XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4255




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di conseguire un più elevato livello di efficienza e di efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 5 mila unità, di cui 4.500 appartenenti al settore operativo, area funzionale B, posizione economica B-1, profilo vigile del fuoco.
        2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle unità di cui al comma 1 e, contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per qualifiche professionali e per posizioni economiche, nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato dal citato comma 1.
        3. Alla copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico disposto dal comma 1, si provvede nella misura del 100 per cento mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001.
        4. Ai fini di cui al comma 1, la validità delle graduatorie indicate al comma 3 è prorogata fino al 31 dicembre 2005.

Art. 2.

        1. I corsi per gli allievi vigili del fuoco permanenti sono svolti in due fasi: la prima della durata di due mesi, presso le scuole antincendi di Roma e la seconda, della durata di quattro mesi, presso i comandi regionali e provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del luogo di residenza degli allievi vigili del fuoco.
        2. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso tecnico-professionale secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
        3. Qualora non sia incompatibile con le esigenze logistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il servizio di vigile del fuoco deve essere effettuato nel territorio della regione di residenza dello stesso vigile del fuoco.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 101.550.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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