XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4270
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini del risanamento e della riqualificazione
ambientale del comune di Biancavilla, inserito nel Programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati di interesse nazionale, di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18
settembre 2001, n. 468, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 13 del 16 gennaio 2002, è autorizzato il limite di
impegno di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006.
Art. 2.
1. Gli stanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi a
soggetti pubblici e privati per gli interventi di completo
rifacimento degli intonaci degli edifici e delle abitazioni
civili al fine di limitare il più possibile la dispersione
delle polveri di amianto nell'atmosfera i cui effetti si sono
dimostrati estremamente nocivi per la salute pubblica.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalità di
erogazione dei contributi nei limiti delle risorse disponibili
nonché la relativa ripartizione.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.