XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4153
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica, nel rispetto degli articoli 9 e 33 della
Costituzione, sostiene lo sviluppo dello spettacolo dal vivo
quale libera espressione del pensiero artistico e strumento
indispensabile di crescita civile e di affermazione
dell'identità nazionale e regionale.
2. La Repubblica promuove la correlazione dello spettacolo
dal vivo con il patrimonio storico e artistico, assicura la
sua diffusione in Italia e all'estero, valorizza la tradizione
nazionale e locale e stimola l'innovazione artistica ed
imprenditoriale.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge, nel determinare i princìpi
fondamentali in materia di spettacolo dal vivo, definisce i
livelli essenziali dell'interesse della collettività, secondo
criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,
garantendo un adeguato servizio di utilità sociale.
2. La Repubblica riserva un impegno particolare alla
educazione, alla formazione professionale, alla tutela del
lavoro, alla promozione e alla diffusione delle diverse forme
dello spettacolo dal vivo, promuovendo specifiche intese,
accordi e convenzioni tra i Ministeri, le regioni, le
università, le istituzioni nazionali di formazione per l'alta
specializzazione e la cultura e il servizio pubblico
radiotelevisivo.
Art. 3.
(Compiti dello Stato).
1. In attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge
e nell'ambito di quanto stabilito dal titolo V della parte
seconda della Costituzione lo Stato, di intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata", predispone un programma per la
presenza omogenea e diffusa dello spettacolo dal vivo su tutto
il territorio, individuando strumenti di cooperazione e di
solidarietà istituzionale al fine di favorire l'affermazione
dell'identità culturale nazionale e regionale nonché la
salvaguardia dello spettacolo quale valore sociale e formativo
della collettività.
2. Nell'ambito della legislazione concorrente, spetta allo
Stato:
a) definire gli indirizzi generali per il sostegno
dello spettacolo dal vivo, secondo princìpi idonei a
valorizzare la qualità, la progettualità e la partecipazione
alla politica comunitaria;
b) promuovere la programmazione, unitamente alle
regioni e agli enti locali, della presenza delle attività
dello spettacolo dal vivo sul territorio, perseguendo
obiettivi di omogeneità della diffusione e della fruizione,
favorendo l'insediamento in località sprovviste e la
equilibrata circolazione sul territorio nazionale;
c) promuovere la presenza della produzione
nazionale dello spettacolo dal vivo all'estero, anche mediante
iniziative di scambi e di ospitalità reciproci con altre
nazioni;
d) assicurare la conservazione del patrimonio
storico e artistico;
e) promuovere l'allestimento di opere prime, la
sperimentazione e la ricerca, l'interdisciplinarietà, la
multimedialità di rilevanza nazionale e l'integrazione
multietnica delle culture;
f) preservare e incentivare il repertorio classico
del teatro greco-romano;
g) operare, previa intesa con la Conferenza
unificata, il riparto del Fondo unico per lo spettacolo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni,
tra quote di riserva statale e regionale secondo criteri
previamente fissati dalla Conferenza medesima e verificati
triennalmente;
h) sostenere, direttamente o in concorso con le
regioni, le iniziative di spettacolo dal vivo ritenute, di
intesa con la Conferenza unificata, di rilevanza nazionale;
i) definire, previa intesa con la Conferenza
unificata, i requisiti della formazione del personale
artistico, tecnico e amministrativo;
l) definire gli indirizzi per la presenza dello
spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università;
m) promuovere la costituzione di una videoteca al
fine di conservare la memoria visiva dello spettacolo dal
vivo;
n) verificare annualmente l'efficacia
dell'intervento pubblico statale rispetto ai risultati
conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di
monitoraggio;
o) dotare le aree meno servite di spazi
multimediali e promuovere l'adeguamento tecnologico delle
strutture;
p) accrescere l'efficienza dell'azione delle
amministrazioni pubbliche con la semplificazione delle
procedure e la loro operatività integrata;
q) surrogare eventuali inadempienze ai sensi
dell'articolo 120 della Costituzione.
Art. 4.
(Compiti delle regioni).
1. Nell'ambito della legislazione concorrente, spetta alle
regioni:
a) l'elaborazione, con il concorso delle province
e dei comuni, del piano di programmazione regionale, in forma
di accordo di programma, per la partecipazione alla
definizione del programma a livello nazionale di cui
all'articolo 3, comma 1;
b) la promozione e il sostegno di soggetti di
rilevanza nazionale presenti sul territorio e dei soggetti
operanti a livello territoriale nello spettacolo dal vivo,
previo riconoscimento dell'interesse regionale, nonché la
predisposizione di progetti culturali per la sua
valorizzazione e per l'integrazione comunitaria;
c) la formazione, l'aggiornamento e la creazione
di nuovi profili professionali;
d) la promozione di nuovi talenti e
dell'imprenditoria giovanile;
e) la promozione e il sostegno, in collaborazione
con lo Stato, con le province e con i comuni, della
distribuzione di spettacoli e di progetti di promozione e di
formazione dello spettatore, in particolare giovanile, anche
con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche ed
universitarie;
f) la tutela della tradizione collegata ai
linguaggi e alle lingue locali;
g) la promozione del turismo culturale attraverso
l'utilizzo di siti di particolare rilievo storico-ambientale
nel rispetto delle disposizioni di salvaguardia in materia;
h) il sostegno, in collaborazione con i comuni,
alla costruzione, al restauro, all'adeguamento e alla
qualificazione di sedi, di attrezzature e di aree destinate ad
attività di spettacolo, anche circense e viaggiante,
promuovendo l'innovazione tecnologica;
l) la tutela del patrimonio artistico dello
spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di
conservazione audiovisivi e la promozione di centri
audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e
locali;
m) verificare annualmente l'efficacia
dell'intervento pubblico regionale e locale rispetto ai
risultati conseguiti, anche attraverso attività di
osservatorio e di monitoraggio in collegamento con l'attività
di osservatorio dello Stato.
2. Le regioni adeguano, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le proprie norme di
legge e di regolamento ai princìpi di cui alla medesima legge,
dotandosi di idonee strutture amministrative e degli adeguati
strumenti di conoscenza del fenomeno culturale, anche
istituendo nei propri bilanci un fondo per lo spettacolo dal
vivo alimentato dalle risorse del Fondo unico per lo
spettacolo e da adeguati investimenti regionali.
Art. 5.
(Compiti delle province).
1. Sono di competenza provinciale le seguenti funzioni:
a) il concorso con la regione e i comuni
nell'elaborazione del piano di programmazione regionale;
b) la promozione della cooperazione tra enti
locali;
c) la promozione e il sostegno di soggetti
operanti in ambito provinciale, nonché di manifestazioni e di
attività di divulgazione di rilievo per il territorio;
d) la formulazione di proposte per il
riconoscimento delle iniziative di interesse regionale;
e) la promozione e il sostegno, in collaborazione
con lo Stato, con la regione e con i comuni, della
distribuzione di spettacoli e per l'erogazione di servizi
anche in relazione a finalità turistiche;
f) in concorso con la regione, la predisposizione
di progetti europei per valorizzare l'integrazione comunitaria
dello spettacolo dal vivo;
g) la formazione del pubblico, specie in ambito
scolastico e universitario;
h) in concorso con la regione, la formazione, la
qualificazione e l'aggiornamento professionale nonché la
rilevazione di dati attinenti allo spettacolo dal vivo.
Art. 6.
(Compiti dei comuni).
1. Sono di competenza comunale le seguenti funzioni:
a) il concorso con la regione e le province
nell'elaborazione del piano di programmazione regionale;
b) la promozione e il sostegno di soggetti
operanti in ambito comunale;
c) la formulazione del piano annuale delle
iniziative direttamente promosse e di quelle organizzate dai
soggetti dello spettacolo dal vivo;
d) garantire la più ampia collaborazione tra gli
enti e gli organismi operanti nel proprio ambito
territoriale;
e) promuovere interventi di restauro, di
adeguamento e di innovazione tecnologica di sedi e di
attrezzature per le attività di spettacolo, anche valorizzando
il patrimonio edilizio non destinato originariamente ad
ospitare tali attività;
f) concorrere alla distribuzione dello spettacolo
e alla erogazione di servizi nelle forme stabilite dalla
regione;
g) effettuare la rilevazione, a livello locale, di
dati statistici e informativi;
h) rilasciare autorizzazioni all'installazione e
all'esercizio di circhi, di parchi di divertimento e di
spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco
delle aree disponibili ad ospitare tali attività e
regolamentare le autorizzazioni stesse.
2. I comuni, le province e le città metropolitane sono
titolari, oltre che di funzioni amministrative proprie, di
quelle conferite con legge regionale sulla base dei princìpi
di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.
Art. 7.
(Sussidiarietà istituzionale).
1. L'attuazione della sussidiarietà tra lo Stato e ogni
singola regione è attuata attraverso accordi di programma
triennali in cui sono individuati e fissati obiettivi e
priorità, nonché livelli di investimento economico dello
Stato, del territorio e di soggetti privati.
2. In fase di prima attuazione della presente legge, gli
accordi di programma tengono prioritariamente conto del
criterio storico di intervento dello Stato nei confronti delle
attività dello spettacolo dal vivo esistente alla data di
entrata in vigore della medesima legge.
3. E' istituito il Fondo perequativo dello spettacolo dal
vivo, di seguito denominato "Fondo perequativo", gestito dallo
Stato in concorso con le regioni, per realizzare interventi in
favore delle aree meno servite e per incentivare la presenza
omogenea delle attività dello spettacolo dal vivo e i livelli
essenziali per il loro sviluppo.
4. Al finanziamento del Fondo perequativo si provvede
tramite:
a) l'utilizzo di una quota dei proventi del lotto,
secondo l'aliquota fissata annualmente in sede di legge
finanziaria;
b) la somma dei fondi non ripartibili incassati
dalla Società italiana degli autori ed editori e l'1 per cento
del totale delle somme incassate per la riscossione del
diritto d'autore;
c) l'1 per cento dei proventi della
cartolarizzazione dei beni dello Stato;
d) il prelievo alla fonte del 5 per cento delle
risorse che società ed enti erogatori di servizi di pubblica
utilità destinano annualmente ad iniziative promozionali e
pubblicitarie; tali soggetti vedono riconosciuta la loro
partecipazione con adeguata comunicazione al Parlamento;
e) i fondi dell'Unione europea appositamente
stanziati o utilizzabili allo scopo.
Capo II
INTERVENTI DI RIFORMA
Art. 8.
(Ausili finanziari).
1. Gli interventi previsti dal presente capo sono
finalizzati alla riforma del sostegno pubblico allo spettacolo
dal vivo, attuata in base al criterio dell'efficacia
conseguita in termini di valore aggiunto per la
collettività.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti incentivi fiscali per le attività dello
spettacolo dal vivo secondo i seguenti criteri:
a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali,
nei limiti fissati dalla normativa europea;
b) detassazione degli utili reinvestiti, con un
tetto massimo di 200.000 euro per il soggetto finanziatore,
nell'attività, nella formazione, nel recupero di spazi e nella
innovazione tecnologica;
c) introduzione di un'aliquota IVA ridotta per lo
spettacolo dal vivo, con una soglia massima del 10 per
cento;
d) misure di sostegno, anche in forma di prestito
d'onore, per nuove iniziative imprenditoriali, giovanili e
femminili;
e) introduzione del tax shelter, con un
tetto massimo di 200.000 euro a soggetto;
f) detassazione dei costi pubblicitari e di
affissione;
g) introduzione di un premio fiscale proporzionale
alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno
fiscale;
h) esenzione delle attività dello spettacolo
dall'imposta regionale sulle attività produttive;
i) agevolazioni fiscali relative alle utenze
connesse all'espletamento dell'attività delle sale di pubblico
spettacolo.
3. Alle attività teatrali non si applicano le ritenute di
cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.
4. Gli artisti e i tecnici professionisti possono dedurre
a decorrere dall'anno 2003 dall'imponibile dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche il 50 per cento delle spese
sostenute per vitto e alloggio per lo svolgimento della loro
attività.
Art. 9.
(Intervento pubblico nello spettacolo
dal vivo).
1. L'intervento pubblico nello spettacolo dal vivo è
commisurato alla particolare valenza artistica del progetto
realizzato e ai risultati conseguiti in termini di servizio
sociale, di numero delle presenze, dei livelli occupazionali
assicurati, anche in base al rischio culturale ed economico
connesso allo svolgimento dell'attività, nonché alla capacità
di autofinanziamento.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge è costituita una società finanziaria per lo
spettacolo, di seguito denominata "Società", quale strumento
economico del Ministero per i beni e le attività culturali,
incaricata dell'attuazione di azioni finanziarie e formative a
favore del sistema economico dello spettacolo, del suo
sostegno e sviluppo, quale volano per gli investitori anche
finanziari che vogliono destinare risorse al settore.
3. Al capitale della Società, partecipano lo Stato,
attraverso il Fondo unico per lo spettacolo ed il Fondo
perequativo, le regioni e gli enti locali territoriali con
propri stanziamenti, le fondazioni bancarie di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive
modificazioni, quale ampliamento delle proprie finalità
statutarie, ed eventuali soggetti privati. Le modalità di
partecipazione e i relativi oneri economici sono determinati
dal Ministero dell'economia e delle finanze con apposito
provvedimento da adottare contestualmente alla costituzione
della Società.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 100 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 10.
(Contributo statale alla Società).
1. Per la realizzazione di programmi di investimento e di
sviluppo nello spettacolo dal vivo è autorizzata l'erogazione
di un contributo a carico del bilancio dello Stato in favore
della Società, nella misura pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2003, 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 200 milioni
di euro per l'anno 2005, da iscrivere nell'ambito dell'unità
previsionale di base 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo,
dello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali.
2. La Società ha il compito di gestire il contributo
erogato ai sensi del comma 1, il Fondo perequativo nonché i
fondi comunitari destinati al settore dello spettacolo tenendo
prioritariamente conto dell'esigenza di garantirne l'uniforme
distribuzione sull'intero territorio nazionale.
3. A decorrere dall'anno 2006, alla determinazione del
contributo di cui al presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nell'ambito
del Fondo unico per lo spettacolo.
4. I programmi di investimento finanziati mediante il
contributo di cui al comma 1 costituiscono oggetto di apposito
e analitico rendiconto, che la Società presenta al Ministro
per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di
ciascun anno con riferimento all'esercizio finanziario
precedente.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo
rifinanziata dalla tabella E allegata alla legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Art. 11.
(Consulta dello spettacolo dal vivo).
1. Nell'ambito della razionalizzazione degli organismi
consultivi e delle relative funzioni, è istituita, presso il
Ministero per i beni e le attività culturali, la Consulta
dello spettacolo dal vivo, di seguito denominata
"Consulta".
2. La Consulta, nominata entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali che la presiede, è
composta da quattro gruppi di esperti rispettivamente per il
cinema e il teatro, la musica, la danza, il circo e lo
spettacolo polare.
3. Ciascun gruppo di esperti forma un comitato
tecnico-scientifico che è composto da cinque membri, in
possesso di comprovate specifiche competenze professionali,
artistiche, organizzative e manageriali nel settore di
riferimento e che non versano in situazioni di incompatibilità
diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica,
assunti con contratto di consulenza dal Ministero per i beni e
le attività culturali, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. La compatibilità degli esperti è
soggetta alla verifica della Corte dei conti.
4. Ogni comitato tecnico-scientifico è costituito da:
a) due membri, scelti in due rose di tre candidati
ciascuna proposte dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) un membro scelto in una rosa di tre candidati
proposta dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
c) un membro scelto in una rosa di tre candidati
proposta dall'Unione delle province d'Italia;
d) un membro designato dal Ministro per i beni e
le attività culturali, scelto tra soggetti in possesso di
adeguati requisiti professionali relativi all'attività di
pianificazione economico-finanziaria degli interventi pubblici
nelle attività culturali e all'analisi dei risultati di tali
interventi.
5. La Consulta, i cui componenti restano in carico tre
anni, con mandato non rinnovabile consecutivamente, svolge la
propria attività in sedute plenarie e di area esprimendo
pareri vincolanti per il Ministro per i beni e le attività
culturali.
6. La Consulta esprime pareri su:
a) la ripartizione della quota parte del Fondo
unico per lo spettacolo tra i diversi settori dello spettacolo
dal vivo, e tra quota di competenza statale e quota di
competenza regionale;
b) il decreto di riconoscimento di iniziative di
rilevanza nazionale di cui all'articolo 17;
c) gli accordi di programma tra Stato e regioni di
cui all'articolo 7 sia in sede preventiva che consuntiva;
d) le proposte di utilizzo del Fondo perequativo e
gli obiettivi perseguiti;
e) l'esame di questioni di rilievo generale
interessanti lo spettacolo dal vivo.
7. I comitati tecnici-scientifici esprimono parere su:
a) la valutazione preventiva e consuntiva dei
progetti di attività delle iniziative settoriali di rilevanza
nazionale;
b) gli esiti settoriali degli accordi di programma
tra Stato e regioni di cui all'articolo 7;
c) l'esame di questioni interessanti il settore di
riferimento.
8. All'atto d'insediamento della Consulta sono soppressi
il Comitato per i problemi dello spettacolo e le Commissioni
consultive di cui all'articolo 1, commi 59 e seguenti, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Art. 12.
(Delega al Governo).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi recanti norme per la trasformazione di
enti, organismi ed istituzioni pubblici nonché la
ridefinizione delle finalità pubbliche delle iniziative nel
settore dello spettacolo la cui attività sia prevalentemente
sostenuta dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, ivi
inclusi l'Ente teatrale italiano, la Società di cultura "La
Biennale" di Venezia, la Fondazione Istituto nazionale del
dramma antico.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene, oltre ai princìpi generali stabiliti dalla
presente legge, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato dei soggetti di cui al comma 1,
incluse le fondazioni lirico-sinfoniche, e in società di
diritto privato degli enti dotati di autonomia finanziaria;
b) promozione di una diffusa partecipazione di
privati, persone fisiche e giuridiche, al finanziamento e alla
gestione dei soggetti di cui al comma 1;
c) adozione da parte dei soggetti di cui al comma
1 di modalità operative volte a garantire l'autonomia
artistica, la semplificazione, l'economicità e l'efficienza
delle attività gestionali.
Capo III
ATTIVITA' SETTORIALI
Art. 13.
(Attività teatrali).
1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica,
costituisce aspetto fondamentale della cultura e
insostituibile valore sociale e formativo della
collettività.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al
comma 1, tutela e valorizza le attività teatrali professionali
e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con
riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione
e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
a) un rapporto di stabilità tra un complesso
organizzato di artisti, tecnici ed amministratori e la
collettività di un territorio per realizzare un progetto
integrato di produzione, di promozione e di ospitalità;
b) la ricerca, la sperimentazione teatrale, il
teatro per le nuove generazioni;
c) un itinerario geografico che valorizzi
l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare
riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di
equilibrio, di omogeneità e di pari opportunità per la
collettività nella fruizione di un servizio culturale;
d) una qualificata azione di distribuzione dello
spettacolo e di promozione e formazione del pubblico, in
particolare giovanile, teso a diffondere la cultura
teatrale;
e) la formazione, la qualificazione e
l'aggiornamento professionali del personale artistico e
tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;
f) eventi e manifestazioni a carattere di
festival per il confronto tra le diverse espressioni e
tendenze artistiche italiane e straniere;
g) la diffusione della presenza del teatro
italiano all'estero.
Art. 14.
(Attività musicali).
1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di
promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della
cultura e insostituibile valore sociale e formativo della
collettività.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto dal
comma l, tutela e valorizza le attività musicali di livello
professionale in tutti i suoi generi e manifestazioni,
favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne
valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme produttive,
distributive, di promozione, di coordinamento e di ricerca
che, con carattere di continuità, promuovono:
a) la conservazione del patrimonio storico della
musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni,
nonché la raccolta, la diffusione di documenti e di
statistiche di interesse musicale;
b) la produzione contemporanea di nuovi autori e
la promozione, anche nell'ambito del territorio nazionale,
degli interpreti e degli esecutori nazionali;
c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi
linguaggi musicali;
d) la diffusione della cultura musicale
sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione
di opere e di concerti, nonché la promozione e la formazione
del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, di intesa
con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
musicali finanziate;
e) eventi e manifestazioni a carattere
promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e
tendenze artistiche sia italiane che straniere;
f) la formazione, lo studio e il perfezionamento
dello strumento musicale, del canto e della composizione
attraverso, se necessario, forme di collaborazione con le
istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché la
realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione
professionale;
g) complessi musicali di carattere
professionale;
h) la diffusione all'estero della produzione
musicale nazionale e la promozione della musica, dei
compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche
attraverso programmi pluriennali organici;
i) la diffusione della musica extra colta quale
importante forma espressiva contemporanea e patrimonio
artistico culturale di rilevante interesse sociale.
Art. 15.
(Attività di danza).
1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di
promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e
manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e
insostituibile valore sociale e formativo della
collettività.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al
comma 1, favorisce lo sviluppo delle attività professionali di
danza che, con carattere di continuità, promuovono:
a) un rapporto permanente tra un complesso
organizzato di artisti, di tecnici e di amministratori e la
collettività di un territorio per realizzare un progetto
integrato di produzione, di promozione e di ospitalità di
particolare valenza culturale e con significativa attenzione
alla tradizione della danza;
b) la sperimentazione e la ricerca della nuova
espressività coreutica e l'integrazione delle arti
sceniche;
c) un itinerario geografico che valorizzi
l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con
particolare riguardo alle aree del Paese meno servite in
un'ottica di equilibrio, di omogeneità e di pari opportunità
per la collettività di usufruire di un servizio culturale;
d) una qualificata azione di distribuzione della
danza e di promozione e formazione del pubblico, in
particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio
sociale, la cultura della danza in un determinato ambito
territoriale e a sostenere l'attività produttiva;
e) la formazione, la qualificazione e
l'aggiornamento professionali del personale artistico e
tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;
f) eventi e manifestazioni a carattere
promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e
tendenze artistiche italiane e straniere;
g) la diffusione della presenza della danza
italiana all'estero.
Art. 16.
(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di
strada e spettacolo popolare).
1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione
circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada
e dello spettacolo popolare, di cui riconosce il valore
sociale e culturale.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al
comma 1, tutela e valorizza le attività di cui al medesimo
comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo
sviluppo attraverso:
a) la produzione di spettacoli di significativo
valore artistico ed impegno organizzativo, realizzati da
persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un
complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico
che valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta, anche con
particolare riguardo alle aree del Paese meno servite in
un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la
collettività nella fruizione di un servizio culturale;
b) iniziative promozionali, quali festival
nazionali e internazionali e attività editoriali;
c) iniziative di consolidamento e di sviluppo
dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare
mediante un'opera di assistenza, di formazione, di
addestramento e di aggiornamento professionali;
d) la diffusione della presenza delle attività di
cui al presente articolo all'estero;
e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti
ad eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;
f) l'acquisto di nuovi impianti, di macchinari, di
attrezzature e di beni strumentali;
g) la ristrutturazione di aree attrezzate.
3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione
dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso
l'adozione di registri per l'attestazione del possesso dei
necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento
di tale attività.
4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si
applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio
ambulante.
Art. 17.
(Individuazione e riconoscimento delle
iniziative).
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, previa intesa con la Conferenza unificata, è
attribuito, con carattere quinquennale, il riconoscimento di
rilevanza nazionale alle iniziative dello spettacolo dal vivo
che presentano:
a) comprovata esperienza decennale artistica,
organizzativa e manageriale nella realizzazione di un
qualificato progetto culturale, salvo iniziative che pur non
avendo maturato tale anzianità hanno dimostrato adeguata
capacità progettuale ed economica con rilevanti esiti dal
punto di vista artistico;
b) rilievo nazionale della attività testimoniato
anche dalla partecipazione a circuiti artistici nazionali o
internazionali;
c) qualificata presenza all'estero;
d) impegno continuativo, per la realizzazione di
un organico progetto pluriennale con l'impiego di un nucleo
tecnico ed organizzativo di livello professionale e, in
riferimento alle istituzioni di produzione, di un nucleo
artistico stabile di alto livello;
e) tutela della tradizione nazionale e
realizzazione di attività di innovazione anche attraverso la a
valorizzazione di nuovi talenti e la sensibilizzazione del
pubblico giovanile;
f) una qualificata e capillare azione di
distribuzione tesa a diffondere la cultura dello spettacolo
dal vivo;
g) qualificata attività laboratoriale e
sperimentale e di iniziative collaterali per la divulgazione,
la promozione e la diffusione dello spettacolo;
h) impegno nell'attività di qualificazione e di
aggiornamento professionali in collaborazione con gli
organismi allo scopo preposti;
i) adeguata presenza di spettatori e attuazione di
servizi socio-culturali per la collettività;
l) adeguata gestione economica ed equilibrio di
bilancio, tenuto altresì conto, ai sensi dell'articolo 8,
della presenza sussidiaria dei privati.
2. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto al parere
della Consulta che provvede altresì alla periodica verifica
della sussistenza dei presupposti e delle caratteristiche
necessarie per il riconoscimento.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata,
sono disciplinati, e modificati, i criteri, i parametri e le
modalità di accesso e di erogazione della quota del Fondo
unico per lo spettacolo riservata al sostegno delle iniziative
riconosciute di rilevanza nazionale per i diversi settori
dello spettacolo dal vivo.
Art. 18.
(Disciplina della professione di agente per lo spettacolo
dal vivo).
1. E' riconosciuta e disciplinata la figura professionale
di agente per lo spettacolo dal vivo quale soggetto che, in
forza di un contratto scritto di procura che stabilisce la
forma, gli obblighi dei contraenti, le condizioni e le
modalità di recesso anticipato, rappresenta artisti, esecutori
e interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:
a) promuovere, trattare e definire i programmi
delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole
contrattuali;
b) sottoscrivere i contratti che regolano le
prestazioni in nome e per conto dell'artista in base ad
esplicito mandato;
c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti
di legge, anche di natura previdenziale ed assistenziale,
relativi o conseguenti al contratto di prestazione
artistica;
d) ricevere comunicazioni che riguardano
prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario per la
gestione degli affari inerenti l'attività professionale
dell'artista.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono istituiti, presso il Ministero per i beni
e le attività culturali, il registro degli agenti per lo
spettacolo dal vivo e la commissione deputata alla tenuta del
registro, alla verifica dei requisiti di ammissione e di
cancellazione, alla vigilanza sull'attività degli iscritti
previa definizione dei princìpi del codice deontologico
espressamente predisposto, nonché alla erogazione delle
sanzioni a carico di coloro che esercitano tale attività senza
la necessaria iscrizione o violando il codice deontologico.
3. La commissione di cui al comma 2, la cui attività è
disciplinata con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, dura in carica tre anni, non rinnovabili, ed è
composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le
attività culturali, da un rappresentante del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante della
Conferenza unificata e da due rappresentanti degli agenti,
eletti tra gli iscritti al registro di cui al medesimo comma
2.
4. Per l'esercizio della professione di agente è
obbligatoria l'iscrizione al registro di cui al comma 2. E'
interdetta l'iscrizione di chi ha carichi pendenti o ha
riportato condanne penali o ha commesso illeciti
disciplinari.
5. E' fatto esplicito divieto alla creazione di cartelli e
di iniziative monopolistici o oligopolistici; a tale scopo la
commissione di cui al comma 2 provvede a definire il numero
massimo di artisti rappresentabili da ciascun agente.