XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4254
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge stabilisce le agevolazioni da
riconoscere alle piccole imprese fino a cinque dipendenti, in
qualsiasi forma giuridica costituite, ai professionisti anche
in forma associata fino a tre dipendenti e alle società
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
e successive modificazioni, senza limiti di dipendenti e di
soci lavoratori. Le agevolazioni sono volte a ridurre le
eventuali difficoltà organizzative derivanti ai citati
soggetti da sopraggiunti stati di maternità delle dipendenti
nonché da congedi di paternità o parentali dei dipendenti, che
possono essere causa di limitazioni qualitative e quantitative
delle prestazioni erogate o dei prodotti offerti e
compromettere la posizione sul mercato dei soggetti stessi.
2. Sono fatte salve le norme in materia stabilite dal
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni.
Art. 2.
(Condizioni).
1. Le agevolazioni si applicano alle imprese e alle
cooperative sociali di cui all'articolo 1 che hanno da uno a
più dipendenti o soci lavoratori con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, in congedo per maternità o per paternità
oppure dipendenti genitori o soci lavoratori genitori, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, che usufruiscono
dei periodi di congedo parentale previsti dal testo unico di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, quando superano i due mesi in un'unica
soluzione nel corso dell'anno solare.
Art. 3.
(Agevolazioni).
1. Il limite temporale previsto dal comma 2 dell'articolo
4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e successive modificazioni, per la sostituzione di
personale qualificato è ampliato fino a novanta giorni nei
casi di maternità obbligatoria; negli altri casi la
sostituzione può essere anticipata per un periodo comunque non
superiore alla durata del congedo e comunque per non più di
novanta giorni.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2 della presente legge
lo sgravio contributivo di cui al primo periodo del comma 3
dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, è elevato al 100 per cento, sia in
favore del datore di lavoro che del lavoratore assunto in
sostituzione, qualora il rapporto si mantenga per tutta la
durata dell'astensione obbligatoria o, nel caso di congedi di
maternità, paternità e parentali, se la durata degli stessi è
di almeno due mesi continuativi nel corso dell'anno solare. Il
beneficio è riconosciuto e conguagliato nella retribuzione
relativa all'ultimo mese di sostituzione.
3. Nel caso le parti interessate, individuate nel datore
di lavoro, nel sostituito e nel sostituto, concordino un
periodo di sostituzione di almeno dodici mesi, inclusi i mesi
che precedono l'astensione obbligatoria, all'indennità
spettante nel periodo di astensione facoltativa a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si aggiunge
una indennità di valore pari al 30 per cento a carico del
datore di lavoro. Quest'ultimo, a valere quale contributo di
formazione professionale del sostituto lavoratore, beneficia
di un credito d'imposta di pari importo da utilizzare nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui si
manifesta il requisito temporale del dodicesimo mese e per
tutti i mesi maturati nel periodo. La parte restante è
scomputata dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio
successivo.
4. Qualora al rientro del lavoratore sostituito il
sostituto sia confermato, anche con contratto di lavoro a
tempo parziale pari a almeno il 50 per cento, o con contratto
di lavoro a tempo determinato pari almeno a tre mesi, il
datore di lavoro si avvale per un uguale periodo dello sgravio
contributivo di cui al comma 2. Nel caso in cui il contratto
di lavoro sia o sia trasformato a tempo indeterminato, lo
sgravio è valido per il primo anno di riconferma. Le
agevolazioni di cui al presente comma sono concesse a
condizione che per tutta la durata del beneficio non avvengano
riduzioni di personale precedentemente in forza con contratto
di lavoro a tempo indeterminato. Qualora tale riduzione
avvenga per dimissioni, il dimissionario deve essere
sostituito entro sessanta giorni dalla cessazione effettiva
del rapporto di lavoro.
5. Il costo effettivamente sostenuto dal datore di lavoro
per le sostituzioni di cui alla presente legge viene escluso
dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive, definita ai sensi del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Provvedimenti regionali).
1. E' facoltà delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano stabilire nell'ambito dell'autonomia
impositiva decentrata, provvedimenti di sostegno alle piccole
imprese, ai professionisti e alle società cooperative sociali
individuati ai sensi dell'articolo 1, nel rispetto dei
principi contenuti nella presente legge.
Art. 5.
(Norme di coordinamento).
1. Allo scopo di conferire organicità e sistematicità alle
norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo al fine di apportare al testo unico di cui
al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, le modifiche necessarie sulla base dei principi
e dei criteri desumibili dalla presente legge, garantendo la
coerenza logica e sistematica nonché la semplificazione del
linguaggio normativo.
2. Nell'ambito dell'esercizio della delega ai sensi del
comma 1 il Governo, sentite le organizzazioni di categoria,
professionali e sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale, provvede altresì all'individuazione dei
lavoratori qualificati la cui sostituzione beneficia delle
agevolazioni stabilite dalla presente legge nonché del codice
tributo per fruire del credito d'imposta di cui all'articolo
3, comma 3.