XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4286




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Le isole della laguna di Venezia comprese nell'elenco di cui all'allegato A, annesso alla presente legge, sono riconosciute dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile. Lo Stato, sulla base di specifici progetti, fornisce ai comuni di Venezia, di Cavallino-Treporti e di Chioggia le risorse necessarie al fine di tutelare la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi attinenti alle seguenti materie:

                a) preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, della salute, anche mediante l'attivazione di presìdi sanitari, al diritto allo studio e alla formazione professionale;

                b) ove non in contrasto con specifiche direttive comunitarie, attivazione di misure per la promozione e lo sviluppo, per la riconversione eco-compatibile di attività economiche legate alla pesca, all'agricoltura, all'artigianato, all'industria, con particolare riferimento alla cantieristica, al vetro artistico, al merletto;

                c) pianificazione e coordinamento delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza;

                d) realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di:

                1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro, teleformazione;

                2) servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e servizi di navigazione, assistiti da reti satellitari;

                3) produzioni energetiche rinnovabili;
                4) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti;

                5) rifornimento idrico anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

                e) tutela e valorizzazione ambientale, dei beni culturali e archeologici, civili e religiosi ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente sulle aree protette, della legislazione speciale per Venezia e in materia di beni e attività culturali;

                f) misure specifiche per la piena accessibilità delle isole da parte dei disabili e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

                g) nelle isole abbandonate della laguna di Venezia, di cui all'allegato A, annesso alla presente legge, misure atte a favorire l'insediamento di attività culturali e produttive eco-compatibili pubbliche e private;

                h) promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

                1) la facoltà ai comuni di Venezia, di Cavallino-Treporti e di Chioggia di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e di contenimento dei relativi flussi;

                2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi da e per le isole minori, a favore dei residenti e dei turisti;

                3) la promozione in Italia ed in ambito internazionale dei marchi di qualità del vetro di Murano, del merletto di Burano e di Pellestrina, delle imbarcazioni in legno, dei prodotti agricoli delle isole dell'estuario, della maricoltura.


Art. 2.

(Programma annuale e finanziamento).

        1. I comuni di Venezia, di Cavallino-Treporti e di Chioggia presentano, annualmente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui progetti e i programmi di cui all'articolo 1. La relazione illustra, inoltre, lo stato delle singole comunità isolane, gli effetti prevedibili dei provvedimenti adottati e le ulteriori misure sociali ed economiche ritenute necessarie. La Presidenza del Consiglio dei ministri invia tale relazione al Parlamento.
        2. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati, nell'ambito delle normative e della legislazione di settore, utilizzando le risorse ordinarie del bilancio dello Stato allo scopo stanziate, nonché finalizzando parte delle risorse che, annualmente, lo Stato attribuisce al comune di Venezia ai sensi della legislazione speciale di cui alle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni.


Art. 3.

(Trasferimento al comune di Venezia di beni già destinati
a funzioni di difesa nazionale).

        1. Al fine di favorire la loro valorizzazione produttiva, commerciale, turistica e culturale, i beni demaniali e patrimoniali già destinati a funzioni di difesa nazionale presenti nel territorio delle isole di cui all'allegato A, annesso alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 4, sono trasferiti, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del comune di Venezia salvo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, non sia accertata, con decreto del Ministro della difesa, la destinazione in atto dei medesimi alle rispettive finalità istituzionali.
        2. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per i beni e le attività culturali relativamente agli immobili soggetti a tutela, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, definisce le modalità del trasferimento dei beni di cui al medesimo comma 1.

Art. 4.

(Recupero del complesso denominato "Idroscalo G. Miraglia
e Forte di S. Andrea").

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Venezia, nel rispetto dei vincoli storico-artistici ed ambientali vigenti, ha la facoltà di bandire una gara ad evidenza pubblica, per la gestione e la realizzazione di opere nel complesso denominato "Idroscalo G. Miraglia e Forte di S. Andrea Vignole". Alla gara possono partecipare soggetti pubblici e privati.
        2. Il bando di gara di cui al comma 1 comprende:

                a) il piano di recupero dell'area, che prevede la realizzazione di opere da destinare alle attività della nautica da diporto, agli impianti connessi, alla manutenzione e alla riparazione di imbarcazioni, alle attività fieristiche e ricettive, alla ristorazione, alla realizzazione e alla manutenzione di aree destinate al verde pubblico. Sono inoltre garantiti dal soggetto aggiudicatario spazi da destinare a finalità pubbliche, culturali e sociali;

                b) il piano economico-finanziario per la gestione, corredato dalle garanzie finanziarie;

                c) un piano di trasporti di cose e persone, improntato al risparmio energetico e al basso impatto ambientale.

        3. Nel bando di gara è altresì indicato, da parte dello Stato, il canone concessorio che va a beneficio del competente ufficio dell'Agenzia del demanio.
        4. Entro tre mesi dalla conclusione della gara il comune di Venezia individua il soggetto aggiudicatario.
        5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato, di intesa con il comune di Venezia, individua un'area, anche nel territorio dello stesso comune, dove localizzare le attività del battaglione Serenissima.
        6. Entro sei mesi dalla comunicazione del comune di Venezia dell'avvenuta aggiudicazione ai sensi del comma 4, lo Stato concede, in regime di concessione, al soggetto aggiudicatario, per trenta anni, il compendio denominato "idroscalo G. Miraglia e forte di S. Andrea Vignole".
        7. Nel decreto di concessione di cui al comma 6 sono dichiarate la compatibilità ambientale e la pubblica utilità dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attività previste nel progetto approvato.


Art. 5.

(Realizzazione di progetti di e-government nelle
isole minori).

        1. Al fine di favorire nelle isole minori l'innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e l'integrazione dei servizi erogati dalle diverse amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la quota del fondo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da destinare alla realizzazione di progetti di e-government nelle isole di cui all'allegato A annesso alla presente legge e sono altresì definite le procedure e le modalità di utilizzo di tale quota.


Art. 6.

(Marchi di qualità ambientale).

        1. I comuni di Venezia, di Cavallino-Treporti e di Chioggia si avvalgono della consulenza e delle strutture operative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le seguenti finalità:

                a) istituzione di marchi di certificazione di qualità ambientale da attribuire a siti locali, al fine di valorizzare le qualità ambientali delle isole anche in riferimento alle modalità architettoniche e all'uso di materiali compatibili con l'ambiente;

                b) accesso ai marchi di qualità ambientale già esistenti, in particolare alla certificazione europea dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione-ISO.



Allegato A
(v. articolo 1)


ELENCO DELLE ISOLE DELLA LAGUNA DI VENEZIA


          Torcello, Burano, S. Erasmo, Murano, Le Vignole-S. Andrea, Giudecca, Lido, Malamocco-Alberoni, Pellestrina, S. Giorgio in Alga, S. Spirito, Poveglia, S. Giacomo in Paludo, Lazzaretto Nuovo, Lazzaretto Vecchio, San Francesco del Deserto, Lio Piccolo, Mesole, Saccagnana.



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