XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4286
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Le isole della laguna di Venezia comprese nell'elenco
di cui all'allegato A, annesso alla presente legge, sono
riconosciute dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile. Lo
Stato, sulla base di specifici progetti, fornisce ai comuni di
Venezia, di Cavallino-Treporti e di Chioggia le risorse
necessarie al fine di tutelare la loro specificità culturale,
ambientale e sociale mediante appositi interventi attinenti
alle seguenti materie:
a) preservazione delle condizioni di base per un
insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento
alla tutela dell'ambiente, della salute, anche mediante
l'attivazione di presìdi sanitari, al diritto allo studio e
alla formazione professionale;
b) ove non in contrasto con specifiche direttive
comunitarie, attivazione di misure per la promozione e lo
sviluppo, per la riconversione eco-compatibile di attività
economiche legate alla pesca, all'agricoltura,
all'artigianato, all'industria, con particolare riferimento
alla cantieristica, al vetro artistico, al merletto;
c) pianificazione e coordinamento delle operazioni
di soccorso in situazioni di emergenza;
d) realizzazione di progetti finalizzati allo
sviluppo di:
1) servizi di telecomunicazione per telemedicina,
telelavoro, teleformazione;
2) servizi di trasporto, di rifornimento di
combustibili e servizi di navigazione, assistiti da reti
satellitari;
3) produzioni energetiche rinnovabili;
4) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei
rifiuti;
5) rifornimento idrico anche mediante potabilizzazione
e desalinizzazione;
e) tutela e valorizzazione ambientale, dei beni
culturali e archeologici, civili e religiosi ai sensi di
quanto previsto dalla normativa vigente sulle aree protette,
della legislazione speciale per Venezia e in materia di beni e
attività culturali;
f) misure specifiche per la piena accessibilità
delle isole da parte dei disabili e per l'abbattimento delle
barriere architettoniche;
g) nelle isole abbandonate della laguna di
Venezia, di cui all'allegato A, annesso alla presente legge,
misure atte a favorire l'insediamento di attività culturali e
produttive eco-compatibili pubbliche e private;
h) promozione e qualificazione dell'offerta
turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura,
della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre
attività produttive, con la possibilità di prevedere:
1) la facoltà ai comuni di Venezia, di
Cavallino-Treporti e di Chioggia di regolamentare l'accesso
dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e
di contenimento dei relativi flussi;
2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi da e
per le isole minori, a favore dei residenti e dei turisti;
3) la promozione in Italia ed in ambito internazionale
dei marchi di qualità del vetro di Murano, del merletto di
Burano e di Pellestrina, delle imbarcazioni in legno, dei
prodotti agricoli delle isole dell'estuario, della
maricoltura.
Art. 2.
(Programma annuale e finanziamento).
1. I comuni di Venezia, di Cavallino-Treporti e di
Chioggia presentano, annualmente, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri una relazione sui progetti e i
programmi di cui all'articolo 1. La relazione illustra,
inoltre, lo stato delle singole comunità isolane, gli effetti
prevedibili dei provvedimenti adottati e le ulteriori misure
sociali ed economiche ritenute necessarie. La Presidenza del
Consiglio dei ministri invia tale relazione al Parlamento.
2. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati,
nell'ambito delle normative e della legislazione di settore,
utilizzando le risorse ordinarie del bilancio dello Stato allo
scopo stanziate, nonché finalizzando parte delle risorse che,
annualmente, lo Stato attribuisce al comune di Venezia ai
sensi della legislazione speciale di cui alle leggi 16 aprile
1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, 5 febbraio 1992, n.
139, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Trasferimento al comune di Venezia di beni già destinati
a funzioni di difesa nazionale).
1. Al fine di favorire la loro valorizzazione produttiva,
commerciale, turistica e culturale, i beni demaniali e
patrimoniali già destinati a funzioni di difesa nazionale
presenti nel territorio delle isole di cui all'allegato A,
annesso alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto
all'articolo 4, sono trasferiti, a titolo gratuito, al
patrimonio disponibile del comune di Venezia salvo che, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge,
non sia accertata, con decreto del Ministro della difesa, la
destinazione in atto dei medesimi alle rispettive finalità
istituzionali.
2. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per i beni e
le attività culturali relativamente agli immobili soggetti a
tutela, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 1, definisce le modalità del trasferimento dei beni di
cui al medesimo comma 1.
Art. 4.
(Recupero del complesso denominato "Idroscalo G. Miraglia
e Forte di S. Andrea").
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il comune di Venezia, nel rispetto dei vincoli
storico-artistici ed ambientali vigenti, ha la facoltà di
bandire una gara ad evidenza pubblica, per la gestione e la
realizzazione di opere nel complesso denominato "Idroscalo G.
Miraglia e Forte di S. Andrea Vignole". Alla gara possono
partecipare soggetti pubblici e privati.
2. Il bando di gara di cui al comma 1 comprende:
a) il piano di recupero dell'area, che prevede la
realizzazione di opere da destinare alle attività della
nautica da diporto, agli impianti connessi, alla manutenzione
e alla riparazione di imbarcazioni, alle attività fieristiche
e ricettive, alla ristorazione, alla realizzazione e alla
manutenzione di aree destinate al verde pubblico. Sono inoltre
garantiti dal soggetto aggiudicatario spazi da destinare a
finalità pubbliche, culturali e sociali;
b) il piano economico-finanziario per la gestione,
corredato dalle garanzie finanziarie;
c) un piano di trasporti di cose e persone,
improntato al risparmio energetico e al basso impatto
ambientale.
3. Nel bando di gara è altresì indicato, da parte dello
Stato, il canone concessorio che va a beneficio del competente
ufficio dell'Agenzia del demanio.
4. Entro tre mesi dalla conclusione della gara il comune
di Venezia individua il soggetto aggiudicatario.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, lo Stato, di intesa con il comune di Venezia,
individua un'area, anche nel territorio dello stesso comune,
dove localizzare le attività del battaglione Serenissima.
6. Entro sei mesi dalla comunicazione del comune di
Venezia dell'avvenuta aggiudicazione ai sensi del comma 4, lo
Stato concede, in regime di concessione, al soggetto
aggiudicatario, per trenta anni, il compendio denominato
"idroscalo G. Miraglia e forte di S. Andrea Vignole".
7. Nel decreto di concessione di cui al comma 6 sono
dichiarate la compatibilità ambientale e la pubblica utilità
dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni permesso,
autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente
la realizzazione di tutte le opere ed attività previste nel
progetto approvato.
Art. 5.
(Realizzazione di progetti di e-government nelle
isole minori).
1. Al fine di favorire nelle isole minori l'innovazione
dei servizi ai cittadini e alle imprese attraverso l'impiego
di tecnologie informatiche e l'integrazione dei servizi
erogati dalle diverse amministrazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la quota del
fondo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 103 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da
destinare alla realizzazione di progetti di e-government
nelle isole di cui all'allegato A annesso alla presente legge
e sono altresì definite le procedure e le modalità di utilizzo
di tale quota.
Art. 6.
(Marchi di qualità ambientale).
1. I comuni di Venezia, di Cavallino-Treporti e di
Chioggia si avvalgono della consulenza e delle strutture
operative del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio per le seguenti finalità:
a) istituzione di marchi di certificazione di
qualità ambientale da attribuire a siti locali, al fine di
valorizzare le qualità ambientali delle isole anche in
riferimento alle modalità architettoniche e all'uso di
materiali compatibili con l'ambiente;
b) accesso ai marchi di qualità ambientale già
esistenti, in particolare alla certificazione europea
dell'Organizzazione internazionale per la
standardizzazione-ISO.
Allegato A
(v. articolo 1)
ELENCO DELLE ISOLE DELLA LAGUNA DI VENEZIA
Torcello, Burano, S. Erasmo, Murano, Le Vignole-S.
Andrea, Giudecca, Lido, Malamocco-Alberoni, Pellestrina, S.
Giorgio in Alga, S. Spirito, Poveglia, S. Giacomo in Paludo,
Lazzaretto Nuovo, Lazzaretto Vecchio, San Francesco del
Deserto, Lio Piccolo, Mesole, Saccagnana.