XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4142
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per l'estirpazione e il reimpianto degli alberi di
agrumi colpiti dal virus della tristezza (Citrus Tristeza
Virus) situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai
sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali del 22 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1996, sono
concessi alle aziende agricole, singole e associate, a cura
delle regioni territorialmente competenti, contributi in conto
capitale fino ai seguenti importi in relazione all'età
dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della
somma di 5 milioni di euro:
a) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro
15.493,70 per ettaro, nella fase improduttiva;
b) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro
30.987,41 per ettaro, nella fase di incremento di
produzione;
c) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro
30.987,41 per ettaro, nella fase stazionaria;
d) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro
15.493,70 per ettaro, nella fase di invecchiamento;
e) euro 5,16 per astone, nei casi in cui sia stata
disposta l'estirpazione dei vivai.
2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono
concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in
impianti specializzati, di reimpianto e per il mancato
reddito.
3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti
possono essere effettuati anche su altre particelle
dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi
sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia
possibile effettuare il reimpianto su nessuna delle particelle
dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso, a
parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per
cento.
4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche nei
confronti delle aziende agricole e vivaistiche che hanno già
provveduto alla distruzione delle piante in ottemperanza alle
prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali.
Art. 2.
1. Alle aziende agricole, singole o associate, di cui
all'articolo 1 della presente legge, è concesso, a domanda,
l'esonero parziale dai contributi previdenziali e
assistenziali ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 febbraio
1992, n. 185.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.