XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4287
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per il secondo ciclo scolastico, previsto dalla legge
28 marzo 2003, n. 53, in fase sperimentale e a decorrere
dall'anno scolastico 2004-2005, l'adozione dei libri di testo
è lasciata alla libera scelta dello studente, ai fini della
più ampia realizzazione del diritto allo studio, nell'ambito
delle modalità previste dalla presente legge. La concreta
realizzazione del piano di offerta formativa e la libertà di
insegnamento appartengono al docente che le gestisce, anche
con l'utilizzo di sussidi didattici integrativi, con ampia
autonomia.
Art. 2.
1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il registro pubblico dei libri
di testo. Le case editrici accreditano, previo accertamento
tecnico-scientifico, i libri di testo nel registro pubblico
dei libri di testo.
2. Il registro pubblico di cui al comma 1 assolve alle
seguenti funzioni:
a) indica quali sono i testi che possono essere
adottati liberamente dagli studenti, con le modalità previste
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 5;
b) garantisce la validità didattica dei libri di
testo nelle scuole del secondo ciclo scolastico, pubbliche e
private, del territorio nazionale;
c) fornisce ai docenti adeguate informazioni
didattiche sui libri di testo, prima della loro adozione, al
fine di garantire, nell'esercizio della libertà di
insegnamento, la possibilità di indirizzare lo studente verso
una scelta idonea e ponderata.
Art. 3.
1. L'iscrizione dei libri di testo nel registro pubblico
previsto dall'articolo 2, avviene previo accertamento
tecnico-scientifico effettuato da una apposita commissione,
nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
2. La commissione di cui al comma 1 è istituita presso lo
stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca ed è costituita da alte personalità della cultura, da
rappresentanti delle associazioni dei genitori e degli
studenti, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
docenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca garantendo il più ampio
pluralismo culturale.
Art. 4.
1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 7
del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserita
la seguente:
"e-bis) per il secondo ciclo scolastico, previsto
dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, in fase sperimentale a
decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, provvede
all'adozione dei programmi didattici indicati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i
consigli di interclasse o di classe, indirizza gli studenti
nella scelta dei libri di testo e, nei limiti delle
disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o
di istituto, alla scelta dei sussidi didattici".
Art. 5.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è adottato il regolamento di
attuazione della medesima legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.