XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4225




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Determinazione degli organici e dei servizi).

        1. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1^ settembre 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.
        2. Con effetto sulle nomine previste dalle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il punteggio, previsto per la valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali, è raddoppiato. La disposizione di cui al presente comma non si applica al servizio prestato nelle scuole paritarie.


Art. 2.

(Reclutamento e nomine).

        1. Il 50 per cento dei posti annualmente assegnati ai concorsi ordinari per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado è assegnato, sulla base di apposite graduatorie regionali o nazionali e secondo le rispettive classi di concorso, ai candidati che nel periodo intercorrente tra un concorso e l'altro risultino avere conseguito l'abilitazione presso le università. Le modalità di conferimento dei posti e delle sedi da parte dell'amministrazione scolastica regionale sono stabilite con apposito regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        2. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere l'inserimento, con il medesimo punteggio, nelle graduatorie di merito compilate in occasione del primo concorso per titoli ed esami bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del sistema di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque successivamente all'aggiornamento effettuato con l'inserimento degli abilitati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La permanenza dei docenti nelle graduatorie stesse, in occasione delle relative revisioni annuali, avviene su domanda dell'interessato. Per ogni classe di concorso, dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie operanti in ogni singolo ambito regionale, la corrispondente aliquota del 50 per cento dei posti è attribuita, in parti uguali, al concorso ordinario e alle graduatorie regionali di cui al comma 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, sono abrogati. Per i possessori delle lauree di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, può prevedere, per singole classi di abilitazione, l'obbligo di crediti aggiuntivi, comunque in numero non superiore a sessanta, qualora per determinati settori scientifico-disciplinari i crediti acquisiti durante il corso laurea risultino insufficienti ai fini di una proficua frequenza.


Art. 3.

(Insegnanti di sostegno).

        1. Coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno presso la facoltà di scienze della formazione primaria ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e che hanno prestato servizio nelle scuole statali per almeno centottanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria e artistica. Le prove sono svolte secondo le finalità e con le modalità organizzative previste dall'articolo 7 della legge 3 maggio 1999, n. 124.


Art. 4.

(Abilitazione).

        1. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il termine fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, prorogato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, convertito dalla legge 23 marzo 2001, n. 117, per le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 124 del 1999.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere, valutato in 15,49 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dallo svolgimento delle sessioni riservate di esami previste dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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