XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4284
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198, sono aggiunte, in fine, le parole: ",
salvo il caso in cui il comune o altro ente sovracomunale o
gruppo di comuni aderenti ad un accordo nelle forme di legge,
abbia già predisposto un piano di installazione delle
infrastrutture medesime, in relazione al quale sia già stato
espresso parere favorevole da parte dell'ente regionale
competente".