XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4180
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Esercizio di discoteche e sale da ballo).
1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 68-bis.- 1. La licenza prevista
dall'articolo 68 per la gestione dei pubblici esercizi
organizzati in forma di impresa e dei circoli gestiti da
singoli, da enti e da associazioni che offrono ai consumatori
attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago,
in sale attrezzate per l'esecuzione di musica o di attività
danzanti, ovvero in spazi aperti attrezzati, anche unitamente
alla somministrazione di alimenti o di bevande, può essere
richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell'ente,
dell'associazione e del loro responsabile nel registro tenuto
presso la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competente, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e
successive modificazioni, in una sezione apposita.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai
circoli privati e alle associazioni culturali, per i quali:
a) è previsto il pagamento del biglietto di
ingresso o il rilascio, a semplice richiesta, di tessere
associative;
b) è prevista la pubblicità degli spettacoli o
delle attività mediante giornali, manifesti, volantini od
altro materiale di propaganda.
3. Per i locali di cui ai commi 1 e 2 l'orario di
chiusura è fissato dalle autorità competenti entro le ore 3
antimeridiane. Nelle otto ore successive al limite dell'orario
di chiusura, fissato dalle autorità competenti, è vietata
l'apertura al pubblico dei suddetti locali.
4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico
sono vietati la vendita ed il consumo di alcolici e
superalcolici tra le ore 3 e le ore 5, salvo che sia
diversamente disposto dal questore in considerazione di
particolari esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi
1 e 2, nell'ora antecedente la chiusura, sono vietati il
consumo e la vendita di alcolici e superalcolici.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui al
comma 4 si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.500
euro.
6. In caso di esercizio non autorizzato delle
attività di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 666 del codice penale. Tuttavia, con il
provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta
la chiusura a tempo indeterminato dei locali.
7. Nel caso di violazione dei limiti di orario
fissati ai sensi del comma 3, la sanzione di cui all'articolo
22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è
sostituita dalla sanzione amministrativa da 3 mila a 15 mila
euro.
Art. 68-ter.- 1. L'iscrizione nel registro di
cui all'articolo 68-bis, comma 1, è effettuata purché
sussistano i seguenti requisiti:
a) non ricorrano i casi di cui all'articolo 2,
comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di
quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;
b) il responsabile richiedente l'iscrizione sia
stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25
agosto 1991, n. 287, integrata, in tale caso, con un
funzionario della Polizia di Stato e con un funzionario
dell'ufficio territoriale del Governo competente".
2. Le persone fisiche e le società, nella persona del
legale rappresentante, che risultano titolari o gestori di
locali da ballo alla data di entrata in vigore della presente
legge hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui
all'articolo 68-bis, comma 1, del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1
del presente articolo, presentando alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera
a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato
comma 1.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica
del registro di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, al fine di
verificare il permanere dei requisiti di cui all'articolo
68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo
unico, introdotto dal citato comma 1. Ove tali requisiti
vengano a mancare, dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura è disposta, con provvedimento
motivato e immediatamente esecutivo, la cancellazione dal
citato registro dell'impresa, dell'associazione, dell'ente o
della persona fisica, dandone contestuale comunicazione
all'interessato e al sindaco competente per territorio.
Art. 2.
(Misure per contrastare il commercio di
stupefacenti).
1. Dopo l'articolo 100 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:
"Art. 100-bis.- 1. Le disposizioni
dell'articolo 100 si applicano anche nelle circostanze
previste dall'articolo 79, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, o quando nei locali ivi indicati è accertata la presenza
di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che il gestore
abbia adottato idonee misure per impedire i fatti e abbia
agevolato l'intervento degli organi di polizia".
Art. 3.
(Livello acustico e condizioni di microclima e di
illuminazione).
1. Al fine di garantire adeguate condizioni psico-fisiche
dei conducenti di veicoli, ferme restando le disposizioni di
cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e
successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 1, lettera
h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sulla
determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore,
negli esercizi di cui all'articolo 68-bis del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
introdotto dall'articolo 1 della presente legge, con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono determinati i ritmi di programmazione della musica, le
indicazioni sul microclima, i livelli e i mutamenti di
illuminazione, nonché l'autorità competente ad eseguire gli
accertamenti, in riferimento alle seguenti materie e nel
rispetto dei seguenti princìpi:
a) diminuzione graduale del livello acustico
nell'ora precedente la chiusura del locale;
b) ritmi temporali e pause nella diffusione della
musica;
c) uso delle luci, comprese quelle speciali e
stroboscopiche, prevedendo il divieto di luci ad intermittenza
nell'ora antecedente la chiusura dei locali;
d) temperatura massima distinguendo i periodi
secondo le stagioni dell'anno;
e) ricambi d'aria in base alla cubatura del locale
e al numero massimo delle persone ospitabili;
f) previsione di un tasso massimo di anidride
carbonica;
g) uso di fumogeni, prevedendo che esso in ogni
caso non può comportare l'emissione di sostanze tossiche,
irritanti o in qualsiasi modo nocive;
h) direzionalità e potenza dei fasci di luce, con
divieto di impiegare luci laser con potenza superiore a
100 watt.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1 i gestori provvedono
all'adeguamento dei locali.
Art. 4.
(Monitoraggio).
1. Il Ministero della salute, anche avvalendosi di
istituti specializzati, raccoglie i dati forniti dalle aziende
sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del
lavoro ed effettua il monitoraggio della traumatologia e della
mortalità collegate agli incidenti stradali notturni su tutto
il territorio nazionale, al fine di acquisire elementi sulle
cause, l'entità del fenomeno e il suo collegamento con gli
orari di chiusura degli esercizi di cui all'articolo
68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge,
nonché con l'abuso di sostanze stupefacenti, alcoliche e
superalcoliche.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle iniziative
e dei programmi sociali, scolastici e dei corsi universitari,
sono previsti piani di informazione dei giovani sulla
sicurezza stradale, con particolare riferimento agli effetti
derivanti dall'assunzione di alcolici e di sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonché dall'insufficienza di riposo
notturno.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. Per la sola inosservanza delle disposizioni del
regolamento previsto dall'articolo 3, comma 1, si applicano le
seguenti sanzioni amministrative:
a) per la prima violazione accertata, anche di più
ipotesi previste, da mille a 2 mila euro;
b) per la seconda violazione accertata, anche di
più ipotesi previste, da 3 mila a 5 mila euro, nonché la
sospensione della licenza dell'esercizio per trenta giorni;
c) per la successiva violazione accertata, da 10
mila a 30 mila euro, nonché la revoca della licenza
dell'esercizio.
2. Ai fini della sospensione o della revoca della licenza
dell'esercizio, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni.
3. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente
articolo l'autorità competente per l'applicazione delle
sanzioni è il prefetto territorialmente competente.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.