XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4185




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 12, ottavo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "; in ogni lista le candidature sono formate in numero uguale da donne e da uomini in ordine alternato. Qualora tale disposizione non venga rispettata, le liste sono dichiarate irricevibili".



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