XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4252




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finanziamento del contratto di programma per i territori
colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002).

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con imprese, ovvero con consorzi di piccole e medie imprese, un apposito contratto di programma, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di sostenere lo sviluppo nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002.
        2. All'onere derivante dal contributo dello Stato al contratto di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro, si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come sostituito dal comma 3 del presente articolo.
        3. Il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

        "3. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria agli interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle calamità naturali verificatesi nel corso del 2002. Parte delle citate entrate, pari a 500 milioni di euro, sono destinate al finanziamento di un contratto di programma al fine di sostenere lo sviluppo nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002".


Art. 2.

(Estensione temporanea ai territori colpiti dal sisma del
31 ottobre 2002 delle agevolazioni relative alle aree
depresse).

        1. I territori dei comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, sono ammessi per tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regime di deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
        2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.



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