XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4303
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 196 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 196-bis (Istituzione della commissione
provinciale di certificazione di bilancio). - 1. Nel
rispetto del principio di salvaguardia dell'autonomia
funzionale e gestionale degli enti locali territoriali di cui
all'articolo 1 è istituita presso ogni ufficio territoriale
del Governo la commissione provinciale di certificazione di
bilancio (CPC).
2. La CPC procede alla verifica e al monitoraggio
dei valori espressi dal documento di programmazione economica,
nel rendiconto di gestione, nel rispetto dei princìpi dettati
dalla legge finanziaria in materia di patto di stabilità
interno.
3. La CPC integra le funzioni di controllo interno
previste dall'articolo 196.
4. La CPC è costituita da tre componenti designati
dal prefetto della provincia di competenza e nominati con
decreto del Ministro dell'interno; un componente è scelto tra
i funzionari del Ministero dell'interno o del Ministero
dell'economia e delle finanze, con qualifica non inferiore a
direttore, un componente è scelto tra i consiglieri della
Corte dei conti in quiescenza e un componente è scelto tra
professionisti esterni esperti in discipline giuridiche ed
economiche.
5. L'incarico dei componenti di cui al comma 4 hanno
la durata di tre anni, rinnovabile una sola volta.
6. Qualora il numero dei comuni componenti la
provincia sia rilevante e la popolazione globale superi i
250.000 abitanti, è prevista la possibilità di istituire
sottocommissioni, costituite ai sensi del comma 4.
7. Si applicano ai componenti della CPC le
condizioni di incompatibilità stabilite dal primo comma
dell'articolo 2399 del codice civile.
8. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalità di fissazione dei compensi e di riparto
delle spese tra gli enti locali compresi nell'ambito
territoriale di competenza della CPC o della eventuale
sottocommissione costituita ai sensi del comma 6.
Art. 196-ter (Attività della CPC). - 1. Gli enti
locali, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di
previsione e pluriennale nonché del rendiconto di gestione
devono trasmettere alla CPC i relativi documenti contabili al
fine di consentire l'attività di verifica e di monitoraggio
dei dati da certificare.
2. L'attività di verifica e di monitoraggio della
CPC prevista al comma 1 deve concludersi entro trenta giorni
dalla presentazione dei documenti, mediante l'adozione di un
provvedimento di certificazione. Tale termine può essere
interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti
all'ente da fornire entro i venti giorni successivi.
3. In caso d'inadempimento degli enti locali nella
trasmissione dei documenti di cui al comma 1, il Ministro
dell'interno procede alla nomina di un commissario ad
acta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
196-bis, comma 1, che provvede a ottemperare alle
richieste della CPC nel termine di trenta giorni dalla data di
nomina.
4. Decorso il termine di cui al comma 2, se la CPC
non provvede ad emettere la certificazione al bilancio o al
rendiconto di gestione, la certificazione si ritiene comunque
utilmente assunta, in forma di silenzio assenso.
5. La CPC procede alla verifica dei seguenti
documenti contabili:
a) bilancio di competenza e bilancio pluriennale
attraverso l'analisi della verifica dei limiti di espansione
di spesa in conformità alle previsioni della normativa vigente
in tema di patto di stabilità interno, per competenza e per
cassa;
b) prospetti dei saldi programmatici per
competenza e per cassa per gli anni successivi espressi dal
documento di bilancio pluriennale;
c) analisi dell'espansione della spesa corrente
del personale e dei limiti consentiti dal documento di
programmazione economica;
d) analisi del grado di indebitamento e relativo
ricorso al mercato in rapporto all'incidenza sulla spesa
corrente degli interessi su mutui;
e) analisi del grado di copertura degli oneri di
spesa dei servizi diversi, in rapporto alle previsioni della
legislazione vigente relativa agli enti sani o strutturalmente
deficitari;
f) rendiconto della gestione di cui all'articolo
227 in termini di analisi del risultato economico e
amministrativo e sue interrelazioni con le variazioni del
conto del patrimonio;
g) analisi del grado di smaltimento dei residui
attivi e passivi;
h) analisi del limite di utilizzo dell'avanzo di
amministrazione;
i) analisi degli indicatori gestionali in rapporto
ai dati dell'ultimo biennio;
l) analisi del grado di coerenza del conto
economico con le scritture finanziarie.
Art. 196-quater (Rilascio della certificazione). - 1.
La CPC conclude la propria attività di certificazione di
cui all'articolo 196-ter con un giudizio di conformità
dei documenti contabili alla legislazione vigente in materia,
nonché allo statuto e al regolamento dell'ente locale
interessato.
2. Gli enti locali interessati in occasione del
rilascio del certificato di conformità possono richiedere in
sede di esame dei conti un'audizione per presentare memorie e
controdeduzioni.
3. Qualora dai dati dei documenti contabili possano
prefigurarsi fattispecie di danno erariale la CPC inoltra gli
atti alla procura regionale della Corte dei conti competente
per territorio.
4. L'apposizione del visto di conformità, salvo il
caso in cui non si formi il silenzio assenso ai sensi
dell'articolo 196-ter, comma 4, è trasmessa all'ente
interessato da parte della CPC entro sette giorni successivi
alla data del rilascio.
5. Gli enti locali trasmettono al competente ufficio
territoriale del Governo le certificazioni di bilancio e del
conto di bilancio alle scadenze di rito corredate delle
certificazioni di conformità, ovvero degli estremi del
silenzio assenso.
6. In caso di mancata apposizione del visto la CPC
formula prescrizioni all'ente locale per l'adeguamento dei
documenti contabili analizzati da attuare entro i venti giorni
successivi alla data di ricezione delle prescrizioni. In caso
di protratto inadempimento il Ministro dell'interno procederà
alla nomina di un commissario ad acta al fine di rendere
gli atti conformi alle prescrizioni date.
7. In caso di mancata trasmissione o adozione dei
documenti di cui all'articolo 196-ter, comma 5, il
Ministro dell'interno procede alla nomina di un commissario
ad acta.
8. Se la CPC, dall'esame dei documenti contabili
trasmessi dagli enti locali, accerta l'esistenza delle
condizioni per il ricorso alla dichiarazione di dissesto di
cui all'articolo 244 richiede controdeduzioni all'ente locale
interessato, che è tenuto a fornirle entro trenta giorni dalla
data della richiesta.
9. In caso di inadempimento da parte dell'ente
locale alla richiesta di cui al comma 8, il Ministro
dell'interno procede alla nomina di un commissario ad
acta per produrre i chiarimenti richiesti, ovvero, se le
CPC accerta l'esistenza delle condizioni per il ricorso alla
dichiarazione di dissesto di cui all'articolo 244, fornisce i
dati inerenti l'esistenza di crediti liquidi ed esigibili di
terzi non soddisfatti capaci di compromettere l'assolvimento
delle funzioni e dei servizi indispensabili dello stesso
ente.
Art. 196-quinquies - (Ricorso). 1. Avverso i
provvedimenti della CPC è ammesso ricorso alla sezione
regionale della Corte dei conti in sede giurisdizionale
competente per territorio con ricorso da depositare nel
termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o
dalla notificazioni del provvedimento della stessa CPC.
2. Il presidente della sezione regionale della Corte
dei conti di cui al comma 1 emette un decreto di fissazione
del ricorso per l'udienza di discussione indicando i termini
perentori entro cui, a cura del ricorrente, devono essere
notificati il ricorso e il decreto alla CPC e alla procura
regionale competente della stessa Corte.
3. All'udienza di discussione, sentite le parti e
udita pubblicamente la procura regionale competente, la corte
emette dispositivo della sentenza nel termine di quindici
giorni dalla discussione e, nei successivi trenta giorni
deposita la sentenza con la relativa motivazione.
4. Le decisioni sono appellabili davanti alla
sezione centrale di appello della Corte dei conti nel termine
di centoventi giorni dal deposito della sentenza di cui al
comma 3.
5. La sezione centrale di appello della Corte dei
conti procede alla fissazione dell'udienza e alla discussione
del ricorso ai sensi dei commi 2 e 3.
Art. 196-sexies - (Compensi). 1. Ai componenti della
CPC spetta il compenso previsto per il collegio dei revisori
dei conti del comune con il più alto numero di abitanti
facente parte dell'ambito territoriale della stessa CPC.
2. Le spese relative ai compensi dei componenti
della CPC sono poste a carico, in proporzione, degli enti
locali facenti parte dell'ambito territoriale della stessa
CPC, sottratti i trasferimenti erariali e i contributi
ordinari, nonché dei competenti uffici territoriali del
Governo".