XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4289
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. E' istituita un'Assemblea per la riforma della
Costituzione, di seguito denominata "Assemblea", con il
compito di predisporre un nuovo testo della parte seconda
della Costituzione.
Art. 2.
1. L'Assemblea è composta da centoventi membri, eletti a
suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e
segreto, dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per
l'elezione della Camera dei deputati.
2. Ai fini delle elezioni per l'Assemblea di cui al comma
1 nessuna regione può esprimere un numero di membri inferiore
a cinque. Il Molise ne esprime due e la Valle d'Aosta uno. La
ripartizione dei seggi tra le regioni è effettuata con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, in proporzione alla popolazione delle regioni
quale risulta dall'ultimo censimento generale.
3. L'elezione dell'Assemblea avviene ai sensi del decreto
legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, le cui
disposizioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
sono modificate sulla base delle prescrizioni di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo ed altresì coordinate, per quel
che riguarda il procedimento elettorale preparatorio, lo
svolgimento delle operazioni di voto e la disciplina
dell'elettorato attivo e passivo, con le disposizioni vigenti
per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
4. Fanno parte di diritto dell'Assemblea i deputati
all'Assemblea costituente eletta nel 1946 che dichiarino la
loro disponibilità entro sette giorni dalla elezione
dell'Assemblea.
Art. 3.
1. L'ufficio di membro dell'Assemblea è incompatibile con
qualunque altra carica pubblica e con l'esercizio di qualsiasi
altra attività professionale.
2. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni
degli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione.
3. L'Assemblea giudica sui titoli di ammissione dei propri
membri.
Art. 4.
1. Le elezioni per l'Assemblea sono indette con decreto
del Presidente della Repubblica entro un mese dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Nel decreto di indizione di cui al comma 1 è stabilito
altresì il giorno per lo svolgimento delle elezioni, che
devono comunque avere luogo nel periodo compreso tra il
trentesimo ed il sessantesimo giorno successivi alla data di
emanazione del decreto medesimo. La prima seduta
dell'Assemblea ha luogo entro venti giorni dalla data delle
elezioni.
3. Nel decreto di indizione di cui al comma 1 è inoltre
indicata la sede dell'Assemblea e dei suoi uffici.
Art. 5.
1. L'Assemblea approva il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti ed elegge tra i suoi
membri il presidente, due vicepresidenti e quattro segretari,
che ne costituiscono l'Ufficio di presidenza.
Art. 6.
1. L'Assemblea provvede alle spese e alla gestione delle
risorse ad essa attribuite secondo le modalità stabilite
dall'Ufficio di presidenza.
2. L'apparato di supporto ai lavori dell'Assemblea è
costituito da personale messo a disposizione dalle Presidenze
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla
base di intese tra i rispettivi Uffici di presidenza. Per
ulteriori, motivate esigenze, l'Assemblea può altresì disporre
di personale comandato dalle amministrazioni pubbliche.
Art. 7.
1. L'Assemblea conclude i suoi lavori con l'approvazione,
a maggioranza assoluta dei componenti, entro nove mesi dalla
data della prima seduta, del testo di cui all'articolo 1. Il
testo approvato è immediatamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Il testo approvato è sottoposto a referendum
popolare, da effettuare entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del medesimo testo nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Qualora un quarto dei componenti dell'Assemblea
presenti un testo di minoranza, quest'ultimo è pubblicato
nelle forme previste dal comma 1 ed è sottoposto a
referendum popolare in alternativa al testo approvato
con la maggioranza di cui al medesimo comma 1.
4. Il testo sottoposto a referendum è promulgato se
è approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Il testo approvato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
entro un mese dalla data in cui si è svolto il
referendum popolare ed entra in vigore sei mesi dopo la
data della sua pubblicazione.
5. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al
comma 4.