XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4162
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Comunicazione di dati).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli intermediari che hanno provveduto al
rimpatrio o alla regolarizzazione di denaro, attività
finanziarie, attività immobiliari e altri investimenti
detenuti fuori dal territorio dello Stato, ai sensi del capo
III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e
successive modificazioni, dell'articolo 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché
dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, comunicano all'amministrazione finanziaria, ai fini
degli accertamenti tributari, i dati e le notizie concernenti
le dichiarazioni riservate, ivi compresi le somme versate e i
titoli sottoscritti per tali operazioni.
Art. 2.
(Abrogazioni).
1. L'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, e successive modificazioni, è abrogato.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è
abrogata.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.