XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4255
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di conseguire un più elevato livello di
efficienza e di efficacia nello svolgimento dei compiti e
delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 5 mila unità,
di cui 4.500 appartenenti al settore operativo, area
funzionale B, posizione economica B-1, profilo vigile del
fuoco.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
distribuzione per profili professionali delle unità di cui al
comma 1 e, contestualmente alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
per qualifiche professionali e per posizioni economiche, nel
limite del numero dei posti dell'organico vigente come
incrementato dal citato comma 1.
3. Alla copertura dei posti derivanti dall'incremento di
organico disposto dal comma 1, si provvede nella misura del
100 per cento mediante l'assunzione degli idonei della
graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del
fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie
speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e mediante l'assunzione
degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173
posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero
dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 92 del 20 novembre
2001.
4. Ai fini di cui al comma 1, la validità delle
graduatorie indicate al comma 3 è prorogata fino al 31
dicembre 2005.
Art. 2.
1. I corsi per gli allievi vigili del fuoco permanenti
sono svolti in due fasi: la prima della durata di due mesi,
presso le scuole antincendi di Roma e la seconda, della durata
di quattro mesi, presso i comandi regionali e provinciali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco del luogo di residenza
degli allievi vigili del fuoco.
2. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso
tecnico-professionale secondo modalità e criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno.
3. Qualora non sia incompatibile con le esigenze
logistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il
servizio di vigile del fuoco deve essere effettuato nel
territorio della regione di residenza dello stesso vigile del
fuoco.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato complessivamente in 101.550.000 euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.