XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4303




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 196 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 196-bis (Istituzione della commissione provinciale di certificazione di bilancio). - 1. Nel rispetto del principio di salvaguardia dell'autonomia funzionale e gestionale degli enti locali territoriali di cui all'articolo 1 è istituita presso ogni ufficio territoriale del Governo la commissione provinciale di certificazione di bilancio (CPC).
            2. La CPC procede alla verifica e al monitoraggio dei valori espressi dal documento di programmazione economica, nel rendiconto di gestione, nel rispetto dei princìpi dettati dalla legge finanziaria in materia di patto di stabilità interno.
            3. La CPC integra le funzioni di controllo interno previste dall'articolo 196.
          4. La CPC è costituita da tre componenti designati dal prefetto della provincia di competenza e nominati con decreto del Ministro dell'interno; un componente è scelto tra i funzionari del Ministero dell'interno o del Ministero dell'economia e delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore, un componente è scelto tra i consiglieri della Corte dei conti in quiescenza e un componente è scelto tra professionisti esterni esperti in discipline giuridiche ed economiche.
            5. L'incarico dei componenti di cui al comma 4 hanno la durata di tre anni, rinnovabile una sola volta.
            6. Qualora il numero dei comuni componenti la provincia sia rilevante e la popolazione globale superi i 250.000 abitanti, è prevista la possibilità di istituire sottocommissioni, costituite ai sensi del comma 4.
            7. Si applicano ai componenti della CPC le condizioni di incompatibilità stabilite dal primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.
            8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di fissazione dei compensi e di riparto delle spese tra gli enti locali compresi nell'ambito territoriale di competenza della CPC o della eventuale sottocommissione costituita ai sensi del comma 6.

        Art. 196-ter (Attività della CPC). - 1. Gli enti locali, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e pluriennale nonché del rendiconto di gestione devono trasmettere alla CPC i relativi documenti contabili al fine di consentire l'attività di verifica e di monitoraggio dei dati da certificare.
            2. L'attività di verifica e di monitoraggio della CPC prevista al comma 1 deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti, mediante l'adozione di un provvedimento di certificazione. Tale termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti all'ente da fornire entro i venti giorni successivi.
            3. In caso d'inadempimento degli enti locali nella trasmissione dei documenti di cui al comma 1, il Ministro dell'interno procede alla nomina di un commissario ad acta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 196-bis, comma 1, che provvede a ottemperare alle richieste della CPC nel termine di trenta giorni dalla data di nomina.
            4. Decorso il termine di cui al comma 2, se la CPC non provvede ad emettere la certificazione al bilancio o al rendiconto di gestione, la certificazione si ritiene comunque utilmente assunta, in forma di silenzio assenso.
            5. La CPC procede alla verifica dei seguenti documenti contabili:

            a) bilancio di competenza e bilancio pluriennale attraverso l'analisi della verifica dei limiti di espansione di spesa in conformità alle previsioni della normativa vigente in tema di patto di stabilità interno, per competenza e per cassa;

            b) prospetti dei saldi programmatici per competenza e per cassa per gli anni successivi espressi dal documento di bilancio pluriennale;

            c) analisi dell'espansione della spesa corrente del personale e dei limiti consentiti dal documento di programmazione economica;

            d) analisi del grado di indebitamento e relativo ricorso al mercato in rapporto all'incidenza sulla spesa corrente degli interessi su mutui;

            e) analisi del grado di copertura degli oneri di spesa dei servizi diversi, in rapporto alle previsioni della legislazione vigente relativa agli enti sani o strutturalmente deficitari;

            f) rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 in termini di analisi del risultato economico e amministrativo e sue interrelazioni con le variazioni del conto del patrimonio;

            g) analisi del grado di smaltimento dei residui attivi e passivi;

            h) analisi del limite di utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

            i) analisi degli indicatori gestionali in rapporto ai dati dell'ultimo biennio;

            l) analisi del grado di coerenza del conto economico con le scritture finanziarie.

        Art. 196-quater (Rilascio della certificazione). - 1. La CPC conclude la propria attività di certificazione di cui all'articolo 196-ter con un giudizio di conformità dei documenti contabili alla legislazione vigente in materia, nonché allo statuto e al regolamento dell'ente locale interessato.
            2. Gli enti locali interessati in occasione del rilascio del certificato di conformità possono richiedere in sede di esame dei conti un'audizione per presentare memorie e controdeduzioni.
            3. Qualora dai dati dei documenti contabili possano prefigurarsi fattispecie di danno erariale la CPC inoltra gli atti alla procura regionale della Corte dei conti competente per territorio.
            4. L'apposizione del visto di conformità, salvo il caso in cui non si formi il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 196-ter, comma 4, è trasmessa all'ente interessato da parte della CPC entro sette giorni successivi alla data del rilascio.
            5. Gli enti locali trasmettono al competente ufficio territoriale del Governo le certificazioni di bilancio e del conto di bilancio alle scadenze di rito corredate delle certificazioni di conformità, ovvero degli estremi del silenzio assenso.
            6. In caso di mancata apposizione del visto la CPC formula prescrizioni all'ente locale per l'adeguamento dei documenti contabili analizzati da attuare entro i venti giorni successivi alla data di ricezione delle prescrizioni. In caso di protratto inadempimento il Ministro dell'interno procederà alla nomina di un commissario ad acta al fine di rendere gli atti conformi alle prescrizioni date.
            7. In caso di mancata trasmissione o adozione dei documenti di cui all'articolo 196-ter, comma 5, il Ministro dell'interno procede alla nomina di un commissario ad acta.
            8. Se la CPC, dall'esame dei documenti contabili trasmessi dagli enti locali, accerta l'esistenza delle condizioni per il ricorso alla dichiarazione di dissesto di cui all'articolo 244 richiede controdeduzioni all'ente locale interessato, che è tenuto a fornirle entro trenta giorni dalla data della richiesta.
            9. In caso di inadempimento da parte dell'ente locale alla richiesta di cui al comma 8, il Ministro dell'interno procede alla nomina di un commissario ad acta per produrre i chiarimenti richiesti, ovvero, se le CPC accerta l'esistenza delle condizioni per il ricorso alla dichiarazione di dissesto di cui all'articolo 244, fornisce i dati inerenti l'esistenza di crediti liquidi ed esigibili di terzi non soddisfatti capaci di compromettere l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili dello stesso ente.

        Art. 196-quinquies - (Ricorso). 1. Avverso i provvedimenti della CPC è ammesso ricorso alla sezione regionale della Corte dei conti in sede giurisdizionale competente per territorio con ricorso da depositare nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazioni del provvedimento della stessa CPC.
            2. Il presidente della sezione regionale della Corte dei conti di cui al comma 1 emette un decreto di fissazione del ricorso per l'udienza di discussione indicando i termini perentori entro cui, a cura del ricorrente, devono essere notificati il ricorso e il decreto alla CPC e alla procura regionale competente della stessa Corte.
            3. All'udienza di discussione, sentite le parti e udita pubblicamente la procura regionale competente, la corte emette dispositivo della sentenza nel termine di quindici giorni dalla discussione e, nei successivi trenta giorni deposita la sentenza con la relativa motivazione.
            4. Le decisioni sono appellabili davanti alla sezione centrale di appello della Corte dei conti nel termine di centoventi giorni dal deposito della sentenza di cui al comma 3.
            5. La sezione centrale di appello della Corte dei conti procede alla fissazione dell'udienza e alla discussione del ricorso ai sensi dei commi 2 e 3.

        Art. 196-sexies - (Compensi). 1. Ai componenti della CPC spetta il compenso previsto per il collegio dei revisori dei conti del comune con il più alto numero di abitanti facente parte dell'ambito territoriale della stessa CPC.
            2. Le spese relative ai compensi dei componenti della CPC sono poste a carico, in proporzione, degli enti locali facenti parte dell'ambito territoriale della stessa CPC, sottratti i trasferimenti erariali e i contributi ordinari, nonché dei competenti uffici territoriali del Governo".



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