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1. Il comma 1
dell'articolo 7 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n.
215, è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
|
"1. Il servizio di
leva è sospeso a decorrere
dal 1^ gennaio 2005.
Nell'anno 2004 sono chiamati
a svolgere il servizio di
leva, anche in qualità di
ausiliari nelle Forze di
polizia ad ordinamento
militare e civile e nelle
amministrazioni dello Stato,
i soggetti nati entro il
1985. La durata del servizio
di leva è quella stabilita
dalle disposizioni
vigenti". |
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1. Alla tabella A
allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n.
215, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
Identico. |
|
a) alla riga VSP
della colonna ESERCITO, il
numero: "44.496" è
sostituito dal seguente:
"56.281"; b) alla riga VFP della colonna ESERCITO, il numero: "31.363" è sostituito dal seguente: "19.578"; c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero: "9.400" è sostituito dal seguente: "10.000"; |
|
d) alla riga
VFP della colonna MARINA, il
numero: "6.524" è
sostituito dal seguente:
"5.924". |
|
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1. A decorrere dal 1^
gennaio 2005 sono istituite
le seguenti categorie di
volontari dell'Esercito,
della Marina e
dell'Aeronautica: |
Identico. |
|
a) volontari in
ferma prefissata di un
anno; b) volontari in ferma prefissata quadriennale. |
|
VOLONTARI IN FERMA |
VOLONTARI IN FERMA |
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1. Possono partecipare ai
concorsi per il reclutamento
dei volontari in ferma
prefissata di un anno i
soggetti in possesso dei
seguenti requisiti: |
1. Possono partecipare
al reclutamento dei
volontari in ferma prefissata
di un anno i soggetti in
possesso dei seguenti
requisiti: |
|
a) cittadinanza
italiana; |
a) identica; |
|
b) età non
inferiore a diciassette anni
compiuti e non superiore a
venticinque anni; |
b) identica; |
|
c) godimento dei
diritti civili e politici; |
c) identica; |
|
d) diploma di
istruzione secondaria di
primo grado; |
d) identica; |
|
e) assenza di
sentenze penali di condanna
ovvero di procedimenti penali
in corso per delitti non
colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il
licenziamento dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche
amministrazioni, di
provvedimenti di
proscioglimento, d'autorità o
d'ufficio, da precedenti
arruolamenti; |
e) assenza di
sentenze penali di condanna
ovvero di procedimenti penali
in corso per delitti non
colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il
licenziamento dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche
amministrazioni, di
provvedimenti di
proscioglimento, d'autorità o
d'ufficio, da precedenti
arruolamenti, ad
esclusione dei
proscioglimenti per
inidoneità
psico-fisica; |
|
f) idoneità
fisio-psico-attitudinale per
l'impiego nelle Forze armate
in qualità di volontario in
ferma prefissata di un
anno. |
f) identica; |
|
g) esito negativo
dei test sierologici
per l'accertamento della
tossicodipendenza; h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il requisito della cittadinanza, di cui al comma 1, lettera a), non è richiesto allo straniero o all'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, se dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. |
|
|
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|
1. Nei limiti delle
risorse finanziarie
disponibili e nel rispetto
delle consistenze annuali
previste, per gli anni 2005 e
2006, dalla tabella A
allegata alla presente legge,
per gli anni successivi fino
al 2020, dal decreto di cui
all'articolo 21, comma 2, e,
a decorrere dal 1^ gennaio
2021, dalla tabella A
allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n.
215, come modificata
dall'articolo 2 della
presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma
prefissata di un anno può
essere rinnovato, a domanda,
per un ulteriore anno. |
1. Nei limiti delle
risorse finanziarie
disponibili e nel rispetto
delle consistenze annuali
previste, per gli anni 2005 e
2006, dalla tabella A
allegata alla presente legge,
per gli anni successivi fino
al 2020, dal decreto di cui
all'articolo 23, comma
2, e, a decorrere dal 1^
gennaio 2021, dalla tabella A
allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n.
215, come modificata
dall'articolo 2 della
presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma
prefissata di un anno può
essere rinnovato, a domanda,
per un ulteriore anno. |
| 2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata annuale che sono risultati idonei ma non |
2. Identico. |
|
utilmente collocati nella
graduatoria per l'immissione
nella ferma quadriennale,
prevista dalle disposizioni
del capo III. |
|
|
|
|
1. Le modalità di
svolgimento dei concorsi per
il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata di un
anno e per l'ulteriore
rafferma annuale sono
disciplinate con decreto del
Ministro della difesa. |
1. Le modalità di
svolgimento del
reclutamento dei volontari in
ferma prefissata di un anno e
dell'ulteriore rafferma
annuale sono disciplinate con
decreto del Ministro della
difesa. |
|
|
|
|
1. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto
legislativo di cui
all'articolo 20, ai volontari
in ferma prefissata di un
anno e in rafferma annuale si
applicano le disposizioni in
materia di stato giuridico
previste per i volontari in
ferma breve. |
1. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto
legislativo di cui
all'articolo 22, ai
volontari in ferma prefissata
di un anno e in rafferma
annuale si applicano le
disposizioni in materia di
stato giuridico previste per
i volontari in ferma
breve. |
|
2. I volontari in
ferma prefissata di un anno e
in rafferma annuale possono
conseguire, previo giudizio
di idoneità, il grado di
caporale ovvero comune di 1^
classe o aviere scelto, non
prima del compimento del
terzo mese
dall'incorporazione. I
volontari giudicati non
idonei sono sottoposti a
nuova valutazione, per una
sola volta, al compimento del
nono mese
dall'incorporazione. |
2. Identico. |
|
|
|
|
1. A decorrere dal 1^
gennaio 2005, ai volontari in
ferma prefissata di un anno e
in rafferma annuale, di cui
al presente capo, è
corrisposta una paga netta
giornaliera determinata nelle
misure percentuali, previste
dalla tabella B allegata alla
presente legge, riferite al
valore giornaliero dello
stipendio iniziale lordo e
dell'indennità integrativa
speciale costituenti la
retribuzione mensile del
grado iniziale dei volontari
di truppa in servizio
permanente. |
Identico. |
|
(Modalità 1. I volontari di cui al presente capo non possono essere impiegati in attività operative prima del compimento del diciottesimo anno di età. (Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni 1. Al fine di accrescere il numero degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno tra i giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino, questi ultimi sono destinati, nei limiti delle esigenze organiche e qualora lo richiedano, prioritariamente in unità alpine, fatte salve le esigenze operative e funzionali dell'Esercito. |
|
VOLONTARI IN FERMA |
VOLONTARI IN FERMA |
|
|
|
|
1. Possono partecipare ai
concorsi per il reclutamento
dei volontari in ferma
prefissata quadriennale i
volontari in ferma prefissata
di un anno ovvero in rafferma
annuale, in servizio o in
congedo, in possesso dei
seguenti requisiti: |
1. Possono partecipare ai
concorsi per il reclutamento
dei volontari in ferma
quadriennale i volontari in
ferma prefissata di un anno,
ovvero in rafferma annuale,
in servizio o in congedo, in
possesso dei requisiti di
cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a), c), d), e),
g) e h) e degli
ulteriori seguenti
requisiti: |
|
a) idoneità
fisio-psico-attitudinale per
l'impiego nelle Forze armate
in qualità di volontario in
servizio permanente; |
a) identica; |
|
b) esito negativo
dei test sierologici
per l'accertamento della
tossicodipendenza; |
b) età non
superiore ai trent'anni
compiuti; |
|
c) requisiti
morali e di condotta previsti
dall'articolo 35, comma 6,
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. |
soppressa. |
|
2. Sono fatte salve
le disposizioni in materia di
reclutamento del personale di
cui all'articolo 6, comma 4,
della legge 31 marzo 2000, n.
78, e successive
modificazioni. |
|
2. Il periodo di ferma
del militare, che presenta la
domanda di partecipazione ai
concorsi di cui al comma 1,
può essere prolungato, con il
consenso dell'interessato,
oltre il periodo di ferma o
di rafferma contratto, per il
tempo strettamente necessario
al completamento
dell'iter concorsuale,
nei limiti delle consistenze
previste, per gli anni 2005 e
2006, dalla tabella A
allegata alla presente legge,
per gli anni successivi fino
al 2020, dal decreto di cui
all'articolo 21, comma 2, e,
a decorrere dal 1^ gennaio
2021, dalla tabella A
allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n.
215, come modificata
dall'articolo 2 della
presente legge. |
3. Il periodo di
ferma del militare, che
presenta la domanda di
partecipazione ai concorsi di
cui al comma 1, può essere
prolungato, con il consenso
dell'interessato, oltre il
periodo di ferma o di
rafferma contratto, per il
tempo strettamente necessario
al completamento
dell'iter concorsuale,
nei limiti delle consistenze
previste, per gli anni 2005 e
2006, dalla tabella A
allegata alla presente legge,
per gli anni successivi fino
al 2020, dal decreto di cui
all'articolo 23, comma
2, e, a decorrere dal 1^
gennaio 2021, dalla tabella A
allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n.
215, come modificata
dall'articolo 2 della
presente legge. |
|
4. Se il numero
delle domande presentate per
la partecipazione ai consorsi
di cui al comma 1 risulta
inferiore al quintuplo dei
posti messi a concorso, per i
posti eventualmente non
coperti possono essere
banditi concorsi ai quali
partecipano cittadini in
possesso dei prescritti
requisiti. |
|
|
|
|
1. Nei limiti delle
risorse finanziarie
disponibili e nel rispetto
delle consistenze annuali
previste, per gli anni 2005 e
2006, dalla tabella A
allegata alla presente legge,
per gli anni successivi fino
al 2020, dal decreto di cui
all'articolo 21, comma 2 e, a
decorrere dal 1^ gennaio
2021, dalla tabella A
allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n.
215, come modificata
dall'articolo 2 della
presente legge, i volontari
in ferma prefissata
quadriennale possono essere
ammessi, a domanda, a due
successivi periodi di
rafferma, ciascuno della
durata di due anni. |
1. Nei limiti delle
risorse finanziarie
disponibili e nel rispetto
delle consistenze annuali
previste, per gli anni 2005 e
2006, dalla tabella A
allegata alla presente legge,
per gli anni successivi fino
al 2020, dal decreto di cui
all'articolo 23, comma
2 e, a decorrere dal 1^
gennaio 2021, dalla tabella A
allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n.
215, come modificata
dall'articolo 2 della
presente legge, i volontari
in ferma prefissata
quadriennale possono essere
ammessi, a domanda, a due
successivi periodi di
rafferma, ciascuno della
durata di due anni. |
| 2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati |
2. Identico. |
|
idonei ma non utilmente
collocati nella graduatoria
per l'immissione nei ruoli
dei volontari in servizio
permanente, di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive
modificazioni. |
|
|
|
|
1. Le modalità di
svolgimento dei concorsi per
il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata
quadriennale e per le
ulteriori rafferme biennali
sono disciplinate con decreto
del Ministro della difesa. |
1. Le modalità di
svolgimento dei concorsi
di reclutamento dei
volontari in ferma prefissata
quadriennale e di
ammissione alle ulteriori
rafferme biennali sono
disciplinate con decreto del
Ministro della difesa. |
|
2. Al termine della
ferma prefissata quadriennale
ovvero di ciascun anno delle
rafferme biennali, i
volontari giudicati idonei e
utilmente collocati nella
graduatoria annuale di merito
sono immessi nei ruoli dei
volontari in servizio
permanente con le modalità
stabilite con decreto del
Ministro della difesa. |
2. Identico. |
|
3. La ripartizione in
misura percentuale dei posti
annualmente disponibili nei
ruoli dei volontari in
servizio permanente tra le
categorie di volontari di cui
al comma 2 è stabilita con
decreto del Ministro della
difesa, riservando non meno
del 20 per cento dei medesimi
posti al personale in ferma
prefissata quadriennale. |
3. Identico. |
|
|
|
|
1. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto
legislativo di cui
all'articolo 20, ai volontari
in ferma prefissata
quadriennale e in rafferma
biennale si applicano le
disposizioni in materia di
stato giuridico previste per
i volontari in ferma
breve. |
1. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto
legislativo di cui
all'articolo 22, ai
volontari in ferma prefissata
quadriennale e in rafferma
biennale si applicano le
disposizioni in materia di
stato giuridico previste per
i volontari in ferma
breve. |
| 2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1^ classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero |
2. Identico. |
|
sottocapo o 1^ aviere, non
prima del compimento del
diciottesimo mese
dall'ammissione alla ferma.
Decorso un anno dal giudizio
di non idoneità, il
volontario viene sottoposto a
nuova valutazione. |
|
3. A decorrere dal 1^
gennaio 2010, i volontari in
rafferma biennale conseguono
il grado di 1^ caporal
maggiore, o grado
corrispondente, con
decorrenza dalla data di
ammissione alla rafferma. |
3. Identico. |
|
|
|
|
1. A decorrere dal 1^
gennaio 2005, ai volontari in
ferma prefissata quadriennale
è corrisposta una paga netta
giornaliera determinata nelle
misure percentuali, previste
dalla tabella B allegata alla
presente legge, riferite al
valore giornaliero dello
stipendio iniziale lordo e
dell'indennità integrativa
speciale costituenti la
retribuzione mensile del
grado iniziale dei volontari
di truppa in servizio
permanente. Per compensare
l'attività effettuata oltre
il normale orario di
servizio, fatta salva la
previsione di adeguati turni
di riposo per il recupero
psico-fisico disciplinati
dalla normativa vigente in
materia per le Forze armate,
è corrisposta l'indennità di
cui all'articolo 15, comma 3,
del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215. |
1. Identico. |
|
2. A decorrere dal 1^
gennaio 2010, i volontari in
rafferma biennale sono
inseriti nel quinto livello
retributivo. A decorrere
dalla stessa data ad essi
sono corrisposte le indennità
di impiego operativo di cui
alla legge 23 marzo 1983, n.
78, e successive
modificazioni, nonché gli
ulteriori emolumenti a
carattere fisso e
continuativo nella misura
prevista per il grado
iniziale dei volontari di
truppa in servizio
permanente. Dalla data di
inserimento nel quinto
livello non viene corrisposta
l'indennità di cui
all'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215. |
2. A decorrere dal 1^
gennaio 2010 ai
volontari di truppa in
rafferma biennale sono
attribuiti il parametro
stipendiale e gli assegni a
carattere fisso e
continuativo spettanti al
grado iniziale dei volontari
di truppa in servizio
permanente. Dalla data di
attribuzione del predetto
trattamento economico cessa
la corresponsione
dell'indennità di cui
all'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215. |
|
RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO MILITARE |
RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO MILITARE |
|
|
|
|
1. Nel rispetto dei
vincoli normativi previsti in
materia di assunzioni del
personale e fatte salve le
riserve del 10 per cento dei
posti, di cui all'articolo
13, comma 4, del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n.
77, e del 25 per cento dei
posti, di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 1^
ottobre 1996, n. 512,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 609, a
decorrere dal 1^ gennaio 2006
e fino al 31 dicembre 2020,
in deroga a quanto previsto
dall'articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, per il
reclutamento del personale
nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad
ordinamento civile e
militare, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e del
Corpo militare della Croce
Rossa, i posti messi
annualmente a concorso,
determinati sulla base di una
programmazione quinquennale
scorrevole predisposta
annualmente da ciascuna delle
amministrazioni interessate e
trasmessa entro il 30
settembre al Ministero della
difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata
di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II
della presente legge, in
servizio o in congedo, in
possesso dei requisiti
previsti dai rispettivi
ordinamenti per l'accesso
alle predette carriere. |
1. Identico. |
|
2. Nello stesso anno
può essere presentata domanda
di partecipazione al concorso
per una sola delle
amministrazioni di cui al
comma 1. |
2. Identico. |
|
3. Le procedure di
selezione sono determinate da
ciascuna delle
amministrazioni interessate
con decreto adottato dal
Ministro competente, di
concerto con il Ministro
della difesa, e si concludono
con la formazione delle
graduatorie di merito.
L'attuazione delle predette
procedure è di esclusiva
competenza delle singole
amministrazioni
interessate. |
3. Identico. |
|
4. Dei concorrenti
giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie
di cui al comma 3: a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali: 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato; 5) 55 per cento per il profilo professionale di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 6) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali: 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; |
4. Identico. |
|
2) 70 per cento
per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della
guardia di finanza; 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato; 5) 45 per cento per il profilo professionale di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 6) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 7) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa. |
|
5. Per le
immissioni di cui al comma 4,
i concorrenti di cui alle
lettere a) e b)
del medesimo comma devono
avere completato,
rispettivamente, la ferma
prefissata di un anno e la
ferma prefissata
quadriennale. |
|
5. I criteri e le
modalità per la ripartizione
tra le singole Forze armate
dei vincitori dei concorsi di
cui al comma 4, lettera
b), sono stabiliti con
decreto del Ministro della
difesa. |
6. I criteri e le
modalità per l'ammissione
dei concorrenti di cui al
comma 4, lettera b),
alla ferma prefissata
quadriennale, la relativa
ripartizione tra le singole
Forze armate e le modalità di
incorporazione sono
stabiliti con decreto del
Ministro della difesa
sulla base delle esigenze
numeriche e funzionali delle
Forze armate e tenuto conto
dell'ordine delle graduatorie
e delle preferenze espresse
dai candidati. |
|
|
|
|
1. Se il numero delle
domande presentate per la
partecipazione ai concorsi di
cui all'articolo 14 è
superiore al quintuplo dei
posti messi a concorso, i
posti eventualmente non
coperti sono portati in
aumento a quelli riservati
per il concorso
successivo. |
1. Se il numero delle
domande presentate per la
partecipazione ai concorsi di
cui all'articolo 16 è
superiore al quintuplo dei
posti messi a concorso, i
posti eventualmente non
coperti sono portati in
aumento a quelli riservati
per il concorso
successivo. |
|
2. Se il numero delle
domande di cui al comma 1 è
inferiore al quintuplo dei
posti messi a concorso, per i
posti eventualmente non
coperti possono essere
banditi concorsi ai quali
partecipano i cittadini in
possesso dei prescritti
requisiti. |
2. Identico. |
|
|
|
|
1. Se, concluse le
procedure concorsuali di cui
all'articolo 14, per cause
diverse dall'incremento degli
organici risultano
disponibili, nell'anno di
riferimento, ulteriori posti
rispetto alla programmazione
di cui al comma 1 dello
stesso articolo 14, alla
relativa copertura si
provvede mediante concorsi
riservati ai volontari in
ferma prefissata di un anno
raffermati ovvero in congedo
in possesso dei prescritti
requisiti. |
1. Se, concluse le
procedure concorsuali di cui
all'articolo 16, per
cause diverse dall'incremento
degli organici risultano
disponibili, nell'anno di
riferimento, ulteriori posti
rispetto alla programmazione
di cui al comma 1 dello
stesso articolo 16,
alla relativa copertura si
provvede mediante concorsi
riservati ai volontari in
ferma prefissata di un anno
raffermati ovvero in congedo
in possesso dei prescritti
requisiti. |
|
2. Se, concluse le
procedure concorsuali di cui
all'articolo 14, a seguito di
incremento degli organici
risultano disponibili,
nell'anno di riferimento,
ulteriori posti rispetto alla
programmazione di cui al
comma 1 dello stesso articolo
14, alla relativa copertura
si provvede mediante
concorsi: |
2. Se, concluse le
procedure concorsuali di cui
all'articolo 16, a
seguito di incremento degli
organici risultano
disponibili, nell'anno di
riferimento, ulteriori posti
rispetto alla programmazione
di cui al comma 1 dello
stesso articolo 16,
alla relativa copertura si
provvede mediante
concorsi: |
|
a) riservati,
nelle misure percentuali di
cui all'articolo 14, comma 4,
lettera a), ai militari
in servizio di leva in
qualità di ausiliari nelle
rispettive Forze di polizia
ad ordinamento militare e
civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, anche
in congedo, in possesso dei
prescritti requisiti; |
a) riservati,
nelle misure percentuali di
cui all'articolo 16,
comma 4, lettera a), ai
militari in servizio di leva
in qualità di ausiliari nelle
rispettive Forze di polizia
ad ordinamento militare e
civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, anche
in congedo, in possesso dei
prescritti requisiti; |
|
b) riservati,
nelle misure percentuali di
cui all'articolo 14, comma 4,
lettera b), ai
volontari delle Forze armate
raffermati ovvero in congedo
in possesso dei prescritti
requisiti. |
b) riservati,
nelle misure percentuali di
cui all'articolo 16,
comma 4, lettera b), ai
volontari delle Forze armate
raffermati ovvero in congedo
in possesso dei prescritti
requisiti. |
|
3. I vincitori dei
concorsi di cui ai commi 1 e
2 sono immessi direttamente
nelle carriere iniziali delle
relative amministrazioni. |
3. Identico. |
|
4. Per i posti non
coperti si applicano le
disposizioni previste
dall'articolo 15. |
4. Per i posti non
coperti si applicano le
disposizioni previste
dall'articolo 17. |
|
|
|
|
1. I vincitori dei
concorsi di cui al presente
capo, all'atto
dell'immissione nelle
carriere iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento
civile e militare, del Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco e del Corpo militare
della Croce Rossa, perdono il
grado eventualmente rivestito
durante il servizio nelle
Forze armate. |
1. Identico. |
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ADEGUAMENTO DI |
ADEGUAMENTO DI |
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1. All'articolo 5, comma
1, primo periodo, della legge
14 novembre 2000, n. 331, le
parole: "dei militari
volontari congedati senza
demerito" sono sostituite
dalle seguenti: "dei
volontari di truppa che hanno
prestato servizio senza
demerito nelle Forze armate
in qualità di volontari in
ferma breve ovvero in ferma
prefissata". |
Identico. |
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1. All'articolo 15, comma
1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni, le
parole: "di grado" sono
sostituite dalle seguenti:
"nel servizio permanente". |
Identico. |
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2. Nella colonna
"Requisiti", alla riga
corrispondente al grado di 1^
caporal maggiore, della
tabella B/1 allegata al
decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive
modificazioni, la parola:
"grado" è sostituita dalle
seguenti: "servizio
permanente". |
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1. Al fine di armonizzare
e coordinare le disposizioni
del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, con
quanto previsto dalla
presente legge e nel rispetto
del principio di invarianza
della spesa, il Governo è
delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata
in vigore della medesima
legge, uno o più decreti
legislativi, recanti
disposizioni correttive e
integrative dello stesso
decreto legislativo n. 215
del 2001, e successive
modificazioni, informati ai
seguenti principi e criteri
direttivi: a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III; b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1^ febbraio 1989, n. 53; c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge. |
1. Identico. |
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2. Sullo schema del
decreto legislativo di cui al
comma 1 è richiesto il parere
delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica, che si esprimono
entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione. |
2. Identico. |
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3. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata
in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma
1, uno o più decreti
legislativi recanti
disposizioni integrative e
correttive dei medesimi
decreti legislativi, nel
rispetto dei principi e
criteri direttivi indicati
nel medesimo comma 1 e
secondo le modalità di cui al
comma 2. |
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1. Per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 le
consistenze del personale
militare non direttivo in
servizio permanente e dei
volontari in ferma delle
Forze armate, stabilite dalla
tabella A allegata alla
presente legge, sono
ripartite tra l'Esercito, la
Marina e l'Aeronautica con
decreto del Ministro della
difesa. 2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge. |
Identico. |
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3. Fino al 31 dicembre
2020, fermo restando
l'organico complessivo delle
Forze armate, stabilito
dall'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, ed entro i
limiti delle risorse
finanziarie disponibili
nell'anno di riferimento, le
eventuali carenze organiche
in uno dei ruoli del
personale militare non
direttivo delle Forze armate
possono essere devolute in
aumento alla consistenza di
altri ruoli dello stesso
personale militare non
direttivo. 4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate: a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente; b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente; c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente. 5. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate: a) 4.134 unità nell'anno 2005; |
|
b) 920 unità, in
ciascuno degli anni dal 2006
al 2011; c) 800 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020. |
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1. L'ultimo concorso per
il reclutamento dei volontari
in ferma breve secondo le
procedure stabilite dai capi
I e II del regolamento di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, è bandito entro
il 31 dicembre 2004. |
1. Identico. |
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2.Nell'anno 2005,
il 70 per cento dei posti
disponibili per il
reclutamento dei volontari in
ferma prefissata di un anno è
riservato ai volontari in
ferma annuale, in servizio o
in congedo senza demerito, e
al personale che abbia
completato senza demerito il
servizio di leva in qualità
di ausiliario nelle Forze di
polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo
4. I posti eventualmente non
coperti sono destinati ai
cittadini in possesso dei
predetti requisiti. |
|
2. A decorrere dal 1^
gennaio 2005, ai volontari in
ferma breve è corrisposto il
trattamento economico
previsto dall'articolo 13,
comma 1. |
3. A decorrere
dal 1^ gennaio 2005, ai
volontari in ferma breve è
corrisposto il trattamento
economico previsto
dall'articolo 15, comma
1. |
|
3. A decorrere dal
1^ gennaio 2008 ai volontari
in ferma breve trattenuti in
servizio si applicano le
disposizioni di cui agli
articoli 12, comma 3, e 13,
comma 2. |
4. A decorrere
dal 1^ gennaio 2008 ai
volontari in ferma breve
trattenuti in servizio si
applicano le disposizioni di
cui agli articoli 14,
comma 3, e 15, comma
2. |
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4. Fino all'anno 2020
le modalità per
l'accertamento dell'idoneità
fisio-psico-attitudinale dei
volontari in ferma prefissata
sono disciplinate con decreto
del Ministro della difesa. |
5. Identico. |
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1. Negli anni 2004 e
2005, nel rispetto dei
vincoli normativi previsti in
materia di assunzioni del
personale e fatti salvi i
posti già coperti attraverso
le procedure stabilite dal
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, per la copertura
degli ulteriori posti
disponibili non derivanti da
incremento degli organici si
provvede mediante concorsi
riservati a coloro che
prestano o hanno prestato
servizio di leva in qualità
di ausiliari nelle rispettive
Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile
e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Per i posti
eventualmente non coperti
possono essere banditi
concorsi ai quali partecipano
i cittadini in possesso dei
prescritti requisiti. |
1. Negli anni 2004 e
2005, nel rispetto dei
vincoli normativi previsti in
materia di assunzioni del
personale e fatti salvi i
posti già coperti attraverso
le procedure stabilite dal
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, gli ulteriori
posti disponibili non
derivanti da incremento degli
organici sono riservati
a coloro che prestano o hanno
prestato servizio di leva in
qualità di ausiliari nelle
rispettive Forze di polizia
ad ordinamento militare e
civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Per
la copertura dei posti si
procede secondo le modalità
previste dai rispettivi
ordinamenti. Per i posti
eventualmente non coperti
possono essere banditi
concorsi ai quali partecipano
i cittadini in possesso dei
prescritti requisiti. |
|
2. Negli anni 2004 e
2005 alla copertura degli
ulteriori posti di cui al
comma 1 derivanti da
incremento degli organici si
provvede mediante
concorsi: |
2. Identico: |
|
a) riservati,
nelle misure percentuali di
cui all'articolo 14, comma 4,
lettera a), a coloro
che prestano o hanno prestato
servizio di leva in qualità
di ausiliari nelle rispettive
Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile
e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in possesso
dei prescritti requisiti; |
a) riservati,
nelle misure percentuali di
cui all'articolo 16,
comma 4, lettera a), a
coloro che prestano o hanno
prestato servizio di leva in
qualità di ausiliari nelle
rispettive Forze di polizia
ad ordinamento militare e
civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, in
possesso dei prescritti
requisiti; |
|
b) riservati,
nelle misure percentuali di
cui all'articolo 14, comma 4,
lettera b), ai
volontari di truppa delle
Forze armate, in servizio o
in congedo, in possesso dei
prescritti requisiti. |
b) riservati,
nelle misure percentuali di
cui all'articolo 16,
comma 4, lettera b), ai
volontari di truppa delle
Forze armate, in servizio o
in congedo, in possesso dei
prescritti requisiti. |
|
3. Per i posti non
coperti con i concorsi di cui
al comma 2 si applicano le
disposizioni dell'articolo
15. |
3. Per i posti non
coperti con i concorsi di cui
al comma 2 si applicano le
disposizioni dell'articolo
17. |
|
4. Nei concorsi di cui
ai commi 1 e 2 del presente
articolo, relativi
all'accesso nelle carriere
iniziali del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, è fatta
salva la riserva del 25 per
cento dei posti, di cui
all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 1^ ottobre
1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 609. |
4. Identico. |
|
5. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 14,
comma 4, della presente
legge, per la copertura dei
posti di cui ai numeri 1) e
2) della lettera b) del
citato comma 4, relativi
all'anno 2009, e di cui ai
numeri 3), 4), 5) e 6) della
medesima lettera b),
relativi all'anno 2010, sono
indetti concorsi, secondo le
modalità previste
dall'articolo 12 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, ai quali partecipano
i volontari delle Forze
armate che hanno completato
senza demerito la ferma
triennale. I vincitori sono
immessi direttamente nelle
carriere iniziali delle
relative amministrazioni. |
5. In deroga a
quanto previsto dall'articolo
16, comma 4, della
presente legge, per la
copertura dei posti di cui ai
numeri 1) e 2) della lettera
b) del citato comma 4,
relativi all'anno 2009, e di
cui ai numeri 3), 4), 5) e 6)
della medesima lettera
b), relativi all'anno
2010, sono indetti concorsi,
secondo le modalità previste
dall'articolo 12 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, ai quali partecipano
i volontari delle Forze
armate che hanno completato
senza demerito la ferma
triennale. I vincitori sono
immessi direttamente nelle
carriere iniziali delle
relative amministrazioni. |
|
|
|
|
1. Fermo restando quanto
previsto dalla presente legge
in materia di transito del
personale in ferma prefissata
quadriennale nei ruoli del
servizio permanente, a
decorrere dall'anno 2004, al
fine di sopperire alle
eventuali carenze organiche
nei ruoli dei volontari in
servizio permanente, possono
essere banditi concorsi
straordinari ai quali possono
partecipare: |
Identico. |
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a) i volontari in
ferma breve, reclutati ai
sensi della legge 24 dicembre
1986, n. 958, e successive
modificazioni, che alla data
di scadenza prevista dal
bando di concorso per la
presentazione della domanda
hanno compiuto almeno il
secondo anno di servizio in
ferma breve ovvero che alla
stessa data sono in congedo
da non più di due anni; |
|
b) i volontari
in ferma breve, reclutati ai
sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, che alla data
di scadenza prevista dal
bando di concorso per la
presentazione della domanda
sono risultati non utilmente
collocati nelle graduatorie
di cui agli articoli 9 e 10
del predetto regolamento
ovvero che alla stessa data
sono in congedo da non più di
due anni. |
|
2. I vincitori dei
concorsi di cui al comma 1
sono immessi nei ruoli dei
volontari in servizio
permanente non prima del
compimento del terzo anno di
servizio in qualità di
volontari in ferma breve. |
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(Misure straordinarie per 1. Alle imprese che assumono con contratti di lavoro a tempo determinato i giovani che hanno terminato senza demerito la ferma prefissata nelle Forze armate, sono concessi i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. 2. I benefici di cui al comma 1 sono prorogati di ulteriori due anni a favore delle imprese che provvedono alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. (Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione di determinate 1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25, sono comunque fatte salve |
|
le disposizioni in
materia di assunzione del
personale di cui alle
seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; b) articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni; c) articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni; d) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni; e) articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni; f) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni. |
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1. A decorrere dall'anno
2006, nell'ambito della
relazione di cui all'articolo
6 della legge 14 novembre
2000, n. 331, il Presidente
del Consiglio dei ministri
riferisce al Parlamento sul
conseguimento degli obiettivi
di reclutamento dei volontari
necessari ad assicurare
l'operatività delle Forze
armate e sullo stato dei
reclutamenti nelle carriere
iniziali delle Forze di
polizia ad ordinamento civile
e militare, del Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco e del Corpo militare
della Croce Rossa
conseguenti
all'applicazione delle
disposizioni di cui al capo
IV, prospettando le
eventuali esigenze per
soluzioni correttive che
tengano conto delle necessità
di tutte le amministrazioni
coinvolte. |
1. All'articolo 6
della legge 14 novembre 2000,
n. 331, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente: "1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresì le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, prospettando le eventuali esigenze per soluzioni correttive che tengano conto delle necessità di tutte le amministrazioni coinvolte". |
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1. Per l'attuazione della
presente legge è autorizzata,
a decorrere dall'anno 2005,
la spesa di euro 392.999.573.
Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Identico. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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Tabella A
(v. articolo 5, comma 1)
RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 |
Identica. |
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Tabella B
(v. articolo 8, comma 1)
PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN FERMA |
Identica. |
|
Tabella C
(v. articolo 21, comma 2)
ONERI FINANZIARI |
Identica. |
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Identica. |
Frontespizio |
Pareri |