XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4252
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finanziamento del contratto di programma per i territori
colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a stipulare con imprese, ovvero con consorzi di piccole e
medie imprese, un apposito contratto di programma, ai sensi
dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, al fine di sostenere lo sviluppo nei
territori dei comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 di
cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258
del 4 novembre 2002, e 8 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002.
2. All'onere derivante dal contributo dello Stato al
contratto di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro, si
provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come
sostituito dal comma 3 del presente articolo.
3. Il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:
"3. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
del presente articolo sono destinate in via prioritaria agli
interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle
calamità naturali verificatesi nel corso del 2002. Parte delle
citate entrate, pari a 500 milioni di euro, sono destinate al
finanziamento di un contratto di programma al fine di
sostenere lo sviluppo nei territori dei comuni colpiti dal
sisma del 31 ottobre 2002, di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e 8
novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
267 del 14 novembre 2002".
Art. 2.
(Estensione temporanea ai territori colpiti dal sisma del
31 ottobre 2002 delle agevolazioni relative alle aree
depresse).
1. I territori dei comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre
2002, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, sono ammessi per tre
anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al regime di deroga per gli aiuti di Stato a
finalità regionale rientranti nelle fattispecie di cui
all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato
istitutivo della Comunità europea, come modificato dal
Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è
subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione
delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti
del Trattato istitutivo della Comunità europea, come
modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16
giugno 1998, n. 209.