XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4230
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
1. La disciplina denominata "educazione ai diritti umani"
è introdotta come materia di studio obbligatoria in tutti gli
indirizzi di scuola secondaria di primo e secondo grado.
Art. 2.
1. Per l'insegnamento della disciplina è istituita una
nuova classe di concorso denominata "educazione ai diritti
umani".
Art. 3.
1. Possono insegnare la disciplina i laureati in
discipline umanistiche e giuridiche assunti a seguito di
concorso pubblico secondo le norme vigenti.
Art. 4.
1. La cattedra della disciplina prevede due ore di
insegnamento in ogni classe per complessive diciotto ore
settimanali.
Art. 5.
1. I programmi della disciplina, che sono elaborati da una
commissione ministeriale appositamente costituita, devono
vertere sui seguenti argomenti:
a) l'uguaglianza dei diritti di tutti i popoli e
il diritto dei popoli all'autodeterminazione;
b) il mantenimento della pace; i vari tipi di
guerra, le loro cause e i loro effetti; il disarmo,
l'inammissibilità dell'impiego della scienza della tecnica a
fini di guerra e l'utilizzazione di esse al servizio della
pace e del progresso; la natura e gli effetti dei rapporti
economici, culturali e politici tra Paesi e l'importanza del
diritto internazionale umanitario per il mantenimento della
pace;
c) l'azione mirante ad assicurare l'esercizio e il
rispetto dei diritti umani compresi quelli dei rifugiati; il
razzismo e la sua eliminazione; la lotta contro la
discriminazione nelle sue varie forme;
d) la crescita economica e lo sviluppo sociale e i
loro rapporti con la giustizia sociale; le modalità d'aiuto ai
Paesi in via di sviluppo; la lotta contro l'analfabetismo, la
lotta contro la malattia e la fame, per una migliore qualità
della vita e per un livello di salute più elevato possibile;
la crescita della popolazione e i problemi ad essa
relativi;
e) l'utilizzazione, la gestione e la conservazione
delle risorse naturali;
f) la salvaguardia del patrimonio culturale
dell'umanità;
g) il ruolo e le modalità dell'azione esercitata
nel sistema delle Nazioni Unite allo scopo di risolvere tali
problemi e la possibilità di rafforzare e favorire tale
azione.
2. I docenti della disciplina si impegnano a creare
motivazioni per costruire percorsi interdisciplinari e
favorire collegamenti con le varie organizzazioni locali,
nazionali ed internazionali che operano nell'ambito del
volontariato e della tutela dei diritti umani.
Art. 6.
1. Per l'onere derivante dall'attuazione della presente
legge il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare le necessarie variazioni di bilancio relative al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.