XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4290
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 29
dicembre 2000, n. 401, sono inseriti i seguenti:
"1-bis- Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere, previa autorizzazione della
regione, nonché i policlinici universitari e gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili per le spese del
Servizio sanitario nazionale, hanno facoltà di bandire
concorsi riservati per titoli, integrati da colloquio, nei
limiti delle dotazioni organiche definite e approvate e nel
rispetto dei princìpi desumibili dall'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per provvedere alla
copertura del 50 per cento dei posti vacanti appartenenti ai
profili delle professioni sanitarie infermieristiche e di
tecnico sanitario.
1-ter. I concorsi di cui al comma 1-bis sono
riservati ai soggetti che, nei cinque anni precedenti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno
prestato corrispondente servizio per un periodo complessivo,
anche se non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi
con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di
personale assente ovvero per la temporanea copertura di posti
vacanti presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere,
policlinici universitari, IRCCS; nonché ai soggetti
riconosciuti idonei, nei cinque anni precedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, in concorsi per
titoli ed esami nei corrispondenti profili professionali
banditi da aziende sanitarie locali e da aziende speciali,
policlinici universitari e IRCCS".
2. Alla rubrica dell'articolo 2 della legge 29 dicembre
2000, n. 401, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, dopo le parole: "di medici incaricati provvisori"
sono inserite le seguenti: ", di personale delle professioni
sanitarie infermieristiche e di tecnico sanitario".