XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4149




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Comitato nazionale interforze sulle
persone scomparse).

        1. Dopo l'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 20-bis - (Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse). - 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse.
            2. Il Comitato nazionale è composto da un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, nominato dal Ministro, che ne assume la presidenza, e da rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
            3. Al Comitato nazionale possono essere chiamati a partecipare le autorità locali di pubblica sicurezza, i rappresentanti delle Forze di polizia, delle Forze armate e degli enti locali interessati ai casi da trattare, nonché componenti dell'ordine giudiziario, e il procuratore della Repubblica competente. Del Comitato fanno altresì parte rappresentanti delle associazioni nazionali che si occupano di persone scomparse e rappresentanti dell'Associazione nazionale psicologi psicoterapeuti.
            4. Il Comitato nazionale ha il compito di monitorare i casi riguardanti le persone scomparse sul territorio nazionale, di valutare lo stato delle indagini e di assumere iniziative che possono favorire la ricerca delle medesime persone".


Art. 2.

(Comitato provinciale sulle persone scomparse).

        1. Dopo l'articolo 20-bis della legge 1^ aprile 1981, n. 121, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 20-ter. - (Comitato provinciale sulle persone scomparse). - 1. Qualora si verifichino casi di persone scomparse di cui sia accertata la non volontarietà della scomparsa, presso l'ufficio territoriale del Governo competente è istituito il comitato provinciale sulle persone scomparse.
            2. Il comitato provinciale è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Del comitato provinciale fa altresì parte uno psicologo e, nel caso di scomparsa di un minore, un esperto di psicologia dell'età evolutiva.
            3. Al fine di creare un coordinamento più efficace, il prefetto può chiamare a partecipare alle riunioni del comitato provinciale, le autorità locali di pubblica sicurezza ed i rappresentanti delle Forze di polizia, delle Forze armate e degli enti locali interessati ai casi da trattare. Il prefetto può altresì invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario e il procuratore della Repubblica competente, nonché rappresentanti delle associazioni territoriali che si occupano di persone scomparse".


Art. 3.

(Istituzione della banca dati nazionale sulle persone
scomparse).

        1. E' istituita presso il Casellario centrale di identità del Ministero dell'interno la banca dati nazionale sulle persone scomparse.
        2. La banca dati, aggiornata settimanalmente e corredata da fotografie di ogni persona scomparsa e da tutte le notizie utili per favorirne il ritrovamento, è resa accessibile agli utenti sul sito INTERNET del Ministero dell'interno.
        3. Nella banca dati sono altresì indicati i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica dell'ufficio delle Forze di polizia al quale fornire le informazioni attinenti ai singoli casi.
        4. Coloro che denunciano la scomparsa di una persona, sono tenuti, entro quarantotto ore dal ritrovamento, a darne comunicazione alle autorità competenti.

Art. 4.

(Istituzione della banca dati nazionale di campioni di DNA
di persone scomparse).

        1. E' istituita presso il Casellario centrale di identità del Ministero dell'interno la banca dati nazionale di campioni di DNA di persone scomparse per la raccolta, l'organizzazione e la conservazione dei relativi profili genetici.
        2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i limiti e le modalità per effettuare i prelievi dei campioni di cui al comma 1.


Art. 5.

(Istituzione dell'Ufficio centrale obitori).

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Ufficio centrale obitori.
        2. Al fine di favorire la rapida identificazione di cadaveri non riconosciuti, gli obitori previsti dall'articolo 13 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, provvedono ad inviare all'Ufficio centrale obitori, di cui al comma 1, tutti i dati relativi a cadaveri di cui non è stata riconosciuta l'identità.


Art. 6.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari
delle persone scomparse).

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Il Fondo è destinato al sostegno economico delle famiglie che hanno subìto la scomparsa involontaria di un loro congiunto di primo grado e che hanno dovuto sostenere spese per favorire lo sviluppo delle relative indagini.
        2. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari a 5 milioni di euro annui. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al Fondo stesso per l'anno successivo.
        3. Le domande per accedere al Fondo, corredate da una relazione che documenta le spese effettivamente sostenute dalle famiglie, con le relative ricevute, sono inviate al competente ufficio del Ministero dell'interno. Sono ammesse a rimborso le spese sostenute sia nella fase delle indagini che, eventualmente, nella fase processuale.
        4. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinati i termini e le modalità per l'invio delle domande di cui al comma 3 nonché della gestione del Fondo.


Art. 7.

(Istituzione del numero verde sulle persone scomparse).

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il numero verde sulle persone scomparse.
        2. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del numero verde.


Art. 8.

(Permessi retribuiti per familiari di persone
scomparse).

        1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da aziende private parenti o affini entro il terzo grado di persone scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto ad un permesso retribuito per le ore in cui devono motivatamente assentarsi per questioni legate alla scomparsa del familiare.
        2. Il monte ore complessivo dei permessi di cui al comma 1 non deve superare le trentasei ore annuali.
        3. Le ore di permesso di cui al comma 1 sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali ed assistenziali.
        4. I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso di cui al comma 1 gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa vigente in materia.


Art. 9.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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