XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4229




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto e finalità).

        1. La presente legge ha lo scopo di incentivare, mediante la concessione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4, l'utilizzo di apparecchi dissipatori domestici per lo smaltimento dei rifiuti alimentari al fine di ridurre, nella maggiore quantità possibile, l'accumulo dei rifiuti medesimi all'interno delle unità immobiliari, abitative o destinate ad usi diversi, sia di nuova fabbricazione che preesistenti.


Art. 2.

(Soggetti destinatari
e criteri di applicazione).

        1. Per i proprietari di immobili urbani destinati ad uso abitativo o ad usi diversi che intendono installare gli apparecchi dissipatori di cui all'articolo 1 è prevista una agevolazione fiscale determinata ai sensi dell'articolo 4.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, con proprio decreto, le caratteristiche tecniche e applicative degli apparecchi dissipatori ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4.


Art. 3.

(Immobili di nuova costruzione).

        1. I proprietari di unità abitative o di immobili destinati ad usi diversi di nuova costruzione che intendono usufruire dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4, devono dotare i medesimi di adeguati dispositivi tecnici, idraulici ed elettrici, per l'installazione di apparecchi dissipatori.

Art. 4.

(Agevolazione fiscale).

        1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

            "g-bis) le spese sostenute per l'installazione nelle unità abitative o negli immobili destinati ad usi diversi, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducono la massa in particelle sottili".

        2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 s'intende concessa previa verifica tecnica degli impianti e delle reti fognarie da parte dell'ente gestore, di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attivazione della presente legge, quantificato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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