XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4149
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Comitato nazionale interforze sulle
persone scomparse).
1. Dopo l'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n. 121,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 20-bis - (Comitato nazionale interforze sulle
persone scomparse). - 1. Presso il Ministero dell'interno è
istituito il Comitato nazionale interforze sulle persone
scomparse.
2. Il Comitato nazionale è composto da un
rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, nominato dal
Ministro, che ne assume la presidenza, e da rappresentanti
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza.
3. Al Comitato nazionale possono essere chiamati a
partecipare le autorità locali di pubblica sicurezza, i
rappresentanti delle Forze di polizia, delle Forze armate e
degli enti locali interessati ai casi da trattare, nonché
componenti dell'ordine giudiziario, e il procuratore della
Repubblica competente. Del Comitato fanno altresì parte
rappresentanti delle associazioni nazionali che si occupano di
persone scomparse e rappresentanti dell'Associazione nazionale
psicologi psicoterapeuti.
4. Il Comitato nazionale ha il compito di monitorare
i casi riguardanti le persone scomparse sul territorio
nazionale, di valutare lo stato delle indagini e di assumere
iniziative che possono favorire la ricerca delle medesime
persone".
Art. 2.
(Comitato provinciale sulle persone scomparse).
1. Dopo l'articolo 20-bis della legge 1^ aprile
1981, n. 121, introdotto dall'articolo 1 della presente legge,
è inserito il seguente:
"Art. 20-ter. - (Comitato provinciale sulle persone
scomparse). - 1. Qualora si verifichino casi di persone
scomparse di cui sia accertata la non volontarietà della
scomparsa, presso l'ufficio territoriale del Governo
competente è istituito il comitato provinciale sulle persone
scomparse.
2. Il comitato provinciale è presieduto dal prefetto
ed è composto dal questore e dai comandanti provinciali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza. Del comitato provinciale fa altresì parte uno
psicologo e, nel caso di scomparsa di un minore, un esperto di
psicologia dell'età evolutiva.
3. Al fine di creare un coordinamento più efficace,
il prefetto può chiamare a partecipare alle riunioni del
comitato provinciale, le autorità locali di pubblica sicurezza
ed i rappresentanti delle Forze di polizia, delle Forze armate
e degli enti locali interessati ai casi da trattare. Il
prefetto può altresì invitare alle stesse riunioni componenti
dell'ordine giudiziario e il procuratore della Repubblica
competente, nonché rappresentanti delle associazioni
territoriali che si occupano di persone scomparse".
Art. 3.
(Istituzione della banca dati nazionale sulle persone
scomparse).
1. E' istituita presso il Casellario centrale di identità
del Ministero dell'interno la banca dati nazionale sulle
persone scomparse.
2. La banca dati, aggiornata settimanalmente e corredata
da fotografie di ogni persona scomparsa e da tutte le notizie
utili per favorirne il ritrovamento, è resa accessibile agli
utenti sul sito INTERNET del Ministero dell'interno.
3. Nella banca dati sono altresì indicati i recapiti
telefonici o gli indirizzi di posta elettronica dell'ufficio
delle Forze di polizia al quale fornire le informazioni
attinenti ai singoli casi.
4. Coloro che denunciano la scomparsa di una persona, sono
tenuti, entro quarantotto ore dal ritrovamento, a darne
comunicazione alle autorità competenti.
Art. 4.
(Istituzione della banca dati nazionale di campioni di DNA
di persone scomparse).
1. E' istituita presso il Casellario centrale di identità
del Ministero dell'interno la banca dati nazionale di campioni
di DNA di persone scomparse per la raccolta, l'organizzazione
e la conservazione dei relativi profili genetici.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati i limiti e le modalità per effettuare i
prelievi dei campioni di cui al comma 1.
Art. 5.
(Istituzione dell'Ufficio centrale obitori).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Ufficio
centrale obitori.
2. Al fine di favorire la rapida identificazione di
cadaveri non riconosciuti, gli obitori previsti dall'articolo
13 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
provvedono ad inviare all'Ufficio centrale obitori, di cui al
comma 1, tutti i dati relativi a cadaveri di cui non è stata
riconosciuta l'identità.
Art. 6.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari
delle persone scomparse).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo
di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Il
Fondo è destinato al sostegno economico delle famiglie che
hanno subìto la scomparsa involontaria di un loro congiunto di
primo grado e che hanno dovuto sostenere spese per favorire lo
sviluppo delle relative indagini.
2. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari
a 5 milioni di euro annui. Le somme eventualmente non
utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al Fondo
stesso per l'anno successivo.
3. Le domande per accedere al Fondo, corredate da una
relazione che documenta le spese effettivamente sostenute
dalle famiglie, con le relative ricevute, sono inviate al
competente ufficio del Ministero dell'interno. Sono ammesse a
rimborso le spese sostenute sia nella fase delle indagini che,
eventualmente, nella fase processuale.
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinati
i termini e le modalità per l'invio delle domande di cui al
comma 3 nonché della gestione del Fondo.
Art. 7.
(Istituzione del numero verde sulle persone scomparse).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il numero
verde sulle persone scomparse.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate
le modalità di funzionamento del numero verde.
Art. 8.
(Permessi retribuiti per familiari di persone
scomparse).
1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da aziende
private parenti o affini entro il terzo grado di persone
scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto ad un
permesso retribuito per le ore in cui devono motivatamente
assentarsi per questioni legate alla scomparsa del
familiare.
2. Il monte ore complessivo dei permessi di cui al comma 1
non deve superare le trentasei ore annuali.
3. Le ore di permesso di cui al comma 1 sono considerate
lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali
ed assistenziali.
4. I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso di cui
al comma 1 gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro
secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa
vigente in materia.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.