di
cooperazione, ivi incluse iniziative di microfinanza e di
informazione, formazione e educazione allo sviluppo, nei Paesi
cooperanti o in Italia.
5. Le ONG possono essere selezionate dall'Agenzia in
qualità di enti esecutori di iniziative di APS, anche di
emergenza, rientranti nelle tipologie di intervento di cui
all'articolo 14, comma 2.
6. Le ONG beneficiarie di un contributo, ai sensi del
comma 4, o di un finanziamento, ai sensi del comma 5, iscritte
all'albo di cui al comma 3, operano sulla base di ratei
annuali anticipati e devono presentare annualmente all'Agenzia
un resoconto finanziario ed una relazione sulle attività
svolte, dichiarando i contributi pubblici e privati, la
compartecipazione dei partner e i propri apporti in
denaro, in beni e servizi di valore accertabile.
7. In caso di mancato adempimento di una delle condizioni
di cui al presente articolo l'Agenzia può escludere la ONG
dall'Albo di cui al comma 3 e rivalersi nei suoi confronti.
Art. 16.
(Commercio equo e solidale).
1. La cooperazione allo sviluppo dell'Italia riconosce il
valore del commercio equo e solidale in quanto forma
complementare volta a realizzare scambi commerciali con i
produttori dei Paesi cooperanti, che tendono a valorizzare le
produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con
particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre
attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello
sviluppo sostenibile.
2. Sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito Albo
istituito presso l'Agenzia, che verifica periodicamente la
sussistenza e il mantenimento dei requisiti, le organizzazioni
e le associazioni che:
a) praticano gli scambi di cui al comma 1 e
possono documentare almeno un triennio di esperienza operativa
diretta in attività di commercio equo e solidale con
produttori dei Paesi cooperanti;
b) sono costituite con atto pubblico ai sensi del
codice civile e hanno come fine statutario quello di svolgere
attività di commercio equo e solidale.
3. I soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 2
beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi
di importazione stabilite dal Ministro dell'economia e delle
finanze con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con
il Ministro degli affari esteri.
4. I soggetti di cui al comma 3 devono presentare
annualmente all'Agenzia copia del bilancio certificato e una
relazione sulle attività svolte. In caso di mancato
adempimento l'Agenzia può escluderle dall'Albo di cui al comma
2.
Art. 17.
(Cooperazione decentrata).
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane nonché i
loro consorzi e associazioni, possono, in conformità alla
legislazione vigente in materia, promuovere autonomamente
iniziative di partenariato, di cooperazione allo sviluppo, di
solidarietà internazionale e di interscambio con governi
nazionali o subnazionali e con enti pubblici e privati di
altri Paesi. Ove tali iniziative siano rivolte ai Paesi
cooperanti e rientrino nelle finalità di cui all'articolo 1,
esse sono denominate "iniziative di cooperazione decentrata".
I soggetti citati realizzano le iniziative di cooperazione
decentrata, da essi concordate con i partner esteri,
anche avvalendosi della collaborazione degli enti del
rispettivo territorio, scelto in base alle loro specifiche
competenze. Le regioni e le province autonome favoriscono e
coordinano le iniziative di cooperazione decentrata dei
rispettivi territori.
2. Per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 1
i soggetti di cui al medesimo comma possono costituire un
apposito capitolo di bilancio e accedere a contributi e
finanziamenti di organismi internazionali, ricevere contributi
e donazioni a carattere privato, nonché, limitatamente alle
iniziative di cooperazione decentrata da loro promosse,
ottenere contributi dall'APS.
3. Per la collaborazione tra l'APS e la cooperazione
decentrata di cui al comma 2, il Ministero degli affari esteri
concorda annualmente con i soggetti di cui al comma 1 un
programma-quadro, avvalendosi di una apposita previsione del
Fondo unico delle risorse di cui all'articolo 6, comma 3,
lettera m). Allo scopo di definire il programma-quadro è
istituito un Comitato interistituzionale composto
paritariamente da rappresentanti dell'APS, delle regioni e
delle province autonome, delle province e dei comuni. Il
programma-quadro predisposto dal Comitato è annualmente
inserito dall'Agenzia nel programma triennale di attività di
cui all'articolo 10, comma 3, previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è sottoposto
all'approvazione del Ministro degli affari esteri.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono essere individuati
dall'Agenzia quali soggetti idonei cui affidare la
realizzazione di programmi di APS, secondo le procedure di cui
all'articolo 14.
5. Per il finanziamento dei programmi di cui al comma 4 e
del contributo alle iniziative di cui al comma 3, l'Agenzia è
autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedono
stanziamenti globali. I contributi e i finanziamenti sono
erogati in ratei annuali anticipati.
6. I soggetti di cui al comma 1 possono, con propria
autonoma delibera, inviare in missione nell'ambito delle
iniziative di cui al comma 1 proprio personale dipendente.
7. I soggetti di cui al comma 1 informano annualmente
l'Agenzia delle iniziative di cooperazione decentrata da essi
intraprese o programmate.
Art. 18.
(Volontari e cooperanti internazionali).
1. Sono volontari internazionali le persone maggiorenni
che hanno contratto con una ONG iscritta all'Albo di cui
all'articolo 15 l'impegno a prestare la propria opera in un
Paese cooperante nell'ambito di progetti di sviluppo e di
solidarietà internazionale gestiti dalla ONG contraente.
2. I volontari internazionali prestano servizio civile
all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001,
n. 64, e le ONG iscritte all'Albo di cui all'articolo 15 sono,
a loro richiesta, inserite tra gli enti di cui all'articolo 7,
comma 2, della medesima legge n. 64 del 2001.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a regolamentare il servizio civile prestato
all'estero dai volontari internazionali, in particolare,
recante norme sulla durata continuativa del servizio da
prestare in loco, comunque non inferiore ad un anno e
non superiore a cinque, su un periodo aggiuntivo di formazione
specifica preventiva comunque non superiore a tre mesi, sul
trattamento economico e sulla copertura degli oneri sociali,
assistenziali e assicurativi. Il decreto legislativo è emanato
nel rispetto dei princìpi di cui alle lettere b), c) ed
e) del comma 1 dell'articolo 1 e dei criteri di cui al
comma 3 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
4. Sono cooperanti internazionali le persone maggiorenni
che, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie e di una
adeguata esperienza professionale nel settore in cui sono
chiamati ad operare, hanno contratto con una ONG iscritta
all'Albo di cui all'articolo 15 o con un soggetto della
cooperazione decentrata l'impegno di svolgere attività di
lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa,
organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di
cooperazione gestiti dal soggetto contraente.
5. I volontari e i cooperanti internazionali con contratto
registrato presso l'Agenzia hanno diritto al collocamento in
aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di
ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il
periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per
intero ai fini della progressione di carriera, della
attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del
trattamento di quiescenza. Il solo diritto di collocamento in
aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue
il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle
amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di
sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite
contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad
eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti
collettivi di lavoro alle imprese private che concedono al
volontario o al cooperante internazionale, ovvero al coniuge o
al convivente che lo segue in loco, da esse dipendenti,
il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la
possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di
lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali
contingenti in vigore.
6. I soggetti della cooperazione contraenti possono
risolvere anticipatamente il contratto con un volontario o con
un cooperante, facendosi carico dell'onere dell'eventuale
rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni
assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese tali
da impedire la prosecuzione delle attività del soggetto
interessato dandone comunicazione all'Agenzia.
7. Al termine del periodo di servizio l'Agenzia rilascia
un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la
durata e la natura del servizio prestato dal volontario o dal
cooperante internazionale. Salvo più favorevoli disposizioni
di legge, le attività di servizio prestate in attuazione della
presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico
equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di
ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per
l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera,
per il trattamento di quiescenza e previdenza e per
l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
Art. 19.
(Disposizioni tributarie).
1. Le operazioni effettuate nei confronti delle ONG
iscritte all'Albo di cui all'articolo 15 e dei soggetti della
cooperazione decentrata che provvedono, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al trasporto e alla spedizione di
beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese
quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo
sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di
beni destinati alle medesime finalità. La presente
disposizione è soggetta alle condizioni di cui all'articolo
16, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977.
2. Le donazioni di persone fisiche o giuridiche ai
soggetti di cui all'articolo 5, e da essi accettate, per la
realizzazione di iniziative di cooperazione, inclusi gli
interventi di emergenza, sono detraibili dall'imponibile
relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche o,
rispettivamente, all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche del donatore nella misura massima del 2 per cento
di tale imponibile. Il soggetto ricevente è tenuto a
rilasciare apposita ricevuta della donazione, a includerla nel
suo bilancio e a dimostrarne l'avvenuta utilizzazione per i
fini per cui essa è stata concessa.
Art. 20.
(Consultazione e coordinamento nazionale).
1. Annualmente, il vice Ministro per l'APS convoca una
Conferenza nazionale sull'APS di carattere pubblico. Scopo
della Conferenza è la consultazione di tutti i soggetti
interessati sul documento di indirizzo politico dell'APS
italiano e sulle relative proposte di variazione di cui
all'articolo 6, nonché l'acquisizione del parere delle ONG di
cui all'articolo 7, comma 2, lettera c).
2. Relativamente ad aree geografiche e a Paesi prioritari
nonché di iniziative significative del programma di attività,
il direttore generale dell'Agenzia convoca conferenze
programmatiche finalizzate al coordinamento operativo e
all'armonizzazione tra le attività di APS e quelle promosse
dalle ONG e dalla cooperazione decentrata.
Capo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 21.
(Norme transitorie).
1. Su proposta del vice Ministro per l'APS, di intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze per le parti di
competenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo emana uno o più regolamenti
di attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
competenti Commissioni parlamentari e, per gli aspetti di loro
competenza, i soggetti della cooperazione non governativa e di
quella decentrata.
2. Il Ministro degli affari esteri, al fine di assicurare
la continuità dell'azione amministrativa per l'attuazione
della programmazione delle attività e degli impegni
internazionali in essere, fino al trasferimento completo
all'Agenzia, e comunque entro dodici mesi dalla predetta data,
propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nomina
di un commissario ad acta, che rimane in carica sino al
compimento del suddetto compito e comunque non oltre il citato
termine. Il vice Ministro per l'APS vigila sull'attuazione
dell'impegno e sul trasferimento progressivo della gestione
delle iniziative del Ministero degli affari esteri
all'Agenzia.
3. Il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, di
cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, è soppresso. Le disponibilità
finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore della
presente legge esistenti sul conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato al suddetto Fondo
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e
contestualmente riassegnate allo stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, nell'unità previsionale di base
relativa al Fondo unico.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, restano in vigore
per un ulteriore periodo di dodici mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge per le ONG che a
tale data risultano idonee ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni.
Art. 22.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge per gli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante
utilizzazione delle risorse relative alle autorizzazioni di
spesa recate dalle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, come determinate
dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, nonché
dalle leggi 5 luglio 1990, n. 173, e 10 novembre 1997, n. 402,
le relative autorizzazioni di spesa si intendono
conseguentemente soppresse. A decorrere dall'anno 2006 si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. I relativi stanziamenti, per le somme che non
sono ancora impegnate, ovvero che sono impegnate ma non
pagate, ivi incluse le disponibilità non utilizzate alla data
del 31 dicembre 1998, affluiscono all'unità previsionale di
base relativa al Fondo unico, al netto delle quote destinate,
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, al funzionamento
dell'Agenzia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 23.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
c) l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;
e) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n.
412;
f) la legge 16 luglio 1993, n. 255;
g) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n.
559;
h) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994,
n. 121;
i) il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 373;
l) il comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 9
e 11 del decreto-legge 1^ luglio 1996, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.