XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4282
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' vietata qualsiasi operazione di selezione e di
incrocio delle razze canine che mira a sviluppare
l'aggressività degli animali stessi.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è
punito con l'arresto da tre a dodici mesi e con l'ammenda da
1.000 a 5.000 euro.
Art. 2.
1. E' vietato acquistare, possedere e comunque detenere a
qualsiasi titolo cani potenzialmente pericolosi, ai
delinquenti abituali o per tendenza, a chi è sottoposto a
misura di prevenzione o di sicurezza personale, a chiunque ha
riportato condanna, anche non definitiva, ad una pena
superiore a tre anni e a coloro che hanno riportato condanna,
anche non definitiva, per il reato di cui all'articolo 727 del
codice penale.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è
punito con l'arresto da tre a dodici mesi e con l'ammenda da
1.000 a 5.000 euro.
Art. 3.
1. Chiunque possiede o detiene cani potenzialmente
pericolosi è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione
di responsabilità civile per danni contro terzi, definita
secondo i massimali e i tempi di durata stabiliti dal
Ministero delle attività produttive.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 300 a 750 euro.
Art. 4.
1. E' vietato abbandonare i cani, a qualunque razza essi
appartengono. Chiunque intenda disfarsi di un cane è tenuto ad
affidare l'animale alle strutture veterinarie pubbliche.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è
punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 250 a
1.000 euro.
Art. 5.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, chiunque possiede o detiene cani pitbull
deve sottoporli ad intervento di sterilizzazione presso
strutture veterinarie pubbliche che rilasciano la relativa
certificazione.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è
punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 250 a
1.000 euro.