XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4162




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Comunicazione di dati).

        1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli intermediari che hanno provveduto al rimpatrio o alla regolarizzazione di denaro, attività finanziarie, attività immobiliari e altri investimenti detenuti fuori dal territorio dello Stato, ai sensi del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, comunicano all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, i dati e le notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi le somme versate e i titoli sottoscritti per tali operazioni.


Art. 2.

(Abrogazioni).

        1. L'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, è abrogato.
        2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è abrogata.

Art. 3.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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