XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4193
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo
e donna).
1. E' istituita la Commissione parlamentare per le pari
opportunità tra uomo e donna, di seguito denominata
"Commissione", al fine di assicurare la piena realizzazione
dei principi di cui agli articoli 3, 51 e 117 della
Costituzione e di promuovere l'uguaglianza tra i sessi
rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei
confronti delle donne nonché ogni ostacolo di fatto limitativo
della parità. La Commissione ha, in particolare, compiti di
indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli
accordi internazionali e della legislazione sulla parità e
sulle pari opportunità tra uomini e donne.
2. La Commissione è composta da venti senatori o senatrici
e da venti deputati o deputate nominati, rispettivamente, dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della
Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti
dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un
ramo del Parlamento.
3. La Commissione elegge al proprio interno il presidente,
due vicepresidenti e due segretari.
4. La Commissione acquisisce informazioni, dati e
documenti sui risultati conseguiti dalle attività svolte da
pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di
questioni attinenti alla realizzazione della parità fra i
sessi e delle pari opportunità tra uomo e donna.
5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza
almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula
osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e
sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione
vigente, in particolare per valutare i risultati raggiunti
nell'applicazione del Programma d'azione adottato nella IV
Conferenza mondiale sulle donne di Pechino e della normativa
comunitaria, per individuare e rimuovere gli ostacoli che di
fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei
confronti delle donne, per raccomandare azioni future, per
superare le discriminazioni di genere.
Art. 2.
(Compiti).
1. La Commissione cura lo studio e l'elaborazione delle
modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine
dell'uguaglianza tra i sessi e suggerisce le iniziative
necessarie per assicurare pari opportunità tra uomo e
donna.
2. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità
ed in relazione all'attività degli organismi, anche
internazionali, che si occupano dei problemi della parità:
a) formula proposte per il coordinamento delle
politiche sociali, economiche e culturali, al fine di
realizzare la parità di diritti e di opportunità fra uomo e
donna;
b) formula proposte per il coordinamento delle
iniziative riguardanti la parità, adottate dalle
amministrazioni statali e dagli enti pubblici, nonché per il
coordinamento delle iniziative delle regioni e di comuni, nel
rispetto della loro autonomia;
c) promuove e svolge indagini, studi e ricerche
sullo stato di attuazione della parità tra i sessi, anche in
relazione alle norme costituzionali e di legge ordinaria,
nonché alle norme comunitarie ed internazionali;
d) segnala ai Presidenti dei due rami del
Parlamento eventuali questioni o iniziative da assumere in
materia di uguaglianza tra i sessi;
e) promuove, cura e sollecita la realizzazione di
iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle
donne alla vita politica, sociale ed economica;
f) sviluppa un'azione volta al conseguimento di
una politica integrata di promozione dell'equilibrata
rappresentanza dei sessi nei processi decisionali, promuovendo
la partecipazione delle donne al fine di accrescerne la
presenza in termini sia quantitativi sia qualitativi, alla
formulazione delle scelte programmatiche per la completa
attuazione di tali politiche anche a livello europeo,
all'adozione di misure di conciliazione tra tempi di lavoro e
tempi di vita, nonché di politiche di valorizzazione delle
competenze femminili; inoltre, incoraggia e sostiene
iniziative e progetti, nazionali e locali, ispirati alle
medesime finalità realizzati da soggetti pubblici, parti
sociali, organizzazioni non governative;
g) cura i rapporti con analoghi organismi di
rilievo parlamentare.
Art. 3.
(Rapporti di collaborazione).
1. La Commissione opera in piena autonomia e
nell'esercizio delle sue funzioni sviluppa rapporti di
collaborazione in particolare con:
a) la rete delle Commissioni parlamentari per le
pari opportunità tra donne e uomini dei Parlamenti degli Stati
membri dell'Unione europea e la Commissione per i diritti
della donna e le pari opportunità del Parlamento europeo;
b) il Dipartimento per le pari opportunità presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) la Commissione nazionale per la parità e le
pari opportunità tra uomo e donna;
d) il Comitato nazionale per l'attuazione dei
princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di
opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
e) la rete degli organismi di parità delle regioni
e degli enti territoriali;
f) le associazioni e i movimenti delle donne
maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.
Art. 4.
(Spese).
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.