XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4287




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per il secondo ciclo scolastico, previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, in fase sperimentale e a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, l'adozione dei libri di testo è lasciata alla libera scelta dello studente, ai fini della più ampia realizzazione del diritto allo studio, nell'ambito delle modalità previste dalla presente legge. La concreta realizzazione del piano di offerta formativa e la libertà di insegnamento appartengono al docente che le gestisce, anche con l'utilizzo di sussidi didattici integrativi, con ampia autonomia.


Art. 2.

        1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il registro pubblico dei libri di testo. Le case editrici accreditano, previo accertamento tecnico-scientifico, i libri di testo nel registro pubblico dei libri di testo.
        2. Il registro pubblico di cui al comma 1 assolve alle seguenti funzioni:

            a) indica quali sono i testi che possono essere adottati liberamente dagli studenti, con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 5;

            b) garantisce la validità didattica dei libri di testo nelle scuole del secondo ciclo scolastico, pubbliche e private, del territorio nazionale;

            c) fornisce ai docenti adeguate informazioni didattiche sui libri di testo, prima della loro adozione, al fine di garantire, nell'esercizio della libertà di insegnamento, la possibilità di indirizzare lo studente verso una scelta idonea e ponderata.

Art. 3.

        1. L'iscrizione dei libri di testo nel registro pubblico previsto dall'articolo 2, avviene previo accertamento tecnico-scientifico effettuato da una apposita commissione, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        2. La commissione di cui al comma 1 è istituita presso lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è costituita da alte personalità della cultura, da rappresentanti delle associazioni dei genitori e degli studenti, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei docenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantendo il più ampio pluralismo culturale.


Art. 4.

        1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserita la seguente:

        "e-bis) per il secondo ciclo scolastico, previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, in fase sperimentale a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, provvede all'adozione dei programmi didattici indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i consigli di interclasse o di classe, indirizza gli studenti nella scelta dei libri di testo e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici".


Art. 5.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



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