XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4185
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 12, ottavo comma, della legge 24 gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni, sono aggiunte, in
fine, le parole: "; in ogni lista le candidature sono formate
in numero uguale da donne e da uomini in ordine alternato.
Qualora tale disposizione non venga rispettata, le liste sono
dichiarate irricevibili".