XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4176
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di un fondo speciale per l'integrazione dei
trattamenti minimi pensionistici).
1. A decorrere dai rinnovi contrattuali dei settori
pubblico e privato successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, è istituito un prelievo contributivo
nella misura del 10 per cento di ogni aumento contrattuale a
carico del lavoratore, diretto a costituire un fondo speciale,
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, finalizzato all'integrazione dei trattamenti minimi
pensionistici erogati, fino a un massimo di 700 euro a favore
dei soggetti già lavoratori dipendenti del medesimo
settore.
Art. 2.
(Proventi derivanti dalla vendita all'asta
dei beni di provenienza illecita).
1. Al fondo speciale di cui all'articolo 1, è altresì
assegnata una quota pari al 10 per cento dei proventi ottenuti
dalla vendita, mediante le procedure di pubblico incanto, dei
beni confiscati agli appartenenti alle associazioni per
delinquere di stampo mafioso di cui all'articolo 416-bis
del codice penale.
2. Qualora il pubblico incanto attuato ai sensi del comma
1 vada deserto, lo Stato acquisisce i relativi beni al 50 per
cento del prezzo inizialmente fissato e provvede a versare gli
importi al fondo speciale di cui all'articolo 1 nelle forme
ivi indicate.
Art. 3.
(Modalità di attuazione).
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
stabilisce, ogni tre anni e in relazione ai singoli contratti
dei settori pubblico e privato, l'aumento del trattamento
minimo pensionistico di riferimento.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro
il mese di febbraio di ciascun anno, determina l'incremento
dei trattamenti minimi pensionistici sulla base delle
disponibilità accumulate dal fondo speciale di cui
all'articolo 1 al 31 dicembre dell'anno precedente.