XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4225
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Determinazione degli organici e dei servizi).
1. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere
alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema
scolastico, ai fini della stipula di contratti di lavoro a
tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, a decorrere dal
1^ settembre 2003, è assegnato un contingente di personale
dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario pari al 70 per cento del numero dei posti
risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.
2. Con effetto sulle nomine previste dalle graduatorie
permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, dall'anno
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, il punteggio, previsto per la
valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole
statali, è raddoppiato. La disposizione di cui al presente
comma non si applica al servizio prestato nelle scuole
paritarie.
Art. 2.
(Reclutamento e nomine).
1. Il 50 per cento dei posti annualmente assegnati ai
concorsi ordinari per l'insegnamento nelle scuole di ogni
ordine e grado è assegnato, sulla base di apposite graduatorie
regionali o nazionali e secondo le rispettive classi di
concorso, ai candidati che nel periodo intercorrente tra un
concorso e l'altro risultino avere conseguito l'abilitazione
presso le università. Le modalità di conferimento dei posti e
delle sedi da parte dell'amministrazione scolastica regionale
sono stabilite con apposito regolamento del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
2. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei
concorsi per titoli ed esami, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, possono richiedere l'inserimento,
con il medesimo punteggio, nelle graduatorie di merito
compilate in occasione del primo concorso per titoli ed esami
bandito dopo la data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore del sistema di reclutamento di cui
al comma 1 del presente articolo, e comunque successivamente
all'aggiornamento effettuato con l'inserimento degli abilitati
di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, le
graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n.
124, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La
permanenza dei docenti nelle graduatorie stesse, in occasione
delle relative revisioni annuali, avviene su domanda
dell'interessato. Per ogni classe di concorso, dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie operanti in
ogni singolo ambito regionale, la corrispondente aliquota del
50 per cento dei posti è attribuita, in parti uguali, al
concorso ordinario e alle graduatorie regionali di cui al
comma 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 28 marzo
2003, n. 53, sono abrogati. Per i possessori delle lauree di
cui all'articolo 3, commi 1 e 4, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
può prevedere, per singole classi di abilitazione, l'obbligo
di crediti aggiuntivi, comunque in numero non superiore a
sessanta, qualora per determinati settori
scientifico-disciplinari i crediti acquisiti durante il corso
laurea risultino insufficienti ai fini di una proficua
frequenza.
Art. 3.
(Insegnanti di sostegno).
1. Coloro che hanno già conseguito il titolo di
specializzazione per le attività di sostegno presso la facoltà
di scienze della formazione primaria ai sensi e per gli
effetti del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e che hanno prestato
servizio nelle scuole statali per almeno centottanta giorni
nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data
di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a una
sessione riservata di esami per il conseguimento
dell'abilitazione o della idoneità richiesta per
l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola
elementare e negli istituti di istruzione secondaria e
artistica. Le prove sono svolte secondo le finalità e con le
modalità organizzative previste dall'articolo 7 della legge 3
maggio 1999, n. 124.
Art. 4.
(Abilitazione).
1. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal
medesimo comma 4 entro il termine fissato dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306,
prorogato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 19
febbraio 2001, n. 16, convertito dalla legge 23 marzo 2001, n.
117, per le operazioni di prima integrazione delle graduatorie
permanenti di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge
n. 124 del 1999.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere, valutato in 15,49 milioni di euro per l'anno
2003, derivante dallo svolgimento delle sessioni riservate di
esami previste dalla presente legge, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.