XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4229
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. La presente legge ha lo scopo di incentivare, mediante
la concessione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo
4, l'utilizzo di apparecchi dissipatori domestici per lo
smaltimento dei rifiuti alimentari al fine di ridurre, nella
maggiore quantità possibile, l'accumulo dei rifiuti medesimi
all'interno delle unità immobiliari, abitative o destinate ad
usi diversi, sia di nuova fabbricazione che preesistenti.
Art. 2.
(Soggetti destinatari
e criteri di applicazione).
1. Per i proprietari di immobili urbani destinati ad uso
abitativo o ad usi diversi che intendono installare gli
apparecchi dissipatori di cui all'articolo 1 è prevista una
agevolazione fiscale determinata ai sensi dell'articolo 4.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio definisce, con proprio decreto, le caratteristiche
tecniche e applicative degli apparecchi dissipatori ai fini
dell'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui
all'articolo 4.
Art. 3.
(Immobili di nuova costruzione).
1. I proprietari di unità abitative o di immobili
destinati ad usi diversi di nuova costruzione che intendono
usufruire dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4,
devono dotare i medesimi di adeguati dispositivi tecnici,
idraulici ed elettrici, per l'installazione di apparecchi
dissipatori.
Art. 4.
(Agevolazione fiscale).
1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera
g) è inserita la seguente:
"g-bis) le spese sostenute per l'installazione
nelle unità abitative o negli immobili destinati ad usi
diversi, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che
ne riducono la massa in particelle sottili".
2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 s'intende
concessa previa verifica tecnica degli impianti e delle reti
fognarie da parte dell'ente gestore, di cui al comma 3
dell'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e successive modificazioni.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attivazione della presente
legge, quantificato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.