XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4270




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini del risanamento e della riqualificazione ambientale del comune di Biancavilla, inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2002, è autorizzato il limite di impegno di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.


Art. 2.

        1. Gli stanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi a soggetti pubblici e privati per gli interventi di completo rifacimento degli intonaci degli edifici e delle abitazioni civili al fine di limitare il più possibile la dispersione delle polveri di amianto nell'atmosfera i cui effetti si sono dimostrati estremamente nocivi per la salute pubblica.
        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi nei limiti delle risorse disponibili nonché la relativa ripartizione.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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