XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4142




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per l'estirpazione e il reimpianto degli alberi di agrumi colpiti dal virus della tristezza (Citrus Tristeza Virus) situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 22 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1996, sono concessi alle aziende agricole, singole e associate, a cura delle regioni territorialmente competenti, contributi in conto capitale fino ai seguenti importi in relazione all'età dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di 5 milioni di euro:

            a) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 15.493,70 per ettaro, nella fase improduttiva;

            b) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 30.987,41 per ettaro, nella fase di incremento di produzione;

            c) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 30.987,41 per ettaro, nella fase stazionaria;

            d) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 15.493,70 per ettaro, nella fase di invecchiamento;

            e) euro 5,16 per astone, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione dei vivai.

        2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito.
        3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto su nessuna delle particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per cento.
        4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche nei confronti delle aziende agricole e vivaistiche che hanno già provveduto alla distruzione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali.


Art. 2.

        1. Alle aziende agricole, singole o associate, di cui all'articolo 1 della presente legge, è concesso, a domanda, l'esonero parziale dai contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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