XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4190
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la Commissione parlamentare per le pari
opportunità, con compiti di indirizzo e di controllo sulle
politiche di attuazione del principio di parità di cui agli
articoli 3, 51 e 117 della Costituzione, dei Trattati
istitutivi e della normativa dell'Unione europea nonché degli
accordi internazionali in materia.
Art. 2.
1. La Commissione è composta da venti senatori o senatrici
e da venti deputati o deputate, nominati rispettivamente dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della
Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i
gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.
2. La Commissione elegge al proprio interno il presidente,
due vicepresidenti e due segretari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, con oneri a carico
dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
Art. 3.
1. La Commissione esprime il proprio parere sull'attività
legislativa del Governo svolta su iniziativa del Ministro per
le pari opportunità nonché sulle attività comunque connesse
con l'attuazione del principio di parità.
2. La Commissione inoltre:
a) acquisisce informazioni, dati e documenti sui
risultati delle attività svolte dalle pubbliche
amministrazioni ovvero da organismi che si occupano di pari
opportunità e politiche di genere;
b) formula osservazioni e proposte sugli effetti,
sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della
legislazione vigente, ai fini della eliminazione di ogni forma
di discriminazione;
c) promuove attività di indagine e monitoraggio
periodico sulla partecipazione femminile alla vita
politico-istituzionale del Paese nonché al mondo del lavoro,
pubblico e privato;
d) promuove iniziative di sensibilizzazione sulla
condizione femminile nel mondo;
e) esprime parere, non vincolante, sulle nomine
negli organismi nazionali di parità.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.